Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12559 del 17/06/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 12559 Anno 2015
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 10828 del ruolo generale
dell’anno 2010, proposto
da
Forcati Rosario, rappresentato e difeso, giusta procura
speciale in calce al ricorso, dagli avvocati Alberto Borsieri e
Massimo Manfredonia, elettivamente domiciliato presso lo
studio del secondo, in Roma, al Lungotevere Michelangelo,
n. 9;
– ricorrente –

T’23g
contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avvocatura dello Stato, presso gli
uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,
domicilia;
-controricorrenteRG n. 10828/2010
Angeli

Perrino estensore

Data pubblicazione: 17/06/2015

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per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Lombardia, sezione 34, depositata in data 15 ottobre 2009, n.
99/34/09;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 4
maggio 2015 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale
Umberto De Augustinis, che ha concluso per Pinammissibilità del ricorso
Fatto.

Rosario Forcati ha ricevuto notificazione di un avviso di
accertamento concernente l’anno d’imposta 1999, col quale l’Agenzia
delle entrate recuperava l’imposta sul valore aggiunto e gli irrogava le
conseguenti sanzioni e l’ha impugnato, deducendo di aver aperto la
partita iva soltanto nel 2006, mentre nel 1999 aveva svolto soltanto
lavoro dipendente, non già attività di procacciatore d’affari.
La Commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso
proposto dal contribuente e quella regionale ne ha rigettato l’appello,
facendo leva, a fondamento della pretesa del fisco, sulle dichiarazioni dei
sostituti d’imposta e rimarcando che Forcati non ha fornito idonea prova
contraria, mediante esibizione dei CUD dell’epoca, delle sue
dichiarazioni dei redditi, dei cedolini paga.
Avverso questa sentenza propone ricorso il contribuente per
ottenerne la cassazione, che affida a sette motivi, illustrati con memoria
ex art. 378 c.p.c., cui l’Agenzia reagisce con controricorso.
Diritto.

Infondato è il secondo motivo di ricorso, logicamente
prodromico rispetto all’esame del primo, col quale il contribuente si
duole, ex art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., della falsa applicazione dell’ad,
2697 cod.civ. Ciò in quanto il giudice d’appello non dubita che l’onere
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Angelina-M

o estensore

udito per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato Paola Zerman;

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di provare la pretesa erariale spetti all’ufficio, ma sostiene che
l’amministrazione la prova l’abbia offerta, mentre il contribuente non ha
provveduto a fornire quella contraria.
2.- Infondata è altresì la complessiva censura proposta con i
motivi primo, terzo, quarto e quinto, da esaminare congiuntamente
perché connessi, con i quali, rispettivamente, Forcati si duole:

erariale, che si fonda su una annotazione compiuta da tale Marco Nati,
la rispondenza al vero della quale è stata da questi smentita -primo
motivo;
-della contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione della
dichiarazione di Marco Nati e dell’annotazione nei modelli 770 -terzo
motivo;
-della violazione dell’art. 2729 cod.civ., in relazione alla valutazione
dell’annotazione nei modelli 770 -quarto motivo- nonché della
dichiarazione di Marco Nati e degli altri elementi indicati dal
contribuente -quinto motivo.
2.1.-Anzitutto, secondo quel che emerge dalla sentenza
impugnata, la prova della pretesa erariale si è basata non già, come
sostiene il contribuente col primo motivo, <>, bensì sulle <>. 11 giudice d’appello, inoltre,
non ha negato in astratto e, dunque, in diritto, l’idoneità probatoria della
scrittura di Marco Nati esibita da Forcati, ma l’ha fatto in concreto,
escludendone attendibilità e rilevanza, non constandogli la qualità di
amministratore di Nati all’epoca dei fatti, e, dunque, la fonte di
conoscenza delle circostanze riportate nella scrittura.
Nessuna contraddittorietà per conseguenza si rileva nelle
argomentazioni della sentenza, ma una valutazione dei mezzi di prova
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Angelina M s

in° stensore

-dell’insufficiente motivazione in ordine alla dimostrazione della pretesa

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offerti, rimessa in via esclusiva al giudice di merito, salvo lo scrutinio
riguardo alla congruità della relativa motivazione (tra varie, Cass. 30
ottobre 2013, n. 24437).
La congruità, in particolare, non è incrinata dai vizi di
motivazione dedotti in ricorso, giacché il contribuente non deduce, con

qualificazione, all’epoca dei fatti, di Marco Nati come amministratore di
fatto della s.r.l. Programma Arte e delle altre società del gruppo Aurora
per le quali assume di aver lavorato come dipendente, utile a scardinare
la valutazione d’irrilevanza e inattendibilità contenuta in sentenza.
Per il resto, la censura, là dove punta su elementi quali la mancata
emissione di fatture e l’omesso versamento a Forcati dell’iva ed il
mancato pagamento dei contributi Enasarco (l’affermata assenza di
organizzazione autonoma è affidata ad asserzione apodittica), si risolve
in una valutazione alternativa del materiale probatorio, spettando, invece,
al giudice di merito d’individuare i fatti da porre a fondamento del
processo logico presuntivo e valutarne la rispondenza ai requisiti di
legge (Cass., ord. 8 gennaio 2015, n. 101).
3.- Ne deriva l’infondatezza del sesto motivo di ricorso, col
quale il contribuente si duole, ex art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., della
nullità della sentenza per violazione del principio della domanda ex art.
112 c.p.c., nella parte in cui la Commissione tributaria regionale non
avrebbe esaminato la questione della conformità a costituzione del
divieto di prova testimoniale nel processo tributario.
La statuizione della sentenza, difatti, di per sé non si pone in
contrasto col principio di diritto, in base al quale nel processo tributario,
fermo restando il divieto di ammissione della prova testimoniale posto
dall’art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il potere di introdurre
dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, con il valore
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Angelina-M ria

o estensore

prospettazione autosufficiente, in base a quali elementi pervenga alla

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proprio degli elementi indiziari, i quali, mentre possono concorrere a
formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da
soli, il fondamento della decisione, va riconosciuto non soltanto
all’Amministrazione finanziaria, ma anche al contribuente, con il
medesimo valore probatorio, dandosi così concreta attuazione ai
principi del giusto processo come riformulati nel nuovo testo dell’art.

111 Cost., per garantire il principio della parità delle armi processuali
nonché l’effettività del diritto di difesa (Cass. 14 maggio 2010, n.
11785; conformi, Cass. 20028/11 e 8987/13 nonché, da ultimo, 27
febbraio 2015, n. 4123 e ord. 12 marzo 2015, n. 5018).
Principio di diritto, che esclude la rilevanza del dubbio di
legittimità costituzionale dell’articolo 7 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546 prospettato col settimo motivo di ricorso.
5.- Infine, è inammissibile per difetto di autosufficienza il
profilo prospettato col sesto motivo di ricorso, concernente la necessità
di tener conto, nella determinazione del

quantum, delle spese

deducibili: nessuna ulteriore esplicazione è contenuta nel motivo, che si
limita, sul punto, a riportare le mere conclusioni del ricorso di primo
grado e di quello in appello.

6.-11 ricorso va in conseguenza respinto e le spese seguono la
CEPOINTATO N-CANCELLERIA
soccombenza.
L .11.6111.2(US
per questi motivi
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna il contribuente a pagare le spese, liquidate m
curo 3000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2015.

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