Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12556 del 09/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 09/06/2011, (ud. 30/03/2011, dep. 09/06/2011), n.12556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.G.V., già elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VEZIO CRISAFULLI 131, presso lo studio dell’avvocato PARISI TIZIANA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCHESE PASQUALE, giusta delega

in atti e da ultimo domiciliato presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’Avvocato MASCHERONI EMILIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 621/2006 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 18/05/2006 R.G.N. 1285/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega MASCHERONI EMILIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per inammissibilità, in subordine il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Il Giudice del lavoro del Tribunale di Sciacca condannava Poste Italiane s.p.a. a pagare a D.G.V. la somma di Euro 13.001,83, a titolo di spese processuali da questi sostenute a causa di un giudizio cui era stato sottoposto con l’imputazione del reato previsto dall’art. 110 c.p. e dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 inerente ad una ipotesi di trasporto illegale dalla Colombia in Italia di gr. 745,91 di cocaina, da cui era stato assolto.

2. Avverso detta pronuncia proponeva appello, nei confronti del D. G., Poste Italiane s.p.a.

3. La Corte d’Appello di Palermo accoglieva l’impugnazione e, in riforma della sentenza del Tribunale di Sciacca, rigettava la domanda proposta da D.G.V. con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ponendo a carico di quest’ultimo le spese del giudizio.

4. Ricorre D.G.V. per la cassazione della sentenza emessa in grado di appello prospettando due motivi di ricorso.

5. Resiste con controricorso Poste Italiane spa, che ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Due sono i motivi di impugnazione proposti dal ricorrente.

2. Con il primo motivo è dedotta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Espone il D.G. che il fatto controverso riguarda la ragione per la quale veniva sottoposto a procedimento penale e cioè perchè collaborava con i militari in adempimento di servizio, oppure per altre causali non connesse ai compiti di ufficio. La Corte d’Appello, mentre ha affermato che il ricorrente collaborava con i militari effettuando una consegna controllata, facendo riferimento alla sentenza penale e alla deposizioni testimoniali in atti, dall’altro ha negato che tale attività configuri un fine istituzionale dell’Ente ed ha ritenuto non dovuto il rimborso.

2.1. Il motivo non è fondato.

2.2. Osserva il Collegio che – come questa Corte ha avuto modo affermare rispetto ad un’analoga fattispecie (cfr., Cass., sentenza n. 17651 del 2003) – il vizio di motivazione non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello auspicato dalle parti, perchè spetta solo al giudice del merito di individuare le fonti del proprio convincimento ed all’uopo valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dall’ordinamento. Ne consegue che il giudice di merito è libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando gli elementi probatori che ritiene rilevanti per la decisione, senza necessità di prendere in considerazione tutte le risultanze processuali e di confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene specificamente non menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata.

In questa prospettiva, pertanto, il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione del giudice del merito non deve tradursi in un riesame del fatto o in una ripetizione del giudizio di fatto, non tendendo il giudizio di cassazione a stabilire se gli elementi di prova confermino, in modo sufficiente, l’esistenza dei fatti posti a fondamento della decisione.

Il controllo, dunque, non ha per oggetto le prove, ma solo il ragionamento giustificativo.

Esso ripercorre l’argomentazione svolta nella motivazione dal giudice del merito a sostegno della decisione assunta e ne valuta la correttezza e la sufficienza.

2.3. Tanto premesso, va osservato che, per l’applicazione dell’istituto in questione, non rileva il collegamento fra i fatti e l’attività svolta, ma è, invece, necessaria l’esistenza d’un nesso funzionale fra i fatti commessi ed il legittimo adempimento dei doveri lavorativi.

Come affermato in giurisprudenza, ha carattere di prevalenza il criterio di coerenza fra atto da interpretare e valori fondamentale del diritto vivente: in particolare, il principio generale nemo auditur turpitudinem sua allegans, i principi degli artt. 1175 e 1375 c.c., nonchè il principio costituzionale della solidarietà; e per tali principi la condotta illecita non può essere posta a base d’un diritto da far valere nei confronti della stessa parte verso cui la condotta sia stata posta in essere (Cass., sentenza n. 24733 del 2008).

Ai fini del diritto in esame (rimborso delle spese legali per procedimento penale a causa di atti commessi dal dipendente nell’esercizio delle sue funzioni), la connessione fra fatti commessi ed esercizio delle funzioni costituisce necessario presupposto del diritto.

