Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12558 del 18/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 18/05/2017, (ud. 02/02/2017, dep.18/05/2017),  n. 12558

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16923-2012 proposto da:

P.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GRAMSCI 20, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO RIOMMI, che

la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 104/2012 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 24/04/2012 R.G.N. 315/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2017 dal Consigliere Dott. DI PAOLANTONIO ANNALISA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MAURIZIO RIOMMI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Perugia, adita dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), in riforma della sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso, ha respinto tutte le domande proposte da P.C., collaboratrice scolastica, volte a ottenere, in via principale, la dichiarazione di nullità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato stipulati in successione e la conseguente conversione in rapporto a tempo indeterminato, e, in via subordinata, la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno, quantificato in misura pari a cinque mensilità di retribuzione per ciascun anno lavorato.

2. La Corte territoriale, precisato che i contratti a termine del settore scolastico, tanto per il personale docente quanto per quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, non sono disciplinati dal D.Lgs. n. 368 del 2001, ma dalle norme speciali contenute nel D.Lgs. 297 del 1994 e nella L. n. 124 del 1999, ha escluso che la speciale disciplina fosse in contrasto con la direttiva 1999/70/CE e ha affermato che, pur a ritenere applicabile il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, alla fattispecie dedotta in giudizio, la valutazione ex ante delle ragioni sottese a ciascuna tipologia contrattuale a termine, tipizzata dalla L. n. 124 del 1999, art. 4, commi 1, 2 e 3, assolveva in maniera idonea e sufficiente l’onere di specificazione imposto al datore di lavoro dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1.

3. Ha richiamato a conferma della interpretazione data al quadro normativo il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, comma 18, convertito nella L. 12 luglio 2011, n. 106, e ha evidenziato che la contrattazione collettiva invocata dalla difesa della appellata non aveva dettato una disciplina dei contratti a termine idonea a derogare alle disposizioni di carattere speciale. Parimenti ha escluso che la applicabilità del D.Lgs. n. 368 del 2001 potesse essere affermata per il richiamo contenuto nel D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, art. 8, alle disposizioni vigenti in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato, non potendo una fonte di rango secondario modificare la normativa dettata dalla L. n. 124 del 1999.

4. Infine la Corte territoriale ha evidenziato che non era stato proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda principale diretta a ottenere la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato. Non di meno ha ritenuto di dovere affrontare la questione per completezza di esposizione e ha richiamato il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, per affermare che in nessun caso la nullità del termine può determinare la instaurazione di un rapporto stabile con la amministrazione pubblica.

5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso P.C. sulla base di cinque motivi. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di legge o di contratti collettivi nazionali di lavoro, del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, e artt. 25, 40, 44 e 60 C.C.N.L. per il personale della scuola pubblica del 29/11/2007 “. Sostiene, in sintesi, che la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare la normativa contrattuale richiamata in rubrica perchè i contratti collettivi possono derogare, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, disposizioni di legge che introducano discipline la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Il C.C.N.L. per il personale della scuola aveva richiamato in relazione ai contratti a termine sia la direttiva comunitaria n. 70/99, sia la normativa interna con la quale la direttiva era stata recepita.

1.2. Il secondo motivo lamenta la violazione delle norme di legge e di contratto sopra richiamate nonchè del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, che al secondo comma richiama i contratti collettivi nazionali ai quali consente di “disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368”. Il legislatore, quindi, ha individuato nella contrattazione collettiva l’unica fonte di disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego.

1.3. Con la terza critica la ricorrente si duole della “erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di legge di contratti collettivi nazionali di lavoro con riferimento al D.M. n. 201 del 2000, art. 9, comma 4, e n. 430 del 2000 art. 8, comma 4”. Evidenzia che i decreti ministeriali indicati in rubrica, al pari del D.M. n. 131 del 2007 richiamano, per quanto non espressamente previsto dal regolamento, le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato, ossia il D.Lgs. n. 368 del 2001 e la disciplina contrattuale invocata nei precedenti motivi. Aggiunge che nessuna delle norme contenute nel D.Lgs. n. 276 del 1994 e nella L. n. 124 del 1999 contiene una deroga espressa alla disciplina generale dettata per il contratto di lavoro a tempo determinato e, quindi, non sussiste alcun contrasto del regolamento con la fonte primaria.

