Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12559 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. I, 12/05/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 12/05/2021), n.12559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 29781/2017 r.g. proposto da:

GUBER s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore

nonchè NPL SECURITISATION EUROPE SPV s.r.l. in persona del legale

rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati Luigi

Borlone, e Emanuele Li Puma, elettivamente domiciliate in Roma,

Largo di Torre Argentina presso lo studio dell’Avvocato Li Puma.

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ ITALIANA PER L’INDUSTRIA DEGLI ZUCCHERI s.p.a., in

liquidazione, in persona dei liquidatori pro tempore, rappresentata

e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,

dagli Avvocati Bruno Inzitari, e Patrizia Parenti, elettivamente

domiciliata in Roma, alla Via Federico Cesi n. 21, presso lo studio

dell’Avvocato Parenti.

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

CAVARZESE PRODUZIONI INDUSTRIALI s.p.a., in amministrazione

straordinaria e FINANZIARIA INDUSTRIALE VENETA s.p.a., in

amministrazione straordinaria, in persona dei commissari

liquidatori, rappresentate e difese, giusta procura speciale apposta

in calce al controricorso, dall’Avvocato Roberto Fiscon, con il

quale elettivamente domiciliano in Roma, alla Via Federico Cesi n.

72, presso lo studio dell’Avvocato Domenico Bonaccorsi di Patti.

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1939/2017,

depositata in data 12.9.2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/9/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con decreto del 23 dicembre 1983, Società Italiana per l’Industria degli Zuccheri (di seguito SIIZ) s.p.a. fu ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi della L. n. 95 del 1979.

Nel corso della procedura, chiusasi con decreto del MISE del 15 luglio 2013, furono interamente soddisfatti i crediti per capitale e interessi (nei limiti di cui alla L. Fall., artt. 55 e 54) ammessi al privilegio e i crediti in linea capitale ammessi al chirografo.

Le ingenti risorse di cassa residuate dalla liquidazione concorsuale rientrarono nella disponibilità di SIIZ.

All’esito dell’assemblea straordinaria tenutasi il 16 gennaio 2014, i soci di SIIZ – fra cui Cavarzere Produzioni Industriali (Cavarzere) s.p.a. in A.S. e Finanziaria Industriale Veneta (FIV) s.p.a. in A.S.- deliberarono, ai sensi dell’art. 2445 c.c., comma 1, la riduzione del capitale sociale della partecipata, mediante rimborso del denaro a sè medesimi, e la sua messa in liquidazione.

Con atto di citazione notificato il 12 novembre 2014, Guber s.p.a., nella qualità di mandataria di Deutsche Bank A.G., convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Padova, SIIZ s.p.a. in liquidazione per ottenerne la condanna al pagamento della somma complessiva di Euro 7.711.339,70, a titolo di interessi maturati nel corso della procedura concorsuale sia sui crediti di Deutsche Bank ammessi allo stato passivo dell’A.S., sia di interessi, di cui la banca mandante era divenuta titolare a seguito della stipula di atti di cessione, maturati sui crediti ammessi di Banca Nazionale del Lavoro (BNL) s.p.a., Unicredit Corporate Banking (UCB) s.p.a. e Banca Popolare di Milano (BPM) s.p.a.

Nel giudizio si costituirono la convenuta, che chiese il rigetto della domanda, nonchè Caverzere s.p.a in A.S. e F.I.V. s.p.a. in A.S., che si associarono alla sua posizione in via di intervento adesivo dipendente.

Il Tribunale di Padova, con sentenza del 3 maggio 2016 – accolta l’eccezione di SIIZ, di parziale difetto di legittimazione attiva dell’attrice, per mancanza di prova della cessione a Deutsche Bank dei crediti per interessi di BNL e BPM e respinta, invece, l’eccezione di prescrizione pure svolta dalla convenuta – rigettò la domanda di Guber, ritenendo insussistente il credito per interessi preteso dalla società, sia perchè, ai sensi della L. Fall., art. 55, gli interessi sui crediti ammessi al chirografo allo stato passivo dell’A.S. non maturano nel corso della procedura e non possono pertanto essere richiesti dopo la sua chiusura, sia perchè, trattandosi di interessi moratori, la loro decorrenza presupporrebbe l’inadempimento colpevole della debitrice, che era nella specie da escludere; dichiarò, infine, la nullità, ai sensi dell’art. 1418 c.c., dell’atto di cessione stipulato fra UCB e Deutsche Bank, per mancanza del suo oggetto.

La sentenza fu appellata in via principale da Guber s.p.a. ed in via incidentale condizionata da SIIZ e dalle intervenienti.

La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 12 settembre 2017, ha respinto l’appello principale ed accolto quello incidentale condizionato, dichiarando prescritto il diritto di credito azionato.

La corte del merito ha rilevato in premessa che la L. Fall., art. 55 (cui rinvia, per la liquidazione coatta amministrativa, la L. Fall., art. 201, al quale rinvia, a sua volta, la L. n. 95 del 1979, art. 1, per le amministrazioni straordinarie) stabilisce la “sospensione” ai soli “effetti del concorso” degli interessi, i quali, dunque, continuano a maturare al di fuori del concorso, nei rapporti tra singolo creditore e debitore sottoposto a procedura; ha tuttavia ritenuto che alle procedure di A.S. non possa applicarsi l’effetto sospensivo permanente della prescrizione – previsto dalla L. Fall., art. 94, per la sola procedura fallimentare – e che pertanto, nella specie, il termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 2948 c.c., n. 4, iniziato a decorrere non già dalla data del decreto di chiusura dell’A.S., ma da quella del pagamento dei crediti di Deutsche Bank ammessi al passivo (intervenuto all’esito dell’approvazione del quarto piano di riparto parziale, del febbraio del 2007) e mai interrotto, era ampiamente spirato alla data di notifica dell’atto di citazione; ha quindi dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi dell’appello principale, con i quali Guber aveva contestato che non vi fosse prova dell’avvenuta cessione a Deutsche Bank dei crediti di BNL e BPM e che gli atti di cessione dovessero ritenersi nulli per mancanza di oggetto ed aveva lamentato che il tribunale non avesse compensato le spese del giudizio di primo grado.

2. La sentenza è stata impugnata da Guber s.p.a. e da NPL Securitisation Europe SPV (NPL) s.r.l., cessionaria dei crediti litigiosi già in capo alla banca mandante, con unico ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui hanno resistito SIIZ s.p.a in liquidazione e, con separato controricorso, Cavarzere s.p.a. in A.S. e FIV s.p.a. in A.S.; le controricorrenti hanno anche avanzato ricorsi incidentali (da qualificarsi condizionati, attesa la loro qualità di parti vittoriose nel giudizio d’appello) per un motivo, ai quali le ricorrenti hanno a loro volta replicato con controricorsi.

Le ricorrenti principali e SIIZ hanno depositato memoria difensiva.

La società controricorrente ha altresì depositato copia di “Ricorso al primo Presidente ex art. 376 c.p.c., comma 2 e art. 139 disp. att. c.p.c.”.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo ed il secondo motivo del ricorso principale Guber e NPL denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 42, 44, 51,55,93,94,201,203,207,208 e 209 e dell’art. 2935 c.c., art. 2943 c.c., nn. 1 e 2, art. 2945 c.c., n. 2 e art. 2948 c.c., n. 4. Deducono, in sintesi, l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto prescritto il diritto di credito azionato, atteso che la domanda di ammissione al passivo fallimentare ha effetto interruttivo permanente della prescrizione sino alla chiusura del processo collettivo e che il termine di decorrenza della prescrizione del credito da interessi endo-concorsuali – che non può essere fatto valere dal suo titolare nè nei confronti della massa, nè direttamente nei confronti del debitore insolvente – coincide con quello di chiusura della procedura.

2. Con il terzo motivo le ricorrenti principali, oltre a richiedere che questa Corte pronunci nel merito, condannando SIIZ al pagamento degli interessi, ripropongono i motivi di appello che, a loro dire, sarebbero stati erroneamente dichiarati assorbiti dalla corte territoriale.