2.4. E’ stato, pertanto, affermato che il requisito essenziale della connessione del procedimento all’espletamento dei compiti istituzionali del dipendente, “può considerarsi sussistente solo quando risulti possibile imputare gli effetti dell’agire del pubblico dipendente direttamente all’amministrazione di appartenenza” (Cons. Stato, sez. 3^, 25 novembre 2003, n. 332/03). In altri termini, si richiede che il fatto o l’atto oggetto del giudizio sia stato compiuto nell’esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente;

che vi sia un nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere e il compimento dell’atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non compiendo quel fatto o quell’atto (TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 3 febbraio 2005, n. 127); l’atto o il fatto devono essere “in diretta connessione” con i fini dell’ente (TAR Lazio, sez. 2^, 1 luglio 2010, n. 22061).

Ne consegue che sussiste in capo all’amministrazione il potere-dovere di vagliare con attenzione la sussistenza dei predetti aspetti, alla luce delle risultanze degli atti del procedimento e/o del processo penale (TAR Lombardia, Milano, sez. 1^, 20 dicembre 2004 n. 6498).

Tale valutazione, come si è accennato, deve essere riscontrata, in sede processuale, dal giudice di merito, con valutazione insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 17651 del 2003) nei limiti sopra esposti.

2.5. La Corte d’Appello ha motivato la propria decisione, con ragionamento, logicamente sviluppato, tutt’altro che contraddittorio, come invece asserito dal D.G., e, quindi incensurabile in questa sede, a nulla valendo la diversa interpretazione delle norme e dei fatti in esame prospettata dalla ricorrente.

Dalla sentenza penale emessa dal Tribunale di Sciacca (n. 71/99 reg.

sent.) risulta che il D.G. accompagnò due volte nello steso giorno i militari della Guardia di finanza per la consegna del pacco contenente cocaina, essendo rimasto infruttuoso il primo tentativo di consegna. La prima volta egli fece alcuni giri che i militari ritennero sospetti poichè, invece di raggiungere la Contrada (OMISSIS), ove si riteneva abitasse il destinatario del pacco, si addentrò con l’autovettura da lui guidata nel centro storico della città, sostenendo di non ricordare se uno dei vicoli ivi esistenti si chiamasse “(OMISSIS)”. Solo la seconda volta la consegna potè essere effettuata.

Pertanto – come esattamente rilevato nella sentenza qui impugnata, che alla detta sentenza del Tribunale penale di Sciacca fa rinvio – l’imputazione fu mossa al D.G. non sulla base semplicemente della consegna del pacco, di certo rientrante nelle sue funzioni di portalettere, bensì nel suo comportamento, ritenuto favoreggiatore prima dai militari e poi dall’autorità giudiziaria che formulò l’imputazione di concorso nell’illegale importazione di cocaina. Nè importa che l’accusa sia stata poi ritenuta infondata dal Tribunale, qui rilevando soltanto che il comportamento addebitato non potesse rientrare neppure astrattamente nelle funzioni di portalettere.

La Corte d’Appello, ha, quindi, correttamente ritenuto che la reale condotta penale addebitata al D.G. non costituiva espletamento del servizio o adempimento dei compiti d’ufficio, elementi che avrebbero giustificato la pretesa di rimborso degli oneri di difesa sostenuti.

3. Con il secondo motivo di impugnazione è prospettata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro e la violazione dell’art. 2112 c.c..

Ad avviso del ricorrente la Corte d’Appello non doveva fare applicazione dell’art. 24, comma 6, del CCNL, in quanto i fatti in questione risalgono al 1991, ma del D.P.R. n. 3 del 1957 e del D.P.R. n. 335 del 1990, nonchè dell’art. 2112 del c.c..

Il D.G. ha dedotto che solo con la L. n. 71 del 1994 era intervenuta la trasformazione da pubblico a privato del rapporto in questione, disponendo l’art. 5 che il personale restava alle dipendenze con rapporto di lavoro di diritto privato, per cui, anche ex art. 2112 c.c. il ricorrente conservava tutti i diritti maturati;

il D.L. 487 del 1993, art. 6 nel prevedere la delegificazione del rapporto di lavoro non conferiva alla contrattazione collettiva il potere di derogare alla preesistente disciplina legale del rapporto.

3.1. In ordine al suddetto motivo è stato formulato il seguente articolato quesito di diritto:

se, nella fattispecie di maturate situazioni giuridiche basate su norme e CCNL che da questo avevano origine e che, successivamente, sono state modificate, può riformarsi in peius il diritto del lavoratore dipendete e, in particolare, se occorre fare riferimento alla vecchia (D.P.R. n. 3 del 1957 e D.P.R. n. 335 del 1990), o nuova normativa (art. 24, comma 6, del CCNL del 26 novembre 1994) e se, in ogni caso, non è sempre applicabile il principio di cui all’art. 2112 c.c., con particolare riferimento alla fattispecie in esame;

se un lavoratore dipendente, comandato dal proprio superiore gerarchico a prestare attività di consegna posta, propria delle mansioni e dell’ufficio, ponga in essere o meno espletamento di servizio e/o adempimento di compiti di istituto e, quindi, gli sia o meno dovuto il rimborso delle spese sostenute a cagione di siffatta impostagli attività e del conseguente processo penale subito con assoluzione piena e sentenza passata in giudicato, come nella fattispecie in esame.

