Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12558 del 17/06/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 12558 Anno 2015
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 5752 del ruolo generale
dell’anno 2010, proposto

da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avvocatura dello Stato, presso gli
uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,
domicilia;

– ricorrente )45
/ (5
Mezzalama Marco;

contro

-intimato—
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Piemonte, sezione 12, depositata in data 14
gennaio 2009, n. 6/12/09;

RG n. 5752/2010
Angelina-Maria Perrin stensore

Data pubblicazione: 17/06/2015

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udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 4
maggio 2015 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
udito per l’Agenzia delle entrate l’avvòcato dello Stato Paola Zerman;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale
Umberto De Augustinis, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso,
-ad altra sezione della

Commissione tributaria regionale
Fatto.
Il contribuente impugnò l’avviso col quale, ai fini iva, irap ed irpef
per Panno d’imposta 2002, l’Agenzia dellé entrate aveva accertato un
maggior reddito imponibile ed un maggior volume di affari, scaturiti
dall’applicazione degli studi di settore previsti dall’art. 62-bis del di. n.
331 del 1993, come convertito, che evidenziava uno scostamento di circa
il 70% tra ricavi dichiarati e ricavi presunti, senza ottenere ragione dalla
Commissione tributaria provinciale. Di contro, quella regionale ha
accolto l’appello di Mezzalama, reputando che la mera applicazione degli
studi di settore, a fronte della formale correttezza della tenuta delle
scritture contabili, sia insufficiente a legittimare l’accertamento.
Avverso questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate per
ottenerne la cassazione, che affida a cinque motivi, cui non v’è replica.
Diritto.
1.- Infondato è il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, i°
co., n. 4, c.p.c., col quale l’Agenzia si duole della nullità della sentenza,
per violazione dell’art. 342 c.p.c. e dell’art. 53 del d.leg. 31 ‘dicembre
1992, n. 546, avendo il giudice d’appello respinto la censura
d’inammissibilità del gravarne del contribuente, proposta dall’ufficio per
la mancanza di specificità dei motivi.
La censura si pone difatti in contrasto col principio reiteratamente
affermato dalla corte, secondo cui nel processo tr utario, ove
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Angelina-Maria Perrino esteri re

con cassazione della sentenza e rinvio

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kp

l’appellante si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e
argomentazioni dedotte in primo grado, è da ritenersi assolto l’onere
d’impugnazione specifica previsto dall’art. 53 d.leg. 31 dicembre 1992 n.
546: ciò in quanto il ricorso in appello deve contenere «i motivi specifici
dell ‘impugnazione» e non già «nuovi motivi», in considerazione del suo

sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel
merito (così, tra le ultime, Cass. 29 febbraio 2012, n. 3064; ord. 1 luglio
2014, n. 14908).
2.- Fondata è, invece, la censura frammentata nei motivi secondo,
terzo, quarto e quinto, con i quali, rispettivamente, l’Agenzia lamenta:
-la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod.civ., in
combinazione con l’art. 39 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, là dove il
giudice d’appello ha ritenuto necessario che l’ufficio provasse anche
l’origine del maggior reddito accertato -secondo motivo;
– la violazione, sotto altro profilo, delle norme indicate nonché dell’art. 3,
comma 181, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e 62sexies del d.1.30
agosto 1993, n. 331, come convertito, là dove la Commissione tributaria
regionale non ha configurato come utili presunzioni gli elementi desunti
dall’applicazione degli studi di settore -terzo motivo;
-la violazione e falsa applicazione degli art. 62sexies del di. 331/1993,
come convertito e 39, 1° co., lettera d), del d.p.r. 600/73, là dove il
giudice d’appello ha escluso la legittimità dell’accertamento analiticoinduttivo sulla base di scritture contabili formalmente regolari -quarto
motivo;
-l’insufficiente

motivazione

in

ordine

agli

elementi

tratti

dall’applicazione degli studi di settore atti a fondare le presunzioni gravi,
precise e concordanti -quinto motivo.