1.4. Il quarto motivo censura la sentenza impugnata per violazione, oltre che dell’art. 40 del C.C.N.L. 29/11/2007, anche degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c.. La ricorrente evidenzia che i precedenti contratti per il personale della scuola pubblica avevano espressamente escluso la conversione del rapporto a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Al contrario il C.C.N.L. del 2007 aveva previsto per i docenti e per il personale ATA, rispettivamente agli artt. 40 e 60, che la trasformazione può avvenire “per effetto di specifiche disposizioni normative”. La Corte territoriale, quindi, ha errato nell’escludere la conversione sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, perchè la norma era stata derogata nel settore scolastico dalla contrattazione collettiva. Aggiunge la ricorrente che le norme contrattuali non avrebbero alcun senso se interpretate nei termini indicati nella sentenza impugnata, sicchè, evidentemente, con le stesse le parti collettive avevano voluto prevedere la trasformazione dei contratti a termine illegittimi perchè stipulati in violazione della normativa nazionale comunitaria in rapporti a tempo indeterminato.

1.5. Con il quinto motivo P.C. denuncia “erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di legge e di contratti collettivi con riferimento al D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, comma 18, convertito nella L. 12 luglio 2011, n. 106, e al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 10”. Sostiene che l’art. 10, nel testo originario, non faceva alcuna menzione dei contratti di lavoro stipulati nell’ambito del settore scolastico ai quali, evidentemente, si applicava il D.Lgs. n. 368 del 2001. La esclusione è stata inserita solo a partire dal 14 maggio 2011 sicchè la Corte territoriale non poteva farne applicazione con riferimento alla legittimità delle supplenze oggetto di causa risalenti al periodo 2001/2007. Aggiunge che la norma non può essere ritenuta di interpretazione autentica perchè non qualificata tale per precisa scelta del legislatore che, evidentemente, non ha voluto porsi in contrasto con l’art. 6 della CEDU.

2. Occorre preliminarmente rilevare che sono inammissibili le censure mosse al capo della sentenza impugnata che ha escluso la possibilità di conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine stipulato dalla amministrazione scolastica, anche se per ipotesi concluso in difetto delle condizioni normative richieste per la valida apposizione della clausola di durata.

La Corte territoriale, infatti, ha evidenziato che la P. non aveva proposto appello, in via principale o incidentale, avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto che, pur ritenendo illegittima la reiterazione delle supplenze, aveva accolto la sola domanda subordinata di risarcimento del danno. La formazione del giudicato interno sulla infondatezza della domanda principale esonerava, quindi, il giudice di appello dall’esame della questione, affrontata solo “per completezza di esposizione”.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che, qualora vengano inserite nella decisione impugnata argomentazioni di merito rese ad abundantiam, a fronte della ritenuta inammissibilità della questione, la parte soccombente non ha interesse a richiedere con il mezzo di impugnazione un sindacato in ordine a tale parte di motivazione, siccome ininfluente ai fini della decisione (fra le più recenti in tal senso Cass. 4.1.2017 n. 101).

Ne discende che i motivi, con i quali si addebita alla sentenza impugnata di avere erroneamente escluso la applicabilità alla fattispecie del D.Lgs n. 368 del 2001 e di non avere correttamente interpretato la contrattazione collettiva e i decreti ministeriali, verranno esaminati ai soli fini della decisione della domanda subordinata di risarcimento del danno, che l’unica sulla quale, a seguito del ricorso per cassazione, non sia formato giudicato.

