Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12557 del 18/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 18/05/2017, (ud. 02/02/2017, dep.18/05/2017),  n. 12557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22767-2011 proposto da:

MINISTERO AFFARI ESTERI C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, 12;

– ricorrente –

contro

F.V. C.F. (OMISSIS), in persona del tutore provvisorio

Sig. FA.SA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

GORIZIA 14, presso lo studio dell’avvocato FRANCO SABATINI, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6930/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/09/2010, R.G. N. 3718/2008;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato LORENZO MINIOCI per delega verbale FRANCO SABATINI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La sentenza attualmente impugnata (depositata il 28 febbraio 2010) respinge l’appello del Ministero degli Affari Esteri (d’ora in poi: MAE) avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 22512/2007, di condanna del Ministero stesso al pagare a F.V. – a titolo di risarcimento del danno per l’illegittimo anticipato provvedimento di richiamo in Patria dall’Ambasciata d’Italia in New Delhi – una somma di denaro parametrata ad alcune voci del “trattamento economico estero”.

La Corte d’appello di Roma, dopo avere rigettato l’appello con riferimento alle censure riguardanti l’an della pretesa azionata dal F., per quel che qui interessa, rigetta anche il motivo di appello concernente il quantum del risarcimento, basato sull’assunto secondo cui il riconoscimento del “trattamento economico estero” presuppone lo svolgimento di lavoro all’estero, avendo natura indennitaria.

A tale ultimo riguardo la Corte territoriale – oltre a rilevare l’inammissibilità della censura perchè non proposta nella memoria di primo grado, ma solo genericamente e comunque tardivamente nel successivo verbale di udienza – dichiara comunque il motivo infondato in quanto, nella specie, la mancata permanenza all’estero è stata causata dall’illegittimo provvedimento di richiamo in Patria di cui si discute.

2. Il ricorso del MAE, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domanda la cassazione della sentenza per due motivi; resiste, con controricorso, F.V..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Sintesi dei motivi di ricorso.

1. Il ricorso è articolato in due motivi, espressamente riferiti al solo capo della sentenza impugnata riguardante il quantum del risarcimento del danno.

1.1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 18 del 1967, artt. 170 e ss., nonchè degli artt. 2043 e 2697 c.c..

Si sostiene l’erroneità della disposta attribuzione al dipendente a titolo risarcitorio di una somma di denaro parametrata ad emolumenti inidonei allo scopo, in quanto aventi natura indennitaria e come tali facenti parte – come voci accessorie rispetto all’indennità base non richiesta dal F. – del complessivo “trattamento economico estero”, la cui corresponsione è correlata all’effettivo svolgimento di lavoro all’estero.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 416 e 420 c.p.c..

Si contesta la qualificazione come eccezione in senso stretto – anzichè come mera difesa – della contestazione del quantum del risarcimento del danno, basata sulla non utilizzabilità degli emolumenti di natura indennitaria, di cui si è detto sopra, per determinare il risarcimento del danno in questione.

Si afferma di avere genericamente contestato nella comparsa di costituzione in primo grado l’intero contenuto del ricorso del dipendente e di avere poi, nel verbale della prima udienza dinanzi il Tribunale precisato, per il quantum, che il base al D.P.R. n. 18 del 1967, art. 171, i suddetti emolumenti di natura indennitaria sono collegati all’espletamento effettivo d attività presso una sede estera.

2 – Esame delle censure.

2. L’esame congiunto di due motivi di censura – reso opportuno dalla loro intima connessione – porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, per plurime concorrenti ragioni.

3. Come esattamente rileva il controricorrente il primo motivo di ricorso è afflitto da un “errore prospettico” in quanto con esso si discute delle condizioni per attribuire il trattamento estero e se ne sostiene la natura indennitaria, mentre nella specie tale trattamento è stato utilizzato dai Giudici del merito soltanto come parametro per determinare la misura del risarcimento dovuto dal MAE al dipendente F. per l’illegittimo anticipato provvedimento di richiamo in Patria dall’Ambasciata d’Italia in New Delhi (della cui illegittimità non si discute più tra le parti).

Ne deriva l’inammissibilità del primo motivo perchè non coglie la ratio della affermata infondatezza della censura in appello, ratio che è sufficiente a sorreggere la decisione.

4. A ciò consegue l’inammissibilità, per difetto di interesse, anche delle censure formulate nel secondo motivo (vedi, per tutte: Cass. SU 8 agosto 2005, n. 16602).

Per ragioni nomofilattiche appare comunque opportuno sottolineare – a prescindere dal suddetto errore di prospettiva – l’esattezza della dichiarazione della Corte territoriale di inammissibilità per tardività della censura sulle modalità di determinazione del quantum del risarcimento del danno.

Infatti, per costante indirizzo di questa Corte, la contestazione della quantificazione della pretesa della controparte non costituisce una mera difesa e, pertanto, nel rito del lavoro è assoggettata al regime di cui all’art. 416 c.p.c., con riguardo sia alla tempestività sia alla specificità della relativa proposizione (vedi, per tutte: Cass. 18 maggio 2015, n. 10116; Cass. 28 febbraio 2014, n. 4854; Cass. 18 febbraio 2011, n. 4051; Cass. 10 giugno 2003, n. 9285; Cass. 8 gennaio 2003, n. 85; Cass. 17 aprile 2002, n. 5526; Cass. 20 dicembre 2002, n. 18194; Cass. SU 23 gennaio 2002, n. 761).

5. Ciò comporta che l’impugnazione nel ricorso per cassazione della dichiarazione di inammissibilità sul punto da effettuare nel rispetto del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione – in base al quale il ricorrente qualora proponga delle censure attinenti all’esame o alla valutazione di documenti o atti processuali è tenuto ad assolvere il duplice onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, e all’art. 369 c.p.c., n. 4, (vedi, per tutte: Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726) – deve basarsi sulla dimostrazione del corretto rispetto del suddetto art. 416 c.p.c..

Nella specie, quindi, per una corretta proposizione della censura sarebbe stata necessaria la specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a base della impugnazione nonchè la trascrizione non solo della parte pertinente del verbale dell’udienza del 22 novembre 2007, ma anche quella della memoria difensiva in primo grado del Ministero, onde dimostrare l’avvenuta tempestiva e specifica introduzione nel thema decidendum della contestazione delle modalità di calcolo del risarcimento.

Mentre a tutto questo il Ministero ricorrente non ha provveduto.

3 – Conclusioni.

6. In sintesi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il Ministero ricorrente al pagamento, in favore di F.V., delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00 (cento/00) per esborsi, Euro 4000,00 (quattromila/00) per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione lavoro, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

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