3. Con l’unico motivo del proprio ricorso incidentale condizionato SIIZ s.p.a. in liquidazione, denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 42, 43, 44,51,55, art. 120, comma 3 e art. 216 e degli artt. 1224,1284 c.c., nonchè l’omesso esame di fatti ed argomentazioni decisivi per il giudizio. Rileva, sotto il primo profilo, che la L. n. 95 del 1979, pur facendo riferimento alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa, non contiene un rinvio espresso alla L. Fall., art. 55, nè, tantomeno, all’art. 120 della Legge e che, poichè quest’ultimo non è neppure richiamato dalla disciplina in tema di l.c.a., la sua applicabilità alla procedura di A.S. va esclusa, con conseguente infondatezza in radice della domanda di Guber; osserva, inoltre, che l’art. 120 cit., nel prevedere che con la chiusura del fallimento i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, si riferisce ai soli crediti ammessi allo stato passivo ovvero, per ciò che riguarda gli interessi, a quelli maturati anteriormente alla data di dichiarazione di fallimento; sostiene ancora, a tale riguardo, che nel corso della procedura non si producono in alcun modo interessi sui crediti ammessi, non solo perchè ciò è escluso dall’art. 55 cit., ma anche perchè la durata della stessa non può andare a danno del debitore insolvente, al quale non potrebbe perciò neppure essere imputato il ritardo nell’adempimento; lamenta infine, sotto il secondo profilo, che la corte d’appello, limitandosi a richiamare a sostegno del proprio contrario assunto la sentenza di questa Corte n. 2608/14, attinente a fattispecie affatto distinta dalla presente, non abbia in alcun modo argomentato in ordine alle ragioni di infondatezza delle tesi da essa esposte nel corso del giudizio di merito e qui ribadite.

4. Identiche censure sono illustrate nel ricorso incidentale condizionato proposto da Cavarzere s.p.a. in A.S. e da FIV s.p.a. in A.S..

5. Preliminarmente va rilevato che queste ultime, quali intervenienti adesive dipendenti, sono prive di autonoma legittimazione all’impugnazione (Cass. SS.UU. n. 5992/012, Cass. 27528/016). Il ricorso incidentale dalle stesse proposto andrà dunque esaminato nei limiti di un ricorso adesivo a quello della parte adiuvata (Cass. n. 23235/013), ferma restando l’inammissibilità dello specifico motivo di censura in esso formulato.

6. Ragioni di pregiudizialità logica consigliano di esaminare per primo il ricorso incidentale di SIIZ, che deve essere respinto.

7. La società è stata posta in A.S. il 23.12.1983: la presente controversia è dunque regolata, ratione temporis, dalla L. n. 95 del 1979 (c.d. Legge Prodi), il cui art. 1, comma 3, dispone che la procedura per l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è disciplinata dalla L. Fall., artt. 195 e segg., ovvero dalle norme dettate per la liquidazione coatta amministrativa. Ne consegue che nella specie trova sicura applicazione la L. Fall.. 55, compreso nella sezione II del capo III del titolo II della legge, cui l’art. 201 (richiamato dall’art. 1, comma 3, cit.) espressamente rinvia (cfr. Cass. n. 8160/2000).

7.1. Nella disciplina della liquidazione coatta amministrativa manca invece un espresso rinvio al capo VIII del titolo II della legge fallimentare (ovverosia agli artt. 118-123).

Ciò non toglie che ragioni di ordine sistematico impongano l’applicazione a tale procedura, e perciò anche a quella di amministrazione straordinaria, della L. Fall., art. 120, che, nella formulazione vigente ratione temporis (anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. n. 5 del 2006) stabilisce, al comma 2, che, con la chiusura, “i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi”, e dunque dispone la cessazione degli “effetti del fallimento per i creditori” (fra cui quello contemplato dalla L. Fall, art. 55).

Non è infatti ipotizzabile che, solo perchè la L. Fall., art. 201, non rinvia espressamente all’art. 120, tali effetti permangano per un tempo indefinito dopo la chiusura delle procedure di l.c.a. e di A.S..