3.2. Il suddetto motivo è inammissibile.

3.3. Come la giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U., n. 6327 del 2005) ha avuto modo di affermare, trattando il profilo della giurisdizione, l’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stata trasformata in ente pubblico economico, in virtù di quanto stabilito dal D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, in L. 29 gennaio 1994, n. 71, con effetto dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi dell’ente medesimo, previsti dallo stesso D.L. n. 487, art. 3 ed effettivamente emanati con D.P.R. 23 dicembre 1993, pubblicato sulla G.U. del 31 dicembre 1993.

Successivamente interveniva l’ulteriore trasformazione dell’ente in società per azioni (D.L. n. 487 cit., art. 1, comma 2 come modificato dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 27).

Tuttavia, la privatizzazione dei rapporti di lavoro ed il trasferimento delle relative controversie alla giurisdizione ordinaria erano già stati disposti in conseguenza della prima trasformazione dell’amministrazione in ente pubblico economico. Ai sensi del D.L. n. 487 del 1993, art. 6, comma 2, (conv. in L. n. 71 del 1994), il personale dell’Amministrazione delle poste resta, a seguito della suddetta trasformazione, alle dipendenze del nuovo ente con rapporto di diritto privato (salve talune eccezioni che non interessano la fattispecie).

3.4. Dall’esame dell’art. 24, comma 6, primo periodo, del CCNL per i dipendenti delle Poste, stipulato il 26 novembre 1994, si rileva che costituisce, tra l’altro, condizione necessaria affinchè l’amministrazione assuma a proprio carico gli oneri di difesa del dipendente, l’assenza di conflitto di interesse.

La giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass., sentenza n. 13675 del 2010) ha affermato che il D.P.R. n. 335 del 1990, art. 20 fissa chiaramente il presupposto del diritto del dipendente (oltre che nella diretta connessione all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti di ufficio dei fatti o atti oggetto del giudizio di responsabilità) nella mancanza di un conflitto di interesse, stabilendo necessariamente (al comma 1) una valutazione ex ante da parte dell’azienda o dell’amministrazione ai fini dell’assunzione a proprio carico di ogni onere di difesa fin dall’apertura del procedimento e (al comma 3) una verifica successiva, all’esito definitivo del giudizio circa la esclusione della responsabilità del dipendente, ai fini dell’obbligo di rimborso delle spese sostenute e documentate, espressamente previsto “nel caso in cui il dipendente non abbia accettato il legale di nomina dell’amministrazione ed abbia nominato uno di propria fiducia”.

3.5. La sopra esposta breve ricognizione normativa pone in luce la genericità della censura e del relativo articolato quesito di diritto, che si traduce nell’astratta invocazione da un lato, di interi testi normativi senza l’indicazione delle specifiche disposizioni che delle stesse si assumerebbero violate e del contenuto precettivo delle medesime attualizzato rispetto alla fattispecie in esame, dall’altro dell’art. 2112 c.c. il quale, in quanto reca la disciplina del rapporto di lavoro in caso di trasferimento d’azienda, non attiene al caso di specie, nè sono prospettate dal ricorrente le ragione della ritenuta applicabilità.

Il quesito di diritto, che la norma del codice di rito richiede a pena di inammissibilità’ del relativo motivo, deve infatti essere formulato, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio (cfr., Cass. n. 80 del 2011, Cass. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36), dovendosi pertanto ritenere come inesistente un quesito generico o non pertinente.

In proposito, come rilevato da Cass. S.U. ord. 5 febbraio 2008 n. 2658, a fini indicativi “potrebbe apparire utile il ricorso ad uno schema secondo il quale sinteticamente si domandi alla Corte se, in una fattispecie quale quella contestualmente e sommariamente descritta nel quesito (fatto), si applichi la regola di diritto auspicata dal ricorrente in luogo di quella diversa adottata nella sentenza impugnata”, le ragioni della cui erroneità sono adeguatamente illustrate nel motivo. Concludendo, nel caso in esame la genericità, astrattezza e quindi non pertinenza del quesito ne determina l’inesistenza e con essa l’inammissibilità del relativo motivo, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

Peraltro, la seconda parte del quesito di diritto, si traduce in una richiesta di riesame nel merito delle risultanze processuali, in ordine alla quali vale quanto detto innanzi con riguardo al primo motivo di impugnazione.

4.1n base alle considerazioni svolte, il ricorso va pertanto respinto, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, come operato in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 15,00 per esborsi oltre Euro 2000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 30 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011

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