Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12556 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 25/06/2020), n.12556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22785-2018 proposto da:

D.N.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA 20,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO IACOVINO, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO SANTORI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO PESSI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 2469/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 31/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

D.N.A. proponeva ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso la ordinanza n. 2469/2018 con la quale la Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione della sentenza n. 23348/2016. Premetteva il D.N. che con tale ultima sentenza il Supremo Collegio aveva rigettato il ricorso avverso la decisione con cui la corte di appello di appello aveva valutato legittimo il licenziamento a lui intimato dalla RAI radio televisione spa.

Il D.N. in questa sede ha impugnato l’ordinanza decisoria del ricorso per revocazione assumendone l’assenza di motivazione rispetto ai motivi di revocazione in origine proposti.

La Rai radio televisione spa ha resistito con controricorso.

E’ stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Entrambe le parti depositavano successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha chiarito che “Le sentenze e le ordinanze ex art. 380 bis c.p.c., emesse dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione, non sono suscettibili di una nuova impugnazione per revocazione, essendo esauriti i mezzi di impugnazione ordinari, nè contro le stesse può proporsi il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., esperibile solo avverso un provvedimento di merito avente carattere decisorio e non altrimenti impugnabile; peraltro, il principio di effettività del giudizio di Cassazione, derivante dall’art. 111 Cost., comma 7, implica che tale rimedio non è utilizzabile quando il controllo di legittimità sull’oggetto del giudizio sia stato già svolto dalla Suprema Corte, dovendo prevalere, in tal caso, l’esigenza di assicurare che il processo giunga a conclusione in tempi ragionevoli, ex art. 111 Cost., comma 2, (Cass. n. 21019/2016). Il principio richiamato, a cui si intende dare continuità, evidenzia la non proponibilità di nuova impugnazione, neppure per revocazione, del provvedimento emesso in sede di originario giudizio revocatorio. Il ricorso è inammissibile.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA