Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12557 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. II, 12/05/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 12/05/2021), n.12557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26219/2019 proposto da:

K.S., elettivamente domiciliato in Padova, vicolo M.

Buonarroti n. 2, presso lo studio dell’avv.to MARIA BASSAN, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE

DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

29/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Venezia, con decreto pubblicato il 29 luglio 2019, respingeva il ricorso proposto da K.S., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).

2. Il richiedente, con riferimento ai motivi che lo avevano indotto ad espatriare, aveva premesso di essere omosessuale e aveva raccontato che il (OMISSIS) dopo un litigio era venuto alle mani con il suo compagno che aveva preso un coltello, ne era scaturita una lotta e il coltello gli si era conficcato sotto il petto. Lui, a quel punto, era scappato perchè in Ghana l’omosessualità è illegale e i vicini lo avevano visto entrare in casa, non era andato alla polizia perchè non sapeva se i familiari del compagno fossero a conoscenza della sua omosessualità. Successivamente in sede di audizione giudiziaria il richiedente dichiarava di aver lasciato il Ghana per il timore di essere ucciso dai parenti del compagno.

3. Il Tribunale rigettava la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato atteso che il racconto del richiedente non era credibile. La narrazione circa i motivi che lo avevano costretto all’espatrio era, infatti, troppo generica, confusa e piena di contraddizioni, in particolare sovrapponeva alla sua condizione di omosessualità il gesto violento nei confronti del compagno e non sapeva neanche dire con esattezza se fosse morto. In ogni caso, i fatti non integravano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale nè con riferimento alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato dato che la vicenda narrata, al di là della sua inattendibilità, non riportava alcuna forma di persecuzione, nè a quella di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

Del pari, doveva essere rigettata la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c). Dalle fonti internazionali, infatti, emergeva che il Ghana era un paese nel quale non sussisteva alcun conflitto armato nel senso richiesto ai fini della suddetta protezione.

Infine, quanto alla richiesta concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari il Tribunale evidenziava che non vi erano i presupposti per il suo accoglimento non avendo questi raggiunto un adeguato livello di integrazione sociale, non essendo sufficiente neanche lo svolgimento di un tirocinio presso (OMISSIS). Inoltre, il suo racconto non era stato ritenuto credibile ed egli, dunque, non si era allontanato da una condizione di vulnerabilità effettiva sotto il profilo specifico della grave sistematica violazione individualizzata dei diritti umani.

2. K.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di quattro motivi di ricorso.

3. Il Ministero dell’interno si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, errata valutazione della vicenda del ricorrente ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La censura attiene alla ritenuta non credibilità del racconto del richiedente senza approfondimenti circa la sua condizione di omosessuale e sull’omicidio seppur accidentale del proprio compagno. A parere del ricorrente non vi sarebbero contraddizioni nel suo racconto e in ogni caso la vicenda doveva essere approfondita.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, art. 7, comma 1, art. 8, lett. e) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, per mancato riconoscimento dello status di rifugiato.

A parere del ricorrente il Tribunale non avrebbe approfondito la sua condizione di omosessuale in relazione al rischio di essere incarcerato. Il motivo si diffonde sulla repressione penale dell’omosessualità in Ghana, anche in relazione alla condizione delle carceri. Il ricorrente, dunque, appartiene ad un gruppo sociale potenzialmente esposto a persecuzione, anche giudiziaria e comunque soggetto a discriminazione legale.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e art. 14, lett. b) e c) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, per mancato riconoscimento della protezione sussidiaria.

La censura è ripetitiva della precedente con riferimento alla protezione sussidiaria. Nel ricorso, infatti, il richiedente ha esposto il timore di ritornare nel paese perchè la polizia lo sta cercando a seguito dell’omicidio e di temere anche la vendetta dei parenti. A tal proposito nel ricorso si citano varie fonti internazionali sulla situazione di insicurezza in cui versa il Ghana, sulla repressione penale dell’omosessualità, anche in relazione alla condizione delle carceri. Il ricorrente, dunque, appartiene ad un gruppo sociale potenzialmente esposto a persecuzione e soggetto a discriminazione legale.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, per omessa valutazione della situazione del paese di origine del richiedente (Ghana) ai fini del riconoscimento della sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La censura, anche in questo caso in parte ripete la precedente sulla situazione del Ghana al fine di far emergere la sussistenza dei seri motivi per il rilascio della protezione umanitaria. Il ricorrente cita ulteriori fonti dalle quali emerge la criticità in cui versa la giustizia del Ghana con abusi da parte delle forze di polizia in danno dei detenuti e di coloro che sono sospettati di aver compiuto reati. Nella specie sussisterebbe la situazione di vulnerabilità del richiedente per il rischio in caso di ritorno nel paese di origine di subire il carcere e abusi da parte della polizia. Il ricorrente avrebbe dimostrato un impegno attivo per integrarsi nella realtà italiana in particolare mediante la proroga del contratto di lavoro presso l'(OMISSIS) e dunque era necessario un vaglio comparativo tra la situazione d’integrazione raggiunta in Italia e quella che subirebbe in caso di rimpatrio.

5. I quattro motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.

Il ricorrente formula un primo motivo del tutto generico e privo di elementi di specificità, limitandosi a richiedere una diversa valutazione del racconto al fine di affermarne la credibilità. Occorre osservare che il legislatore ha ritenuto di affidare la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo non alla mera opinione del Giudice, ma ha previsto una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c)), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicchè è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda” (Cass., 14 novembre 2017, n. 26921).

Anche nel caso il racconto del richiedente riguardi la sua sfera sessuale, il Giudice non può ritenersi esonerato dal motivare le ragioni per le quali egli deve essere ritenuto credibile sulla scorta dei consueti parametri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Nella specie, il Tribunale di Venezia ha ampiamente motivato sulle ragioni per le quali il racconto non poteva ritenersi credibile, confermando la valutazione già espressa dalla Commissione territoriale.

A questo proposito deve dunque richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il giudizio in ordine alla credibilità del racconto del richiedente, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549).

La critica formulata nei motivi costituisce, dunque, una mera contrapposizione alla valutazione che il Tribunale ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure censurata mediante allegazione di fatti decisivi emersi nel corso del giudizio che sarebbero stati ignorati dal giudice di merito. In particolare, con riferimento alla genericità, inverosimiglianza e contraddittorietà delle dichiarazioni del ricorrente.

Il Tribunale, inoltre, ha fatto esplicito riferimento alle fonti internazionali dalle quali ha tratto la convinzione che il Ghana non possa ritenersi una zona rientrante tra quelle di cui al D.Lgs. n. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti è stato dunque correttamente esercitato con riferimento all’indagine sulle condizioni generali del Ghana, benchè la vicenda personale narrata sia stata ritenuta non credibile dai giudici di merito (Cass. n. 14283/2019).

Deve ribadirsi che, in tema di protezione sussidiaria, anche l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui alla norma citata, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018).

Inoltre, con riferimento alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), deve evidenziarsi che il racconto del richiedente non è stato ritenuto credibile e che, in tal caso, non si impone l’esercizio dei poteri ufficiosi circa l’esposizione a rischio del richiedente in virtù della sua condizione soggettiva.

In ordine al riconoscimento della protezione umanitaria, il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha escluso con idonea motivazione, alla stregua di quanto considerato nei paragrafi che precedono l’esistenza di una situazione di sua particolare vulnerabilità, peraltro neanche allegata. Il racconto del ricorrente, inoltre, non è stato ritenuto credibile in relazione alle ragioni che hanno dato origine alla partenza e la situazione del paese non è stata ritenuta soggetta ad una violenza indiscriminata. All’accertamento compiuto dai giudici di merito viene inammissibilmente contrapposta una diversa interpretazione delle risultanze di causa.

4. In conclusione il ricorso è inammissibile. Non è luogo alla liquidazione delle spese non essendosi costituito il Ministero intimato.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

 

 

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