3. Questa Corte, con le sentenze pronunciate all’udienza del 18.10.2016 (dal n. 22552 al n. 225557 e numerose altre conformi), ha affrontato tutte le questioni che qui vengono in rilievo e, quanto alla individuazione della normativa applicabile, ha ribadito il principio giù espresso da Cass. 20 giugno 2012 n. 10127, secondo cui la disciplina del reclutamento del personale scolastico, docente ed ATA, costituisce un “corpus” normativo completo e speciale, sicchè per il principio immanente all’ordinamento secondo il quale “lex posterior generalis non derogat priori speciali”, non è possibile far discendere dalla entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001, l’abrogazione della normativa speciale, nelle parti incompatibili con la disciplina di carattere generale dettata per il contratto a tempo determinato.

La specialità del sistema sussiste anche rispetto alle forme di reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche ed è stata espressamente riconosciuta dal D.Lgs n. 165 del 2001, art. 10, art. 70 che, al comma 8, pur affermando la applicabilità al personale della scuola delle disposizioni contenute nel decreto, ha espressamente “fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni”.

4. L’art. 399 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, nel testo originario, riproduceva il D.L. n. 357 del 1989, convertito nella L. n. 417 del 1989, che aveva istituito per l’accesso in ruolo del personale docente il sistema del cosiddetto “doppio canale”, in virtù del quale l’accesso ai ruoli doveva avvenire per il 50% dei posti mediante concorsi per titoli ed esame e per il restante 50% attingendo dalla graduatoria del concorso per soli titoli, ai quali erano ammessi gli aspiranti all’assunzione che avessero prestato servizio negli istituti scolastici per oltre 360 giorni, anche non continuativi, e fossero stati dichiarati idonei in precedenti concorsi o avessero superato esami abilitativi.

Detto meccanismo è stato poi modificato dalla L. n. 124 del 1999. Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico – che, pur ribadendo il sistema del doppio canale, ha trasformato le graduatorie dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti, prevedendo la periodica integrazione delle stesse, mediante l’inserimento dei docenti risultati idonei all’esito dell’espletamento del concorso regionale, nonchè l’aggiornamento, egualmente periodico, delle posizioni degli aspiranti all’assunzione già inclusi in graduatoria (art. 401 T.U.).

Il D.M. 27 marzo 2000, n. 23, ha compiutamente disciplinato le operazioni di integrazione e di aggiornamento e, per quel che qui rileva, ha previsto nelle tabelle di valutazione dei titoli, sia per il personale docente che per i responsabili amministrativi, punteggi aggiuntivi per ogni anno (o frazione di anno) di servizio prestato nelle scuole statali.

Quanto alle modalità di indizione e svolgimento dei concorsi, la L. n. 124 del 1999 ha integrato l’art. 400 del T.U., prevedendo la cadenza triennale dei concorsi per titoli ed esami, da bandire su base regionale subordinatamente “alla previsione del verificarsi nell’ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un’effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento”.

5. Anche il regime delle supplenze, che il T.U. agli artt. 520 e 521 distingueva in annuali e temporanee, è stato innovato dalla L. n. 124 del 1999 che ha abrogato le disposizioni sopra richiamate ed all’art. 4 ha previsto tre diverse tipologie, stabilendo che: “si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo,” alla copertura “delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico” (art. 4 comma 1); devono essere conferite, invece, “supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche” per la copertura “delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico” nonchè per le “ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario” (art. 4, comma 2); in tutti gli altri casi si provvede con supplenze temporanee (art. 4, comma 3).

L’art. 4, commi da 6 a 8, stabiliscono, poi, i criteri ai quali dovranno attenersi le norme regolamentari, ed impongono la utilizzazione delle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del T.U. per il conferimento delle supplenze annuali e di quelle temporanee sino al termine delle attività didattiche (comma 6), limitando la possibilità di utilizzazione delle graduatorie di circolo o di istituto al solo conferimento delle supplenze temporanee (comma 7) e prevedendo, altresì che anche per questa tipologia di incarico gli iscritti nelle graduatorie permanenti “hanno diritto, nell’ordine, alla precedenza assoluta…. nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande” (comma 8).