D’altro canto, neppure esiste una norma che, a differenza di quanto stabilito per il fallimento, preveda che la chiusura di dette procedure comporti l’estinzione dei debiti rimasti insoddisfatti delle imprese che vi sono state ammesse.

Va infine escluso che siffatta conclusione possa essere raggiunta, secondo quanto sostenuto dalla ricorrente incidentale, in via interpretativa (in sostanza ricorrendo al brocardo ubi lex voluit…), atteso che l’esdebitazione si porrebbe in palese ed insanabile contrasto col principio generale di cui all’art. 2740 c.c., secondo il quale (salve le eccezioni specificamente contemplate dalla legge) il debitore risponde dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, e darebbe inoltre luogo a un’evidente e irragionevole disparità di trattamento (da un lato fra debitori soggetti a fallimento e debitori soggetti invece a l.c.a. o ad A.S., dall’altro fra i loro rispettivi creditori) pur in presenza del medesimo fenomeno dell’insolvenza.

7.2 Ciò premesso, è orientamento costante di questa Corte (da ultimo ribadito con le sentenze nn. 11983/020 e 14527/020, emesse in fattispecie identica alla presente), che la sospensione del corso degli interessi sui crediti chirografari, di cui alla L. Fall., art. 55, comma 1, vale solo all’interno del concorso, mentre nei rapporti intercorrenti tra ciascun creditore ed il fallito (l’imprenditore insolvente) gli interessi continuano a maturare (Cass. n. 315/75 nonchè, nella stessa direzione, Cass. nn. 12262/97, 6672/05, 6953/08 e, in motivazione, la stessa Cass. n. 2608/14 citata dalla corte d’appello). Ne consegue che, una volta chiuso il fallimento (qui la procedura concorsuale), i creditori possono richiedere al debitore tornato in bonis non solo il pagamento della residua somma (comprensiva degli interessi pre-concorsuali) ammessa al passivo e non ricevuta nella ripartizione dell’attivo, ma anche gli interessi sul credito per sorte capitale ammesso, come normalmente e ordinariamente prodottisi durante il tempo della pendenza della procedura.

Come ampiamente chiarito da Cass. nn. 11983/020 e 14527/020 cit., gli ulteriori argomenti illustrati dalla ricorrente incidentale per contrastare il principio non sono condivisibili: non quello che trae spunto dall’art. 1282 c.c., comma 1, secondo il quale solo i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi corrispettivi, posto che i crediti nei confronti del fallito devono ritenersi esigibili, all’interno del concorso, già al momento della dichiarazione di fallimento; e neppure quello fondato sull’inimputabilità al debitore del ritardo nell’adempimento determinato dalla durata della procedura, atteso che l’apertura della stessa è pur sempre riconducibile a fatto dell’imprenditore insolvente, il quale, dunque, risponde anche della sua durata, salva la prova che essa sia addebitale, in tutto o in parte, agli organi gestori e che, comunque, gli interessi di cui si discute sono, per l’appunto, quelli corrispettivi.

8. Si può a questo punto passare all’esame dei primi due motivi del ricorso principale, fra loro strettamente connessi, che devono essere accolti, sia pure per ragioni parzialmente diverse da quelle dedotte dalle ricorrenti.

8.1 La presentazione della domanda di ammissione al passivo, equiparabile, ai sensi della L. Fall., art. 94, all’atto con cui si inizia un giudizio, determina l’interruzione della prescrizione del credito per l’intera durata della procedura, in applicazione del principio generale fissato dall’art. 2945 c.c., comma 2 (Cass. nn. 11297/1990, 8515/1996, 9766/1997, 17955/1993, 4209/2004) e rende superfluo per il creditore, stante il disposto della L. Fall., art. 120, munirsi di un titolo nei diretti confronti del fallito, da far valere una volta che questi sia tornato in bonis.

8.2 Come già affermato nelle sentenze nn. 11983/020 e 14527/020 cit., nonchè da Cass. n. 11071/93, l’efficacia interruttiva di tale domanda deve ritenersi estesa anche al credito per interessi corrispettivi, che del credito in linea capitale costituiscono un accessorio: i principi giurisprudenziali enunciati da questa Corte in ordine alla separatezza del credito preteso a tale titolo trovano un limite applicativo nella peculiarità della vicenda concorsuale e delle disposizioni che la regolano, non potendosi porre a carico dell’incolpevole creditore l’onere di formulare un’apposita (ed evidentemente inutile, perchè inaccoglibile) richiesta di ammissione degli interessi allo stato passivo, nè di instaurare, nonostante l’apertura della procedura, un separato giudizio nei confronti del fallito al solo fine di farne accertare la debenza (attesa l’impossibilità, nelle more, di una loro esatta determinazione), per poi dover necessariamente promuovere un secondo giudizio, una volta che il fallimento si sia chiuso, per ottenerne la corresponsione.

8.3 Va d’altro canto escluso che l’eventuale pagamento del credito per sorte avvenuto prima della chiusura del fallimento comporti la cessazione dell’interruzione, con efficacia sospensiva, anche del termine di prescrizione del credito per interessi post-concorsuali: stante l’inesigibilità di quest’ultimo per tutto il corso della procedura, quel pagamento potrà infatti incidere solo sulla sua quantificazione.

8.4. Infine, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d’appello, la diversa conformazione, rispetto a quello fallimentare, del procedimento di verifica dei crediti nell’A.S., avente natura amministrativa, non è di ostacolo a ravvisare l’applicazione dei medesimi principi pure nell’ambito di detta procedura, come del resto già sostenuto da questa Corte (cfr. Cass. nn. 17955/2003, 4209/2004), sebbene in fattispecie che non toccano il tema in questa sede controverso.

Sullo specifico punto le richiamate sentenze nn. 11983/020 e 14527/020 hanno enunciato il principio che nell’amministrazione straordinaria, sottoposta alla disciplina originaria di cui alla L. n. 95 del 1979, l’esecutività dello stato passivo depositato dal commissario, ai sensi della L. Fall., art. 209, determina l’interruzione della prescrizione con effetto permanente anche per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata ai sensi della L. Fall., art. 207, comma 1.

Al principio questo collegio intende dare continuità, condividendo pienamente le ragioni sottese alla sua enunciazione, che si sostanziano nei rilievi secondo cui: a) come può ricavarsi dall’art. 2945 c.c., comma 4 e dalla giurisprudenza di questa Corte, il sistema vigente presenta più casi in cui l’azione giudiziaria può essere instaurata solo dopo l’effettuazione di un procedimento extragiudiziario non necessariamente contenzioso, che è promosso dall’avente diritto con istanza equiparata, in tema di prescrizione, alla domanda giudiziale; b) la presentazione della domanda giudiziale non può dunque essere considerata condizione esclusiva, indispensabile, per la produzione del c.d. effetto interruttivo permanente della prescrizione; b) nel sistema vigente, la regolamentazione propria della procedura fallimentare si pone come fulcro informatore della disciplina delle altre procedure di origine e tratto più marcatamente amministrativo; c) in particolare, la L. Fall., art. 209, comma 2, richiama espressamente – per le opposizioni e le impugnazioni dei crediti ammessi – la L. Fall., artt. 98 e segg.; d) l’uniformità – nel fallimento così come nella l.c.a. e nell’A.S.- del procedimento di impugnazione, dà per presupposta la parificazione sul piano sostanziale, degli esiti delle rispettive fasi di accertamento e dei loro effetti; e) nell’ambito delle procedure di l.c.a. e di A.S. non sarebbe, peraltro, giustificabile una disparità di trattamento fra i creditori ammessi allo stato passivo in ragione del vittorioso esperimento dell’opposizione e creditori la cui partecipazione al concorso segua in via immediata la comunicazione del commissario L. Fall., ex art. 207; f) per questi ultimi, la cui ammissione al passivo non è regolata dal principio della domanda ma avviene per impulso d’ufficio, l’effetto interruttivo permanente della prescrizione si determina dunque dal momento del definitivo, e non più revocabile, riconoscimento del credito, ovvero dalla data di esecutività dell’elenco di cui alla L. Fall., art. 209, comma 1.