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Angelina-Maria

rrin

ensore

carattere devolutivo, non limitato al controllo di vizi specifici della

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2.1.-Errata è la statuizione della sentenza d’appello secondo la
quale qualora la tenuta delle scritture contabili sia formalmente corretta,
la difformità fra la percentuale di ricarico applicata al contribuente e
quella determinata in base agli studi di settore non costituisce
presunzione grave, precisa e concordante.

l’applicazione dei parametri o degli studi di settore non si colloca
all’interno della procedura di accertamento di cui all’art. 39 del d.p.r.
n. 600 del 1973, ma la affianca, essendo indipendente dall’analisi
dei risultati delle scritture contabili, la cui regolarità non impedisce
l’applicazione degli standard, né costituisce una valida prova contraria
(tra le più recenti, Cass. 20 marzo 2013, n. 6929 e 20 giugno 2014, n.
14068).
2.2.-Le sezioni unite della corte (Cass. 26635, 26636, 26637 e
26638/09) hanno rimarcato che il procedimento di accertamento
standardizzato trova il proprio punto centrale nell’obbligatorietà del
contraddittorio endoprocedimentale, che consente l’adeguamento degli
standard alla concreta realtà economica del contribuente, determinando il
passaggio dalla fase statica (gli standard come frutto dell’elaborazione
statistica) alla fase dinamica dell’accertamento (l’applicazione degli
standard al singolo destinatario dell’attività accertativa). Contraddittorio
procedimentale, dello svolgimento del quale dà atto la sentenza
impugnata.
Lo svolgimento del contraddittorio ha dunque propiziato la
formazione di un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità,
precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento
del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati, ma,
appunto, dalla valutazione delle controdeduzioni del contribuente cui

RG n. 5752/2010
Angelina-Maria ?errilW pstensore

La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante

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essi sono applicati (in termini, fra varie, Cass. 6 agosto 2014, n. 17646;
31 gennaio 2014, n. 2223; 11 maggio 2013, n. 11633).
3.- A proposito di presunzioni e onere della prova vi è un
problema interno di distribuzione dell’onere probatorio: se chi vi ha
interesse ha dato la prova di una serie di fatti che possono costituire

controparte ha l’onere — ma anche la possibilità — di provare la non
concordanza, semplicemente dando la prova di un controindizio, idoneo
a rendere probabile una verità opposta ma soprattutto a falsificare la
prova critica avversaria. In verità quel che prescrive la norma quando
richiede che gli indizi siano concordanti è proprio questo: non che sia
necessario che vi siano più indizi, ma che non vi siano indizi contrari,
poiché è sufficiente una prova contraria a falsificare la prova critica.
3 .2.-L’ apprezzamento in ordine alla gravità, precisione e
concordanza degli indizi posti a fondamento dell’accertamento effettuato
con metodo presuntivo attiene alla valutazione dei mezzi di prova, ed è
pertanto rimesso in via esclusiva al giudice di merito, salvo lo scrutinio
riguardo alla congruità della relativa motivazione (tra varie, Cass. 30
ottobre 2013, n. 24437).
Nel caso in esame, manca un tale apprezzamento, essendosi
arrestato, il giudice d’appello, alla valutazione già in tesi dell’inidoneità a
fondare la prova presuntiva degli elementi tratti dall’applicazione degli
studi di settore, la quale, pure, evidenziava gravi incongruenze (sulla
rilevanza delle quali, sotto il profilo della gravità, vedi Cass. 27
dicembre 2014, n. 26481), in misura pari al 70%.
4.-11 ricorso va in conseguenza accolto nei limiti precisati e la
sentenza cassata, con rinvio per nuovo esame e per la regolazione delle
spese ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del
Piemonte.
RG n. 5752120!0
Angelina-Ma ‘a Perri estensore

presunzioni gravi, precise e concordanti del fatto da provare, la

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per questi motivi
La Corte:
rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie i restanti, cassa la sentenza
impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della
Commissione tributaria regionale del Piemonte.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2015.

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