6. Un primo regolamento è stato adottato per il personale docente con D.M. 25 maggio 2001, n. 201, che, oltre a disciplinare in dettaglio le modalità di individuazione dell’aspirante all’assunzione e di stipulazione del contratto, ha individuato i termini finali delle supplenze (31 agosto per le annuali; giorno annualmente indicato dal calendario scolastico per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche; ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze per le temporanee in senso stretto) e ha stabilito i criteri di formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, prevedendo i punteggi da riconoscere sia per i titoli posseduti dagli aspiranti, sia per il servizio prestato in qualità di docente.

7. Il sistema non è mutato, nelle linee essenziali che qui interessano, con il D.M. 13 giugno 2007, n. 131, dettato per adeguare le norme regolamentari alla trasformazione, operata dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 605, delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

Con la legge in parola “al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione” (art. 1, comma 605, lett. c) è stato deliberato un piano triennale per l’assunzione di personale docente e ATA (nei limiti rispettivamente di 150.000 e 20.000 unità nel periodo 2007/2009 e contestualmente è stata prevista la anzidetta trasformazione, che ha fatto salvi solo gli inserimenti nelle graduatorie da effettuare nel biennio 2007/2008.

8. Successive modifiche ed integrazioni al sistema delle graduatorie, ormai ad esaurimento, sono state poi effettuate dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del D.L. n. 70 del 2011, dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, di conversione del D.L. n. 104 del 2013, che hanno previsto anche la definizione di piani triennali per l’assunzione a tempo indeterminato per gli anni 20112013 (D.L. n. 70 del 2011, art. 9, comma 17) e per gli anni 2014 – 2016 (D.L. n. 104 del 2013, art. 15).

9. Infine la disciplina è stata ulteriormente modificata, questa volta in modo significativo, dalla L. 13 luglio 2015, n. 107 che, oltre a prevedere un piano straordinario di assunzioni del solo personale docente per l’anno scolastico 2015/2016, suddiviso in tre fasi, ha sancito la definitiva perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento effettivamente esaurite; ha ribadito la cadenza triennale dei concorsi, da indire su base regionale tenendo conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nel piano dell’offerta formativa; ha previsto l’efficacia egualmente triennale delle graduatorie concorsuali; ha inserito un limite alla reiterazione delle supplenze, prevedendo che a decorrere dal 1 settembre 2016 i contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.

10. Anche il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è ispirato ai medesimi principi sopra sintetizzati, applicati dal T.U. e dalle norme regolamentari ai diversi profili di inquadramento.

La L. n. 297 del 1994 disciplina, agli artt. da 551 a 553, le assunzioni dei responsabili amministrativi (transitati, con decorrenza 1.9.2000, nella figura di “direttore dei servizi generali e amministrativi” ai sensi dell’art. 34 del CCNL 26 maggio 1999, Comparto scuola, cfr. Cass., n. 20883 del 2011), prevedendo che le stesse debbano avvenire secondo l’ordine delle graduatorie permanenti, formate ed aggiornate sulla base degli esiti dei concorsi per titoli ed esame da indire con frequenza triennale.

L’art. 554 detta la disciplina delle assunzioni del personale delle qualifiche inferiori (escluse quelle per le quali è consentita l’assunzione “tramite le liste di collocamento previste dalla legge), ed anche in tal caso prevede la formazione di graduatorie permanenti nelle quali confluiscono i vincitori dei concorsi indetti su base provinciale con frequenza annuale.

