Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12560 del 09/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 09/06/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 09/06/2011), n.12560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.K., R.L., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato RAMPELLI ELISABETTA, che

le rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERRARI PAOLO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

GESTIONE STRALCIO COMUNALE DEL CASINO’ MUNICIPALE DI SANREMO,

rappresentata dalla società Casinò S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, quale mandataria del Comune di Sanremo

per la Gestione Stralcio Comunale del Casinò Municipale di Sanremo,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RONCIGLIONE 3, presso lo

studio dell’avvocato GULLOTTA FABIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PRINCIPI EMANUELE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 387/2007 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 17/05/2007 r.g.n. 931/05;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO LAMORGESE;

udito l’Avvocato MARINA SARACINI per delega ELISABETTA RAMPELLI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 17 maggio 2007, la Corte di appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado, che aveva rigettato la domanda avanzata nei confronti della Gestione stralcio comunale del Casinò municipale di Sanremo da R.L. e K. L..

Costoro avevano agito in giudizio, quali eredi di L.D., per ottenere la condanna del Casinò municipale di Sanremo, alle dipendenze del quale aveva lavorato il loro dante causa, al pagamento di differenze retributive dallo stesso maturate durante il periodo nel quale era stato sospeso a seguito di un procedimento penale instaurato a suo carico; differenze costituite dalle mance, che a loro avviso avrebbero dovuto essere conteggiate nella retribuzione secondo la contrattazione collettiva.

Nel disattendere l’impugnazione delle appellanti, la Corte di merito ha evidenziato la legittimità della sospensione cautelare ed ha precisato che le mance rivendicate esulavano dalla retribuzione da corrispondere, in base agli artt. 5 e 30 del contratto collettivo, al dipendente prosciolto per il periodo di sospensione dal lavoro.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalle predette R. e L. con ricorso basato su un motivo.

L’intimata ha resistito con controricorso.

Ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

La resistente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso le ricorrenti criticano la decisione impugnata per avere interpretato il contratto collettivo di lavoro per il personale del Casinò di Sanremo, ed in particolare le clausole di cui agli artt. 4, 6, 26 e 27 dei contratti collettivi 1987 e 1995, nel senso che nel concetto di retribuzione spettante ai dipendenti di quella casa da gioco non rientri “il punto mancia” e che tale emolumento non sia dovuto nell’ipotesi di riammissione in servizio del dipendente, il quale legittimamente sospeso in pendenza di procedimento penale, sia stato poi riammesso in servizio in ordine all’interpretazione.

Il ricorso è improcedibile.

Nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., è stato evidenziato il mancato deposito del contratto collettivo sul quale, come è stato sottolineato nella sintesi dell’unico motivo proposto, il ricorso si fonda, onere imposto, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

Nella specie, a parte ogni altro rilievo circa l’ammissibilità delle censure nelle quali, pur denunciandosi violazione dei canoni ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c. e segg. non sono stati specificati quali i criteri violati, così come invece richiede il consolidato orientamento giurisprudenziale allorchè sia denunciata in sede di legittimità l’interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune, non è stata adempiuta la prescrizione dettata dal citato art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

Tale onere, secondo quanto rimarcato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (v. sentenze 13 maggio 2010 n. 11614 e 23 febbraio 2010 n. 4373), può ritenersi soddisfatto solo con il deposito da parte del ricorrente del contratto richiamato, non potendo essere considerata sufficiente neppure la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui sia stato effettuato – tanto nella specie però non è prospettato dalle ricorrenti – il deposito di detti atti o di un estratto delle norme dei contratti collettivi.

Condividendo il Collegio le argomentazioni e le conclusioni esposte nella relazione, alle quali, del resto, le ricorrenti non hanno replicato, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso; condanna le ricorrenti al pagamento in favore della resistente delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 16,00 per esborsi e in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011

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