Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12558 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/05/2010, (ud. 22/01/2010, dep. 21/05/2010), n.12558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA F.

GONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTINI MAURO, giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI (OMISSIS) in persona del

Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore

pro tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 43/2004 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 18/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/01/2010 dal Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro;

udito per il ricorrente l’Avvocato ALBINI, per delega dell’Avvocato

MANZI, che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P..M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 18/11/2004 la Commissione Tributaria Regionale del Veneto accoglieva il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate di (OMISSIS) nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, di accoglimento dell’opposizione proposta dal contribuente sig. B.S. in relazione ad avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate a titolo di I.V.A., I.R.P.E.F. e contributo per il S.S.N. e la tassa per l’europa per l’anno d’imposta 1996.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello il B. propone ora ricorso per Cassazione, affidato a 4 motivi.

Resistono con controricorso il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 154 del 1989, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che il giudice dell’appello abbia fatto erroneamente applicazione del D.L. n. 69 del 1989, art. 12 conv. in L. n. 154 del 1989 poi abrogato dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 179 nel caso non applicabile, in luogo della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 125 “che ha espressamente consentito l’utilizzazione, per l’anno d’imposta 1996, della diversa L. n. 549 del 1995”.

Con il 2 motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 549 del 1995, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che il giudice dell’appello abbia “erroneamente interpretato le norme che consentono agli Uffici di compiere l’accertamento sulla base dei parametri predeterminati. In particolare ha erroneamente ritenuto che la scelta del contribuente di optare per il regime di contabilita’ semplificata, legittimi gli uffici a porre in essere una forma di accertamento davanti alla quale il contribuente non avrebbe possibilita’ di contestazione”.

Con il 3 ed il 4 motivo il ricorrente denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della conrtroversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta che l’impugnata sentenza “pecca di intrinseca contraddittorieta’” laddove, dopo aver escluso la “possibilita’ di difesa” per il contribuente che abbia scelto la contabilita’ semplificata, ammette che il medesimo possa dare la prova contraria, possa cioe’ “dimostrare la non applicabilita’ dei coefficienti” e l’”esistenza di ricavi inferiori a quelli accertati”.

Si duole che risulti affermato che “Correttamente i Giudici di primo grado si sono espressi non ha provveduto a presentare motivi ed argomentazioni utili a giustificare lo scostamento dei ricavi dichiarati dagli stessi determinati in applicazione dei parametri“.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Come questa Corte ha gia’ avuto piu’ volte modo di affermare, i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificita’, della completezza, e della riferibilita’ alla decisione stessa, con – fra l’altro – l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimita’ o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito.

Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a se’ stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, e’ tuttavia indispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonche’ delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessita’ di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito e la sentenza impugnata (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).

E’ cioe’ indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v.

Cass., 4/6/1999, n. 5492).

Allorquando con quest’ultimo viene come nella specie in particolare denunziato il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto non e’ allora sufficiente una doglianza meramente apodittica e non seguita da alcuna dimostrazione, la stessa non consentendo alla Corte di legittimita’ di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali la pronunzia impugnata e’ fatta oggetto di censura (v.

Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 15/2/2003, n. 2312; Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Avuto riguardo al pure denunziato vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va per altro verso ribadito che esso si configura solamente quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (in particolare cfr. Cass., 25/2/2004, n. 3803).

Tale vizio non consiste invero nella difformita’ dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322).

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimita’ non gia’ il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi’ la mera facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842; Cass., 27/4/2005, n. 8718).

Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati dall’odierno ricorrente.