11. In forza del richiamo contenuto nella L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 11, si applicano al personale ATA le medesime disposizioni (illustrate al punto 5) che disciplinano il conferimento delle supplenze su cattedre e posti di insegnamento. Il relativo regolamento è stato adottato con D.M. 13 dicembre 2000, 430, (non applicabile ai responsabili amministrativi) che, nel ribadire la distinzione fra supplenze annuali su posti vacanti con durata sino al 31 agosto, supplenze annuali sino al termine delle attività didattiche e supplenze temporanee, prevede che per il conferimento degli incarichi ascrivibili alle prime due tipologie si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 554 e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19 aprile 2001, n. 75 e del D.M. 24 marzo 2004, n. 35. Per le supplenze temporanee, invece, i dirigenti scolastici utilizzano le rispettive graduatorie di circolo e di istituto per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

12. In sintesi può dirsi che il sistema del cosiddetto doppio canale, di cui si è cercato di tratteggiare gli aspetti salienti nell’evolversi della normativa, è sempre stato congegnato in modo tale da favorire e non scoraggiare la reiterazione dei contratti a tempo determinato, poichè la utilizzazione delle graduatorie permanenti, sia ai fini della immissione in ruolo che per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze sino al termine delle attività didattiche, nonchè la attribuzione, in occasione degli aggiornamenti delle graduatorie, di ulteriori punteggi per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato, avrebbero dovuto consentire, nella logica del sistema così come delineato a livello normativo, il definitivo accesso ai ruoli.

E’ evidente la incompatibilità della disciplina speciale con la normativa di carattere generale dettata per il contratto a termine dal D.Lgs. n. 368 del 2001, quanto ai requisiti di forma ed al regime delle proroghe e dei rinnovi.

Il legislatore, infatti, con la L. n. 124 del 1999 ha tipizzato ex ante le ragioni sottese alle diverse tipologie di supplenze ed inoltre ha considerato, nella disciplina delle proroghe e dei rinnovi, oltre che le peculiarità del sistema del doppio canale, anche le esigenze di continuità didattica.

13. Proprio in ragione di detta specialità il D.L. n. 134 del 2009, art. 1, convertito con L. n. 167 del 2009, ha inserito la L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 14 bis, prevedendo che i contratti stipulati per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee ” in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, coma 605, lett. c), e successive modificazioni”.

Successivamente con il D.L. n. 70 del 2011, art. 9, il legislatore ha aggiunto l’art. 10, comma 4 bis del D.Lgs. n. 368 del 2001, prevedendo espressamente la inapplicabilità del decreto al personale della scuola ed escludendo che potesse essere allo stesso esteso il limite fissato dall’art. 5, comma 4 bis.

14. Entrambi gli interventi additivi non sono stati qualificati di interpretazione autentica, tuttavia non per ciò solo si deve affermare, come asserito dalla ricorrente, la natura innovativa delle disposizioni e la loro conseguente inapplicabilità ai rapporti a termine già esauritisi alla data di entrata in vigore della nuova normativa.

Invero non è impedita al legislatore la produzione di una norma che, sia pure senza vincolare per il passato l’interprete e senza fare esplicito riferimento alla esegesi di una data disposizione, “produca fra le sue conseguenze, in virtù dell’unità ed organicità dell’ordinamento giuridico, anche quella di chiarire il significato di detta disposizione..” (Cass. 29.7.1974 n. 2289).

Una disposizione siffatta, in quanto destinata ad essere vincolante solo per il futuro, non esclude la possibilità per l’interprete di dare alla norma previgente una diversa interpretazione e, quindi, risulta senz’altro rispettosa del precetto dettato dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, perchè “non interferisce nella amministrazione della giustizia con il proposito di influenzare la determinazione giudiziaria di una controversia” e fa salvi il principio della preminenza del diritto e la nozione di equo processo.

Peraltro la disposizione medesima, proprio per le finalità che l’hanno ispirata, ben può essere valutata dall’interprete, che dalla stessa può trarre la conferma della correttezza della esegesi data alla normativa, a condizione che detta esegesi riposi innanzitutto sul dato normativo previgente.

In sintesi, ferma restando la irretroattività della normativa, non è impedito all’interprete, all’esito di una comparazione fra il quadro normativo previgente e quello modificato, escludere il carattere innovativo della disposizione e ritenere che il precetto, reso esplicito, fosse già desumibile dalla norma preesistente (in tal senso in motivazione Cass. S.U. n. 18353/2014).

E’ ciò che si verifica nella fattispecie nella quale la inapplicabilità del D.Lgs n. 368 del 2001 ben poteva essere affermata, a prescindere dall’intervento chiarificatore, sulla base di quanto osservato al punto 12.

15. D’altra parte, è proprio su questa premessa che la Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 207 del 2013, ha sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, le questioni di interpretazione della clausola 5, punto 1, dell’ Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE.

16. Il ricorso e la memoria ex art. 378 c.p.c., non prospettano argomenti che possano indurre a rimeditare dette conclusioni perchè si afferma la prevalenza della contrattazione collettiva senza considerare che ai sensi del D.Lgs n. 165 del 2001, art. 2, comma 2, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, detta prevalenza deve essere esclusa nei casi in cui la materia sia espressamente disciplinata dal T.U. sul pubblico impiego.

Poichè come si e‘ evidenziato, l’art. 70, al comma 8, richiama espressamente le procedure di reclutamento del personale della scuola nonchè il D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 35 (che conteneva una specifica disciplina del conferimento delle supplenze, poi superata dagli interventi normativi sopra richiamati), è da escludere che il legislatore abbia voluto delegare alla contrattazione collettiva la disciplina delle condizioni che legittimano il ricorso alle supplenze e delle modalità di individuazione del destinatario della proposta di assunzione.

Inoltre la specialità della norma finale dettata dal richiamato art. 70 fa sì che la stessa debba prevalere, ai fini che qui rilevano, anche sulla disposizione di carattere generale dettata dall’art. 36, comma 1, dello stesso decreto, sicchè il rinvio alla contrattazione collettiva resta circoscritto alla disciplina del rapporto instaurato con l’assunto a tempo determinato, negli aspetti economici e normativi, ferma restando per il resto la normativa speciale di cui si è più volte detto, incompatibile con i limiti posti alla reiterazione del contratto dal D.Lgs. n. 368 del 2001.

17. Il Collegio, inoltre, ribadisce quanto già affermato ai punti da 106 a 108 della sentenza n. 22552 del 2016, nella cui motivazione si è evidenziato che “gli invocati il D.M. 25 maggio 2000, n. 201, art. 9, del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, art. 8, del D.M. 13 giugno 2007, n. 131, art. 9, contengono solo una generale norma di rinvio alla disciplina di legge e di contratto, senza fare alcun richiamo espresso alla normativa dettata per il contratto a termine del settore privato. Il CCNL 4 agosto 1995, artt. 47 e 53, il CCNL 24 luglio 2003, artt. 37 e 59, di converso, escludono espressamente la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato. Il CCNL 29 novembre 2007, artt. 40 e 60, nel prevedere che il contratto può trasformarsi solo in forza di “specifiche disposizione normative” non possono che essere riferiti alla disciplina di legge, sul punto non derogabile, in virtù del vincolo imposto dall’art. 97 Cost., dettata per il settore scolastico.”.

18. Esclusa, quindi, la applicabilità del D.Lgs n. 368 del 2001, sulla quale si incentra il ricorso, per gli ulteriori aspetti che rilevano ai fini della decisione della controversia vanno richiamati e ribaditi i principi di diritto affermati da questa Corte con le sentenze indicate al punto 3, con le quali, dato atto del contenuto delle pronunce rese dalla Corte di Giustizia (sentenza 26 novembre 2014, Mascolo e altri, relativa alle cause riunite C-22/13; C-61/13; C-62/13; C-63/13; C-418/13), dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 187 del 20.7.2016) e dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 5072 del 15.3.2016), per quel che qui rileva, si è statuito che:

a) Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4 commi 1 e 11, e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4 commi 1 e 11, prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi.

b) Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4 comma 1, realizzatesi prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109.

c) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l’operare dei pregressi strumenti selettivi – concorsuali.

d) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza 5072 del 2016, che l’avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall’immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l’onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.

e) Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016.

