Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1256 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/01/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 20/01/2011), n.1256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3810/2007 proposto da:

L.G.E., elettivamente domiciliata in ROMA – OSTIA, VIA

PISISTRATO 11, presso lo studio dell’avvocato ROMOLI Gianni, che

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CENCETTI SERGIO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

GIUSEPPE, STUMPO VINCENZO, TRIOLO VINCENZO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 310/2006 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 28/08/2006, r.g.n. 272/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/12/2010 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato ROMOLI GIANNI;

udito l’Avvocato ANTONINO SGROI per delega TRIOLO VINCENZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Perugia depositato il 6.11.2003, L. G.E. convenne in giudizio l’Inps per sentir accertare il proprio diritto all’erogazione dell’incentivo previsto dal D.M. 21 maggio 1998, per avere rinunciato alla prosecuzione dei lavori socialmente utili a seguito dell’apertura di una propria attività imprenditoriale autonoma, esponendo che l’Ente convenuto non aveva erogato la somma nonostante la sua corresponsione fosse stata autorizzata dalla Direzione provinciale del lavoro.

Sulla resistenza dell’Inps, il Giudice adito respinse il ricorso e la Corte d’Appello di Perugia, con sentenza del 4.5 – 28.8.2006, rigettò l’impugnazione proposta dalla L.G., osservando, a sostegno del decisum e per ciò che ancora qui rileva, quanto segue:

– a prescindere dalla legittimità o meno della condotta dell’Inps, competeva al Giudice valutare la sussistenza, in capo all’interessata, dei presupposti di legge per il conseguimento del beneficio;

– rilevato in fatto, sulla scorta della prodotta documentazione, che la L.G. era stata impegnata in attività finanziate dal Fondo per l’occupazione soltanto a partire dal 2.8.1999, mentre per l’innanzi i progetti a cui aveva partecipato erano stati finanziati con risorse proprie del Comune di Deruta, doveva convenirsi che la medesima non era in possesso del requisito dello svolgimento per almeno dodici mesi, nel periodo 1 gennaio 1998 – 31 dicembre 1999, di attività in progetti finanziati dal Fondo per l’occupazione, onde non le erano applicabili le disposizioni di cui a D.Lgs. n. 81 del 2000.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, L.G. E. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi;

l’intimato Inps ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge (L. n. 366 del 1987 e D.Lgs. n. 81 del 2000), nonchè vizio di motivazione, sostenendo che l’Inps non avrebbe potuto rifiutare il pagamento autorizzato dalla Direzione provinciale del lavoro essendo un semplice adiectus sotutionis causa.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge (D.Lgs. n. 81 del 2000, art. 7, in relazione al D.M. 21 maggio 1998, art. 3, commi 5 e 4), deducendo la spettanza del beneficio di che trattasi sulla base della formulazione letterale del D.M. 21 maggio 1998, art. 1, comma 1, non ponendo tale fonte normativa alcuna limitazione analoga a quella di cui al D.Lgs. n. 81 del 2000, art. 2, comma 2, lett. e).

2. Oggetto del giudizio è la sussistenza o meno del diritto vantato dall’odierna ricorrente e non già la correttezza o meno della condotta dell’Inps (che peraltro, quale Ente pubblico titolare passivo del rapporto sostanziale, ha il diritto dovere di verificare la sussistenza delle condizioni di legge legittimanti l’erogazione del beneficio); conseguentemente l’intervenuta autorizzazione da parte della Direzione provinciale de lavoro non osta a che la pretesa azionata venga disattesa laddove non ne sussistano i requisiti costituivi.

Il primo motivo di ricorso è pertanto infondato.

3. In ordine a secondo motivo giova ricostruire, per quanto di rilievo, il quadro normativo di riferimento.

3.1 Dopo precedenti interventi legislativi, la materia venne disciplinata dai D.Lgs. n. 468 del 1997, che, in particolare, all’ari 12 (sotto la rubrica Disciplina transitoria), premesso che le disposizioni di tale articolo sì riferivano “…ai lavoratori impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del 31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati ai sensi del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 1, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608”, previde la possibile adozione, in favore dei suddetti lavoratori, della “.. assunzione a carico del Fondo per l’occupazione del contributo a fondo perduto nel caso di presentazione di un progetto di lavoro autonomo secondo le modalità di cui al citato D.L. n. 510 del 1996, art. 9 septies, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 608 del 1996” (comma 5, lett. b)). Il successivo comma 8 stabilì poi che “Le risorse del Fondo per l’occupazione di cui al D.L. 20 maggio 1993, n. 148, art. 1, comma 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, destinate agli interventi di cui al presente articolo, sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono definite ulteriori forme di incentivazione alla ricollocazione lavorativa dei lavoratori di cui al presente articolo, nonchè le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 5”.