9. Il terzo motivo del ricorso principale va invece dichiarato inammissibile, in quanto ripropone le questioni ritenute assorbite dalla corte territoriale, che dovranno essere esaminate dal giudice del rinvio.

Difettano infatti i presupposti per una pronuncia ai sensi dell’art. 384 c.p.c., di questa Corte, posto che nei precedenti gradi di merito non è stato accertato se Guber abbia in concreto fornito prova dell’an e del quantum del credito controverso (ciò che, per altro verso, è sufficiente ad escludere che possa essersi formato giudicato interno in ordine all’insussistenza del credito stesso, affermata dal primo giudice per le ragioni, di mero diritto, che questa Corte ritiene infondate).

10. Va infine respinta la richiesta “subordinata”, avanzata da SIIZ nella memoria difensiva datata 16 settembre 2020, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia della Unione Europea “ex art. 267 TFUE sulla compatibilità delle norme di cui alla L. Fall., artt. 55 e 120, come pure della L. Fall., artt. 42,44,93,94,195 e segg. e art. 216, nonchè artt. 1223,1224,1282,1284,2935 c.c., nonchè anche della L. n. 95 del 1979, così come interpretate dalle sentenze, e i principi di diritto di cui alla normativa Europea e alla CEDU”. L’istante non propone infatti alcun profilo pregiudiziale di interpretazione della normativa Europea invocata (peraltro genericamente, in relazione alle intere direttive 2019/1023/UE e 2011/7/UE), ma si duole, in buona sostanza, di una presunta incompatibilità con il diritto dell’Unione delle conseguenze “di fatto” derivanti dall’esegesi del diritto interno compiuta dalle sentenze nn. 11983/2020 e 14527/2020 cit., con particolare riferimento alla lettura della L. Fall., artt. 55 e 120.

Detto altrimenti, la società controricorrente non sollecita questa Corte al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 267 del Trattato UE, onde chiarire se il diritto Euro- unitario osti all’interpretazione delle norme di diritto interno fornita da questa Corte, ma sostiene che tale interpretazione finirebbe col pregiudicare la possibilità di reingresso nel mercato di qualsivoglia imprenditore insolvente, in contrasto con quanto previsto dalla Direttiva n. 2019/1023.

Così formulata l’istanza è irricevibile.

Va, comunque, evidenziato come la predetta direttiva (in tema di esdebitazione dell’insolvente) non venga in alcun modo in rilievo ai fini della decisione che qui ci occupa, posto che il pagamento dei cd. interessi post-fallimentari non determina affatto un generale impedimento al reinserimento sociale ed imprenditoriale del soggetto fallito.

Lo stesso è a dirsi in riferimento alla Direttiva Europea n. 2011/7/UE del 16.2.2011, trattandosi, nel caso di specie, della maturazione di interessi corrispettivi e non riguardando affatto la disciplina Europea invocata le questioni sottoposte al vaglio di questa Corte.

Da ultimo, va ribadito che la tutela del credito, anche nella sede concorsuale, non si espone – nell’interpretazione fornita da questa Corte ad alcun rilievo di violazione dei principi posti a difesa del diritto di proprietà, dalle norme costituzionali e convenzionali indicate dalla parte istante o di perpetuazione dello “stigma” di debitore insolvente, posto che la predetta tutela – nel solco delle protezioni dettate dalla normativa di rango primario richiamata (L. Fall., artt. 55 e 120; art. 1282 c.c.) e financo da quella di rango costituzionale (art. 41 e 47 Cost.) si svolge sul diverso terreno della protezione del diritto di credito, anche in ambito concorsuale, diritto di credito che risulta essere fattore imprescindibile della crescita economica e sociale del paese ed istituto cardine dell’ordinamento positivo. All’accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso principale conseguono la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo e secondo motivo del ricorso principale e dichiara inammissibile il terzo; rigetta il ricorso incidentale di SIIZ e dichiara inammissibile quello delle intervenienti adesive dipendenti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi del ricorso principale accolti e rinvia alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale SIIZ, dell’ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello dovuto per il ricorso, a noma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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