19. Detti principi di diritto devono essere qui ribaditi per le ragioni tutte indicate nella motivazione delle richiamate decisioni, da intendersi qui trascritta ex art. 118 disp. att. c.p.c..

Nella fattispecie rileva la dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, perchè la ricorrente in tutti gli anni scolastici compresi fra il 2001 ed il 2008 è stata assunta in qualità di collaboratrice scolastica dal 1 settembre al 31 agosto dell’anno successivo e, quindi, la supplenza annuale su organico di diritto è stata reiterata ben oltre il limite minimo dei trentasei mesi indicato al punto a).

Peraltro nel corso della discussione orale il difensore della ricorrente, pur ritenendo non condivisibile l’orientamento già espresso da questa Corte quanto agli effetti della stabilizzazione, ha dichiarato che la P. è stata definitivamente immessa in ruolo ed ha precisato che detta dichiarazione veniva resa, oltre che nel rispetto degli obblighi di lealtà processuale di cui all’art. 88 c.p.c., anche al fine di evitare il giudizio di rinvio, se finalizzato solo a consentire detto accertamento.

20. La immissione in ruolo ha, quindi, assicurato alla ricorrente il medesimo “bene della vita” per il riconoscimento del quale ha agito in giudizio, con la conseguenza che dalla stabilizzazione devono derivare gli stessi effetti che la pronuncia della Corte Costituzionale ha ricollegato al piano di stabilizzazione straordinario. La ricorrente, pur avendo domandato il risarcimento del danno in aggiunta alla domanda principale di conversione del rapporto (poi non coltivata in appello) ha argomentato solo sul diritto al risarcimento quale automatica conseguenza della illegittimità del termine e della riconducibilità della fattispecie alla disciplina generale dettata per il lavoro a termine nel settore privato, senza allegare danni diversi ed ulteriori, sicchè una volta affermate la adeguatezza della stabilizzazione e la specialità della normativa, in linea con quanto ritenuto dalla Corte di Giustizia (essendo venuto meno ogni carattere aleatorio della misura), non vi è spazio alcuno per l’accoglimento della domanda, alla luce del principio di diritto sopra enunciato alla lett. d.

21. La memoria depositata dal difensore della ricorrente non ha aggiunto argomenti rispetto a quelli già esaminati da questa Corte nelle richiamate decisioni, con le quali sono state affrontate tutte le questioni poste in relazione alla asserita non conformità al diritto dell’Unione dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte in tema di risarcimento del danno derivato dalla illegittimità della reiterazione dei contratti a termini. In particolare vanno richiamate le considerazioni esposte nei punti da 104 a 116 in merito alla insussistenza di profili di illegittimità costituzionale e alla non necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale, giacchè sul concetto di equivalenza la Corte di Giustizia si è più volte pronunciata e proprio su dette pronunce le Sezioni Unite di questa Corte hanno fondato il principio di diritto affermato con la sentenza n. 5072 del 2016.

Si deve, poi, ribadire che l’efficacia satisfattiva della stabilizzazione è stata affermata dalla Corte Costituzionale nella richiamata sentenza n. 187 del 2016 sulla base di considerazioni che debbono valere anche in tutte le ipotesi in cui, proprio per effetto della reiterazione del contratto a termine, il lavoratore abbia ottenuto la definitiva immissione in ruolo. D’altro canto l’agevolazione probatoria in tema di risarcimento del danno si impone nei soli casi in cui difetti ogni altra misura, non già qualora, attraverso la stabilizzazione, sia stato assicurato al soggetto un risultato non dissimile, quanto agli effetti, alla conversione del rapporto.

22. Ne discende che la sentenza impugnata, pur avendo erroneamente escluso qualsiasi profilo di contrasto fra la normativa speciale del settore scolastico e la direttiva 1999/70/CE, deve essere confermata, ex art. 384 c.p.c., comma 4, perchè il suo dispositivo è conforme a diritto sulla base della diversa motivazione qui enunciata.

23. La complessità della questione giuridica, risolta sulla base delle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia intervenute in corso di causa, giustifica la integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA