Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12556 del 17/06/2016
Cassazione civile sez. trib., 17/06/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 17/06/2016), n.12556
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. sabato Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9524-2010 proposto da:
FORESTALE MIGLIORATI & C. SNC in persona del legale
rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ATTILIO REGOLO
12/D, presso lo studio dell’avvocato NUNZIATA D’ANDREA,
rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO VAGNONI, CORRADO
BRILLI giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 17/2009 della COMM.TRIB.REG. di PERUGIA,
depositata il 16/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/04/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato D’ANDREA per delega
dell’Avvocato BRILLI che si riporta agli atti;
udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta
agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate, Ufficio di (OMISSIS) aveva emesso un avviso di liquidazione d’imposta ed irrogazione di sanzioni con il quale recuperava a tassazione le imposte di registro, ipotecaria e catastale relative a beni immobili per decadenza dalle agevolazioni fiscali concesse ai sensi della L. n. 984 del 1977, art. 7 in quanto l’acquirente non aveva presentato entro i termini previsti dall’atto di acquisto del terreno il piano di coltura e la documentazione attestante il miglioramento del fondo.
Avverso il suddetto avviso aveva proposto ricorso la società Forestale Migliorati & C. snc davanti alla Commissione tributaria provinciale di Perugia la quale accolse il ricorso con sentenza successivamente appellata dall’Agenzia delle Entrate.
La Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria accolse il ricorso in appello avverso la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la società Forestale Migliorati & C. snc con due motivi e l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 330 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto l’atto di appello doveva essere notificato presso il domicilio eletto e non come è avvenuto con raccomandata al legale rappresentante. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 984 del 1977, artt. 7 e 10 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto l’acquirente contrariamente a quanto asserito dall’Ufficio aveva regolarmente presentato il piano di coltura e la documentazione attestante il miglioramento del fondo.
Il ricorso è inammissibile per assoluta mancanza di quesiti di diritto.
Infatti (Sez. 3, Ordinanza n. 7119 del 24/03/2010) Alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366-bis c.p.c. (intervenuta ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti antecedentemente (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006) tale norma è da ritenersi ancora applicabile.
Le considerazioni che precedono inducono al rigetto del ricorso con condanna alle spese del giudizio di legittimità, da liquidarsi come in dispositivo, secondo la soccombenza.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente Società Forestale Migliorati & C. snc al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in Euro 3.000,00 complessivamente oltre spese accessorie come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 20 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016