Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12556 del 17/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 12556 Anno 2015
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: SCODITTI ENRICO

SENTENZA
sul ricorso 13804-2009 proposto da:
EDIL F.LLI GIUNTA DI GIUNTA ANGELO & C. SNC in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI
14, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO
SICILIANO, rappresentato e
2015

difeso dall’avvocato

SALVATORE PAPA giusta delega in calce;
– ricorrente –

1725

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona
tempore, elettivamente

del Direttore pro

domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 17/06/2015

STATO, che lo rappresenta e difende;

controricorrente –

avverso la sentenza n. 57/2008 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

il

di

CALTANISSETTA,

depositata

09/06/2008;

udienza del 04/05/2015 dal Consigliere Dott.

ENRICO

SCODITTI;

udito il

P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso

per l’inammissibilità del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo

Nei confronti di Edil F.11i Giunta di Giunta Angelo & C. s.n.c. venne emesso atto
di irrogazione di sanzioni perché nel corso di una verifica dell’INPS del 20
ottobre 2004 era emerso che la società aveva impiegato due lavoratori non
risultanti dalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria.
Propose ricorso la società, deducendo che per la mancata esibizione del libro

amministrativa ai sensi della I. n. 689/1981, e producendo estratto della copia
del libro matricola, esibito agli organi ispettivi dell’INPS nei giorni successivi
alla verifica in cantiere, dal quale risultava che i due lavoratori erano stati
regolarmente assunti in data 20 ottobre 2004. La CTP accolse parzialmente il
ricorso, motivando nel senso che a nulla rilevava il fatto che i due lavoratori
risultassero registrati nel libro matricola, poiché detto adempimento ben
poteva essere stato eseguito a posteriori, e disponendo la rideterminazione
della sanzione con applicazione del cumulo giuridico. Sia l’appello proposto
dall’Ufficio, che quello proposto dalla contribuente, vennero rigettati dalla
Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sulla base della seguente
motivazione, per quello che qui rileva.
“I due lavoratori risultati irregolari al momento dell’accesso ispettivo
avevano dichiarato entrambi di essere al primo giorno di lavoro e di non avere
ricevuto la lettera di assunzione, circostanza questa ammessa anche da Giunta
Giuseppe socio della ditta de qua agitur. Pertanto la semplice produzione del
libro matricola, in epoca successiva all’accertamento, con l’annotazione dei
lavoratori in questione, non può assumere alcuna rilevanza ai fini della data
certa della loro effettiva assunzione, anche per la mancanza di ulteriori e
diversi elementi confermativi della asserita circostanza”.
Ha proposto ricorso per cassazione la contribuente sulla base di tre
motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Motivi della decisione

Con il primo motivo si denuncia omessa motivazione su un punto
decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. Osserva la
ricorrente, premesso che nessun accertamento di utilizzo di lavoro irregolare

i

matricola, non tenuto in cantiere, era stata applicata la sanzione

era stato compiuto in sede ispettiva data l’assenza in cantiere dei registri
obbligatori, che la sentenza ha omesso di motivare sulla ratio che possa aver
condotto il giudice di appello a ritenere fondata l’irrogazione di sanzioni,
motivando invece sulla non idoneità del libro matricola a fornire prova della
data certa dell’inizio dei rapporto di lavoro, motivazione del tutto inadeguata.
Il motivo è infondato. Il riconoscimento dell’irrilevanza, ai fini della data
certa dell’effettiva assunzione, della produzione del libro matricola, in epoca
successiva all’accertamento, con l’annotazione dei lavoratori in questione,
consegue, secondo la logica motivazionale del

decisum,

al rilievo della

dichiarazione resa dai due lavoratori al momento dell’accesso ispettivo di
essere al primo giorno di lavoro e di non avere ricevuto la lettera di
assunzione, circostanza questa ammessa anche dal socio Giunta Giuseppe. E’
sulla base di tale premessa quindi che è stata reputata dal giudice di merito
l’irrilevanza della produzione del libro matricola, e nell’assenza di ulteriori
elementi, secondo il medesimo giudice di merito, che potessero confermare la
circostanza emergente dal documento. Il vizio di omessa motivazione non è
pertanto sussistente.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 3, comma 3, d. I. n. 12/2002 in relazione all’art. 115 c.p.c., ai sensi
dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Osserva la ricorrente che nessun accertamento di
utilizzo di lavoro irregolare era stato compiuto in sede ispettiva data l’assenza
in cantiere dei registri obbligatori e che il titolare della ditta aveva provveduto
nei giorni successivi ad esibire i libri paga e matricola. Aggiunge che l’Ufficio, a
fronte di tali circostanze, non aveva offerto alcuna prova in contrario e che il
giudice d’appello aveva reputato legittima la sanzione senza la previa verifica
in concreto degli estremi della condotta punibile.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli
artt. 115 c.p.c. in relazione all’art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.
Lamenta la ricorrente che la CTR avrebbe dovuto, a fronte della specifica
contestazione sollevata dalla contribuente e della mancata produzione di
elementi di prova da parte dell’Ufficio (che anzi nelle proprie difese aveva
affermato che il titolare della ditta aveva dimostrato di aver provveduto alla

2

>

MENTE DA.REGISMAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAR. ALI- B. – N. 3
~EWA TRIIAJTARLA

assunzione e registrazione sul libro matricola), concludere per l’infondatezza
della pretesa sanzionatoria.
Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili. Con le censure in
esame, proposte non quale vizio motivazionale ma come violazione di legge e
nullità della sentenza, il ricorrente interviene in modo diretto sulla valutazione
delle risultanze istruttorie, contrapponendo all’apprezzamento di fatto del

prove che ritiene più attendibili (nella specie le dichiarazioni rese dai due
lavoratori al momento dell’accesso ispettivo e le ammissioni sul punto del socio
Giunta Giuseppe), una propria valutazione. Trattasi di profilo di merito il cui
sindacato è precluso nella presente sede di legittimità.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese, liquidate come in
dispositivo.

P.Q.P4
La Corte rigetta il primo motivo e dichiara per il resto inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali che liquida in euro
2.800,00 per compenso, oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il giorno 4 maggio 2015
Il consigli

est.

giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento dalle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA