Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12559 del 04/06/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 12559 Anno 2014
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 18024-2008 proposto da:
PRESTINI UGO C.F. PSRGU046L06E884M, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso
lo studio dell’avvocato LOIACONO ROMAGNOLI MARIA
TERESA, rappresentato e difeso dall’avvocato LA GIOIA
CLAUDIO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2014

contro

968

I.N.P.S.

SOCIALE

C.F.

ISTITUTO

NAZIONALE

80078750587,

rappresentante pro tempore,

in

DELLA

persona

PREVIDENZA
del

legale

elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 04/06/2014

in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA n.

29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e
difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, LUIGI CALIULO,
ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;
– controrícorrente –

di BRESCIA, depositata il 29/06/2007 R.G.N. 627/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/03/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;
udito l’Avvocato MATANO GIUSEPPE per delega MARITATO
LELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine rigetto.

avverso la sentenza n. 220/2007 della CORTE D’APPELLO

i

RG. n. 18024/08
Ud. 19.3.14
Prestini c. INPS

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 29.6.07 la Corte d’appello di Brescia rigettava il
gravame interposto da Ugo Prestini contro la pronuncia n. 23/06 con cui il
Tribunale di Cremona aveva respinto la sua domanda di accertamento negativo dei

crediti per contributi, accessori e sanzioni pretesi nei suoi confronti dall’INPS per il
periodo 1-17.9.99.
Sosteneva a riguardo l’attore di aver affittato la propria azienda alla Confezioni
Duetto S.r.l. a decorrere dal 1°.9.99 — sebbene con materiale consegna dei beni il
21.9.99 — e di aver comunque risolto il rapporto lavorativo con i propri dipendenti
(poi riassunti dalla Confezioni Duetto S.r.l.) il 31.8.99.
Per la cassazione della sentenza della Corte territoriale ricorre Ugo Prestini
affidandosi a tre motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.
L’INPS resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con il primo motivo si lamenta omessa pronuncia e conseguente nullità della
sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione di
norme di diritto e vizio di motivazione, per avere la gravata pronuncia omesso di
pronunciare (o implicitamente disatteso) l’eccezione di nullità del contratto —
transazione del 21.9.99 fra il ricorrente, la Confezioni Duetto S.r.l. e i dipendenti
dell’azienda ceduta nella parte in cui esso prevedeva il licenziamento dei dipendenti
e la loro successiva riassunzione da parte della società cessionaria dell’azienda
nonostante che con precedente contratto del 27.8.99 le stesse parti avessero
convenuto come scadenza dei rapporti lavorativi la data del 31.8.99.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di
diritto e vizio di motivazione, nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto
generica la contestazione effettuata da Ugo Prestini anche sul quantum del credito
per contributi, nonostante che già in primo grado egli avesse depositato una
relazione tecnica — con relativa quantificazione dell’importo dei contributi – alla
quale aveva fatto riferimento, senza che l’INPS la contestasse, con conseguente
violazione, da parte della gravata pronuncia, del principio di non contestazione.
1

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R.G. n. 18024/08
Ud. 19.3.14
Prestini e. INPS

Con il terzo motivo si lamenta la condanna alle spese disposta in secondo grado.

2- I primi due motivi di ricorso sono inammissibili.
Infatti, pur essendo consentita, secondo la prevalente giurisprudenza di questa

S.C., la formulazione di quesiti plurimi o comunque articolati in più punti, è tuttavia
indispensabile che essi consistano in proposizioni intimamente connesse che, per la
loro funzione unitaria, sotto il profilo logico e giuridico, risultino complessivamente
idonee, pur sovrapponendosi parzialmente, a far comprendere senza equivoci la
violazione denunciata e a richiedere alla Corte di affermare un principio di diritto
contrario a quello posto a base della decisione impugnata (cfr. Cass. 6.11.2008 n.
26737), così come è necessario che la proposizione di più profili di violazioni di
legge si concluda con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra
loro autonomi e differenziati (cfr. Cass. S.U. 9.3.2000 n. 5624).
Invece, i quesiti formulati dal ricorrente mescolano e sovrappongono motivi
d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate
dall’art. 360 co. 1° nn. 3, 4 e 5 c.p.c., nonostante che non sia consentita la
prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello
della violazione di norme di diritto – che suppone accertati gli elementi del fatto in
relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma
– e del vizio di motivazione, che invece quegli elementi di fatto intende
precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che denuncia
l’assenza di motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio e che
presuppone la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il
giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, o la contraddittorietà della
motivazione, che richiede che vengano precisamente evidenziate le affermazioni,
contenute nella sentenza impugnata, che sarebbero fra loro inconciliabili.
Invero, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti
l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a
rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure
teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione
enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero
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R.G. n. 18024/08
Ud. 19.3.14
Prestini c. INPS

utilizzabili allo scopo, così attribuendo al giudice di legittimità — il che non è
consentito – il compito di dare forma e contenuto giuridici alle doglianze del
ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (cfr., da ultimo, Cass. Sez.

Per l’esattezza, entrambi i motivi si concludono con la formulazione di plurimi
quesiti eterogenei che, lungi da porre interrogativi specifici su singole pretese
violazioni di legge, in sostanza propongono quella che, ad avviso del ricorrente,
avrebbe dovrebbe dovuto essere l’intera motivazione della sentenza impugnata.

3- Del pari inammissibile è il terzo motivo, non solo sprovvisto di qualsivoglia
quesito od argomento a sostegno, ma concernente quella che è l’applicazione,
riguardo al governo delle spese, del principio di soccombenza di cui all’art. 91
c.p.c., applicazione doverosa ogni qual volta il giudice non ravvisi motivi idonei a
giustificare una compensazione totale o parziale delle spese medesime.

4- In conclusione, il ricorso è da dichiararsi inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del
giudizio di legittimità, liquidate in euro 100,00 per esborsi e in euro 2.000,00 per
compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, in data 19.3.14.

123.9.2011 n. 19443).

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