Gia’ sotto l’assorbente profilo dell’autosufficienza, va posto in rilievo che il medesimo fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, all’”avviso di accertamento impugnato”, alla “sentenza di primo grado”, al “proprio atto d’appello”, agli “elementi di prova effettivamente addotti dal contribuente”, agli “innumerevoli elementi ed informazioni relativi alla propria attivita’” asseritamente forniti, alle censure mosse “gia’ in primo grado”, all’asseritamente svolta “attivita’ di coltivatore diretto”, alla dedotta titolarita’ di “azienda agricola iscritta al registro imprese presso la Camera di Commercio di Venezia”, alla “dichiarazione dei Redditi mod. 740/97”, al “certificato di iscrizione alla gestione previdenziale agricola come doc. 2”, alla “documentata … ammissione alle forniture di carburante agricolo”, al “cosiddetto “libretto UMA – Utenze Motori Agricoli” come doc. 5”, alla “copia della domanda all’AIMA”, alla “documentata proprieta’ di un terreno, avente superficie complessiva di circa 6 ettari, destinato all’attivita’ di coltivazione e allevamento”), limitandosi a meramente rinviare agli atti del giudizio di merito, senza invero debitamente riprodurli nel ricorso.

A tale stregua, il ricorrente non pone questa Corte nella condizione di effettuare il richiesto controllo (anche in ordine alla tempestivita’ e decisivita’ dei denunziati vizi), da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non e’ possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimita’ accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 172/1995, n. 1161).

Le doglianze si presentano pertanto inammissibilmente formulate in termini apodittici, e la critica alle soluzioni adottate dal giudice di merito nell’impugnato provvedimento risulta operata invero non gia’ mediante puntuali contestazioni delle soluzioni stesse nell’ambito d’una valutazione comparativa con le diverse altre prospettate, bensi’ mediante la mera contrapposizione – in sede di legittimita’ invero non consentita – di queste ultime a quelle poste a base dell’impugnata sentenza.

Va d’altro canto sottolineato che, come le Sezioni Unite di Questa Corte hanno avuto modo di affermare,a scioglimento dell’insorto contrasto interpretativo, cui la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravita’, precisione e concordanza non e’ ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in se’ considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditivita’ – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullita’ dell’accertamento, con il contribuente.

In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustifichino l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realta’ dell’attivita’ economica nel periodo di tempo in considerazione, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non puo’ esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilita’ in concreto dello standard prescelto, e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.

L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilita’ dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare sia l’applicabilita’ degli standards al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, sia la controprova offerta dal contribuente, che non e’ al riguardo vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della piu’ ampia facolta’, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte.

In tal caso, pero’, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio puo’ motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli standards, dando conto dell’impossibilita’ di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice puo’ valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito (v.

Cass., Sez. Un., 18/12/2009, n. 26635).

Orbene, al di la’ del riferimento al D.L. n. 69 del 1989, art. 12, conv. in L. n. 154 del 1989, del suindicato principio il giudice dell’appello ha fatto invero sostanzialmente corretta applicazione.

Non ha escluso la possibilita’ per il contribuente di dare la prova contraria idonea a vincere la presunzione semplice scaturente dall’adozione dei parametri, ma ha preso invero atto del rilievo del giudice di prime cure secondo cui il medesimo nella specie “non ha provveduto a presentare motivi ed argomentazioni utili a giustificare lo scostamento dei ricavi dichiarati dagli stessi determinati in applicazione dei parametri” e tale rilievo ha avallato.

Al riguardo, si noti, non risulta dal contribuente nemmeno allegato che il ricorso ai parametri previsti dal D.P.C.M. 29 gennaio 1996 (in attuazione della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 181 e 184) sia nella specie avvenuto in assenza degli indefettibili presupposti costituiti dalla previa realizzazione del contraddittorio, dalla previa ispezione da parte dell’Amministrazione Finanziaria, dall’esistenza di un verbale dal quale risulti l’inattendibilita’ della sua contabilita’ deponente, secondo quanto da questa Corte precisato, per l’illegittimita’ della rideterminazione del reddito sulla base dei parametri in argomento (cfr. Cass., 30/4/2009, n. 10077).

A tale stregua, emerge pertanto evidente come, lungi dal denunzi are vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dell’odierno ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, si risolvono invero nella mera doglianza circa l’asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. in particolare Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via allora il ricorrente in realta’ sollecita, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimita’, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimita’ non e’ un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto gia’ considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilita’ ed infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

 

 

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