Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12558 del 17/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 17/06/2016), n.12558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Lina Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12958-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FIDEURAM INVESTIMENTI SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO SPA in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 11, presso lo studio

dell’avvocato GIANCARLA BRANDA, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 122/2009 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 19/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta al

ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato BRANDA che si riporta al

controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Fideuram Investimenti Società di Gestione del Risparmio spa ricorse avverso il silenzio rifiuto dell’Agenzia delle Entrate in relazione alla domanda di rimborso per l’anno 1993 dell’imposta sostitutiva sui titoli industriali detenuti dalla società, erroneamente computata nella misura del 0,25% anzichè in quella dello 0,10% L. n. 77 del 1983, ex art. 9 davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma la quale accolse il ricorso con sentenza successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

La Commissione Tributaria Regionale riteneva che, a seguito della mancata rettifica della dichiarazione integrativa, si era consolidato il diritto al rimborso richiesto dalla società “essendo preclusa all’Amministrazione finanziaria qualsiasi attività di verifica documentale in ordine al credito vantato dalla società”.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con unico motivo e la società Fideuram Investimenti spa ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso che introduce una duplice censura della sentenza impugnata, la ricorrente Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 9 e 38, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto erroneamente il giudice di secondo grado aveva ritenuto esistente, nel caso di dichiarazione rettificativa e conseguente domanda di rimborso relativamente all’anno 1993, l’obbligo dell’Ufficio di esercitare attività di verifica con onere di rettificare la dichiarazione integrativa mentre, al contrario, tale onere era stato introdotto solo con D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8 e quindi non era in vigore per l’anno 1993.

Inoltre l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza nella parte in cui ha dichiarato che si era consolidato il diritto al rimborso richiesto dalla società “essendo precluso all’Amministrazione finanziaria qualsiasi attività di verifica documentale in ordine al credito vantato dalla società”.

Il ricorso è fondato nei termini che seguono e deve essere accolto.

Occorre premettere che la società contribuente presentò dichiarazione rettificativa annuale in relazione all’anno 1993 e contestuale domanda di rimborso per aver versato in eccedenza sul dovuto l’imposta sostitutiva sui titoli industriali del Fondo di investimento con aliquota dello 0,25 anzichè dello 0,10.

Formatosi il silenzio rifiuto dell’Ufficio la contribuente ha proposto ricorso alla CTP e successivamente la CTR ha ritenuto fondata la domanda di rimborso in mancanza di attività rettificativa dell’Ufficio.

Ciò premesso occorre chiarire, in ordine alla prima censura, che il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8 bis che a decorrere dal 1 gennaio 2002 ha introdotto l’onere di presentare una dichiarazione integrativa, entro determinati termini, anche per l’ipotesi in cui siano stati dichiarati redditi maggiori del dovuto, non era in vigore per l’anno 1993 ma prima della sua entrata in vigore era già applicabile il D.P.R. 29 settembre 1973, art. 9, commi 7 e 8 che stabiliva un termine per la dichiarazione integrativa valevole soltanto in caso di rettifica “a favore del fisco” per errori commessi in danno dell’Amministrazione finanziaria;

diversamente, la dichiarazione integrativa “a favore del contribuente” era ammessa senza imposizione di limiti temporali alla emendabilità della dichiarazione, salvo il limite della sopravvenienza di decadenze o dell’esaurimento del rapporto tributario. (in tal senso Sez. U, Sentenza n. 15063 del 25/10/2002, Rv. 558050; Sez. U, Sentenza n. 17394 del 06/12/2002, Rv. 559050;

Sez. 5, Sentenza n. 22490 del 04/11/2015, Rv. 637077).

Infatti “Nel regime normativo anteriore all’entrata in vigore del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, coma 8 bis, – che ha previsto, a decorrere dal 10 gennaio 2002, l’onere di presentare una dichiarazione integrativa anche per l’ipotesi in cui siano stati dichiarati redditi maggiori del dovuto – al contribuente è consentito di emendare la propria dichiarazione, ove affetta da errore di fatto o di diritto, anche se non direttamente da essa rilevabile, quando dalla stessa possa derivare il suo assoggettamento ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico, con il limite temporale derivante dall’esaurimento, provocato dal trascorrere del tempo o dal sopravvenire di decadenze, del relativo rapporto tributario, ovvero, in assenza di tali evenienze, anche dopo l’emissione di un provvedimento impositivo, nell’ambito del processo tributario (Sez. 5, Sentenza n. 22490 del 04/11/2015).

Il ricorso proposto dalla ricorrente Agenzia delle Entrate è fondato in ordine alla seconda censura. Infatti il giudice di merito ha ritenuto accoglibile la domanda di rimborso stante il superamento dei termini di rettifica della dichiarazione in quanto “era preclusa all’Amministrazione qualsiasi attività di verifica documentale in ordine al credito vantato dalla società” senza tuttavia considerare che nessuna norma (e tantomeno il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8 non ancora entrato in vigore per l’anno 1993) prevede l’onere dell’Ufficio di svolgere attività rettificativa della dichiarazione presentata in mancanza della quale sarebbe dovuto il rimborso richiesto.

Pertanto l’impugnazione risulta fondata in quanto la richiesta di rimborso D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38 non prevede alcun onere per l’amministrazione di effettuare accertamenti in mancanza dei quali si consolida il diritto del contribuente ad ottenere il rimborso e pertanto il giudice di secondo grado avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito della fondatezza dell’istanza di rimborso e non sulla mancanza di attività accertativa dell’Ufficio.

Le considerazioni che precedono inducono all’accoglimento del ricorso con rinvio al giudice di secondo grado anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia davanti alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione QUINTA civile, il 20 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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