Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12557 del 09/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 09/06/2011, (ud. 30/03/2011, dep. 09/06/2011), n.12557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO

9, presso lo studio TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e

difesa

dall’avvocato MOLTENI GIORGIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato GALLEANO SERGIO NATALE

EDOARDO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BONZANI

ELISA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 152/2006 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 21/06/2006 R.G.N. 249/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3

0/03/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato ZUCCHINALI PAOLO per delega MOLTENI GIORGIO;

udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL FATTO

1. Poste Italiane spa proponeva appello avverso la sentenza n. 389 del 2003 del Tribunale di Brescia, con la quale era stata condannata a reintegrare la dipendente D.B.A. nelle mansioni di direttore dell’ufficio postale di (OMISSIS) o in altre equivalenti, avendo il giudice di primo grado ritenuto provato il demansionamento lamentato dalla lavoratrice, inquadrata in area operativa, per essere stata sostituita nelle funzioni di direttore e assegnata alle mansioni di sportello. Costituitasi in giudizio la D.B. proponeva appello incidentale contro il capo della sentenza con il quale erano state respinte le sue domande di risarcimento del danno per la dequalificazione e per il mobbing. 2. La Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza n. 152/2006, depositata il 21 giugno 2006, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n. 389 del 2003, condannava Poste Italiane spa al pagamento di una somma pari al 30 per cento della retribuzione globale di fatto per ogni giorno lavorato dal 30 giugno 2001 alla reintegrazione nelle mansioni precedenti o in altre equivalenti a titolo di risarcimento del danno da demansionamento, oltre rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze mensili; condannava Poste Italiane al risarcimento del danno da mobbing subito da D. B.A. nella misura del 15 per cento di invalidità permanente, di giorni 115 di invalidità temporanea assoluta e di giorni 30 di invalidità temporanea al 50 per cento.

3. Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre Poste Italiane spa, prospettando due motivi di impugnazione.

4. Resiste con controricorso la D.B..

5. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso Poste Italiane spa prospetta il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in riferimento alla disamina delle mansioni svolte ai sensi dell’art. 2103 c.c..

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione agli atti qualificabili come mobbing in quanto espressione di un intento ritorsivo e vessatorio.

3. Entrambi i motivi sono inammissibili ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

3.1. Come questa Corte ha avuto modo di affermare (Cass., sentenza n. 4556 del 2009, Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 20603 del 2007), l’art. 366 bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a “dicta” giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo “iter” argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Pertanto la relativa censura, deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze, nè in sede di formulazione del ricorso, nè in sede di valutazione della sua ammissibilità.

Ed infatti, nonostante la mancanza di riferimento alla conclusività nell’art. 366 bis c.p.c., il requisito concernente il motivo di cui al n. 5 deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente deputata all’osservanza del requisito dell’art. 366 bis c.p.c., che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e quali sono le ragioni per cui la motivazione in conseguenza è inidonea sorreggere la decisione. La “conclusività”, dunque, nel senso della presenza nel motivo di una parte specificamente destinata all’onere di indicazione, è da ritenere operante anche nel caso dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass., ord. n. 16002 del 2007).

Infine, può rilevarsi che per “fatto” deve intendersi non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo (Cass., ord. n. 2805 del 2011).

3.2. Nel caso concreto, nessuno dei motivi reca, quanto al vizio di cui al n. 5, la “chiara indicazione” nei termini sopra individuati.

Il ricorrente sia con riguardo al tema del demansionamento che a quello del mobbing, ripercorre la vicenda processuale richiamando una pluralità di circostanze, ma senza focalizzare i punti “decisivi”, dirimenti per affermare il vizio di motivazione della sentenza della Corte d’Appello di Brescia in ragione della mancanza di prova dei fatti costitutivi della domanda della ricorrente.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 28,00, per esborsi, oltre Euro 2000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 30 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011

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