Venne quindi emanato il D.M. 21 maggio 1998, che, per quanto qui specificamente rileva, stabilì (art. 3, comma 5, primo periodo) che “Ai lavoratori di cui al comma 4 che dimostrino di aver avviato forme di autoimpiego o di microimprenditorialità, a prescindere dai casi di cui al comma 1, spetta altresì l’incentivo di cui all’art. 4, comma 1, del presente decreto, che in tal caso viene erogato in unica soluzione”, il comma 4 concerneva “i lavoratori di cui all’art. 1 del presente decreto che partecipino a progetti di lavori socialmente utili e che abbiano rinunciato durante il corso dei progetti medesimi a parteciparvi ossia quei lavoratori, di cui al D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, art. 12, comma 1, “…che hanno conseguito una permanenza nei progetti di lavori socialmente utili di almeno dodici mesi entro la data del 31 dicembre 1997 e quelli che, già impegnati effettivamente in progetti di lavori socialmente utili entro la data del 31 dicembre 1997, raggiungano nel corso dell’anno 1998 una permanenza nelle attività di almeno dodici mesi mediante il completamento dei progetti medesimi” (art. 1, comma 1); l’incentivo di cui all’art. 4, comma 1, era quello, di L. 18 milioni pro capite riservato ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che avessero assunto a tempo pieno e indeterminato i lavoratori di cui al ridetto art. 1 del medesimo decreto.

3.2 La materia è stata poi nuovamente disciplinata dal D.Lgs. n. 81 del 2000, con previsioni concernenti, in particolare, gli “Enti utilizzatori” (art. 1), la “Definizione dei soggetti utilizzati” (art. 2), l’individuazione di “Misure volte alla creazione di opportunità occupazionali (art. 6), la previsione di “Incentivi alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile” (art. 7), la disciplina delle risorse del “Fondo per l’occupazione” (art. 8).

3.3 Poichè con il predetto D.Lgs. n. 81 del 2000, era stato provveduto a regolare l’intera materia già regolata dalla anteriore normativa, quest’ultima, in difetto di specifiche disposizioni di diverso segno, sarebbe risultata abrogata in base al disposto dell’art. 15 preleggi; il D.Lgs. n. 81 del 2000, art. 10 (Disposizioni transitorie e finali), stabilì invece, al comma 3, l’espressa abrogazione soltanto di talune disposizioni del D.Lgs. n. 468 del 1997, confermando “… te disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili di cui al D.Lgs. n. 468 del 1997 e successive modifiche, e al D.I. 21 maggio 1998 in quanto compatibili con le disposizioni del presente D.Lgs.”; da ciò la perdurante applicabilità dell’incentivo di cui al D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 12, comma 5 (non rientrando tale norma fra quelle espressamente abrogate) e al D.I. 21 maggio 1998″ in quanto compatibili.

Ne discende che detto incentivo poteva continuare ad essere erogato proprio perchè, attraverso la prevista salvezza della normativa previgente, veniva ad essere recepito nell’ambito della disciplina di cui al D.Lgs. n. 81 del 2000 nella limiti della sua compatibilità con tale nuova disciplina e, pertanto, con riferimento alle previsioni temporali e soggettive di cui all’art. 2, comma 1 (“Le disposizioni del presente decreto si applicano, salvo quanto previsto dall’ari. 10, comma 1, ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999”) e con le esclusioni di cui al successivo comma 2, in base al quale, per ciò che qui specificamente rileva, “Non rientrano tra i soggetti di cui il comma 1: … e) i soggetti avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti di cui al citato D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 11, comma 4, e successive modificazioni;…”, ossia i soggetti avviati sulla base di progetti finanziati dalle regioni e dalle province e non già direttamente dal Fondo per l’occupazione.

3.4 Dal che discende, stante l’intangibile accertamento fattuale svolto dalla Corte territoriale in ordine al difetto del requisito temporale relativo ad attività in progetti finanziati dal Fondo per l’occupazione, l’infondatezza de motivo all’esame.

4. In definitiva il ricorso va rigettato.

Non risultando le condizioni reddituali di esenzione previste dall’art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo vigente a seguito della novella di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, applicabile ratione temporis), le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 18,00, oltre ad Euro 2.000,00 (duemila) per onorari ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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