Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12555 del 18/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 18/05/2017, (ud. 31/01/2017, dep.18/05/2017),  n. 12555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11549-2011 proposto da:

ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. C.F. (OMISSIS), che agisce in proprio

e quale procuratrice di ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GIUSEPPE

GENTILE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.D. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINO PALMIERO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI DE NOTARIIS, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

nonchè contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, D’ALOISIO CARLA, ENRICO MITTONI,

giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 393/2010 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 29/12/2010 r.g.n. 1220/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/01/2017 dal Consigliere Dott. CAVALLARO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIOVANNI GENTILE;

udito l’Avvocato GIOVANNI DE NOTARIIS;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA;

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 29.12.2010, la Corte d’appello di Campobasso, in parziale riforma della statuizione di primo grado, condannava ENEL s.p.a. a costituire in favore di S.D. la rendita vitalizia L. n. 1338 del 1962, ex art. 13, in relazione ai contributi omessi in suo danno dall’1.7.1990 al 2.8.1998.

La Corte, per quanto qui rileva, riteneva che, essendo stato il diritto del ricorrente all’assunzione accertato da altra sentenza intervenuta inter partes, resa dal Tribunale di Civitavecchia e passata in cosa giudicata, e non avendovi ENEL s.p.a. correttamente adempiuto, il lavoratore aveva diritto a far accertare che il rapporto doveva considerarsi instaurato anche ai fini previdenziali ai fini della costituzione della rendita vitalizia. Contro questa pronuncia ricorre ENEL s.p.a. con tre motivi, illustrati con memoria. S.D. ha depositato controricorso tardivo e memoria, svolgendo altresì difese orali in pubblica udienza. L’INPS ha svolto difese orali in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la società ricorrente denuncia violazione degli artt. 2909 e 2116 c.c. e art. 324 c.p.c. per non avere la Corte di merito ritenuto che la domanda di costituzione della rendita vitalizia doveva considerarsi assorbita dalla domanda di danni già proposta avanti al Tribunale di Civitavecchia e rigettata con la medesima sentenza che aveva affermato il diritto dell’odierno intimato all’assunzione alle dipendenze di ENEL s.p.a..

Il motivo è infondato. Come si evince dalla stessa prospettazione contenuta in ricorso, il giudizio avanti al Tribunale di Civitavecchia aveva ad oggetto il risarcimento dei danni connessi alla mancata percezione delle retribuzioni nel periodo intercorso fra l’esaurimento delle procedure concorsuali e la data di decisione di quella controversia: e trattasi di azione affatto differente da quella fatta valere nel presente giudizio, essendo quest’ultima fondata sull’omesso o irregolare versamento, da parte del datore di lavoro, dei contributi dovuti all’INPS, e non presupponendo un pregiudizio attuale ed effettivo quale quello che si verifica, ex art. 2116 c.c., allorchè maturino le condizioni per il conseguimento di una qualche prestazione previdenziale (cfr. in tal senso già Cass. n. 265 del 1976).

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione della L. n. 1338 del 1962, art. 13, commi 4 e 5, e art. 2116 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che, avendo il Tribunale di Civitavecchia riconosciuto il diritto dell’odierno intimato con la decorrenza fissata nel bando di concorso (2.1.1987), il rapporto di lavoro doveva considerarsi instaurato, anche ai fini previdenziali, da detta data, indipendentemente dalla data successiva in cui era seguita l’assunzione.

Il motivo è infondato, sebbene la motivazione della sentenza impugnata vada sul punto corretta.

Non può infatti condividersi l’assunto della Corte territoriale secondo cui l’obbligo dell’odierna ricorrente di provvedere al versamento dei contributi previdenziali sin dalla data di assunzione sarebbe contenuto nella sentenza n. 108/2007, con cui la medesima Corte d’appello di Campobasso, pronunciandosi inter partes sull’appello avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva rigettato la domanda di regolarizzazione previdenziale e contributiva proposta dall’odierno intimato, aveva confermato la sentenza di prime cure “non già per inesistenza del sottostante rapporto lavorativo tra ENEL e S., ma solo perchè i contributi erano oramai prescritti” (cfr. sentenza impugnata, pag. 4): detta sentenza, infatti, si era limitata a rigettare l’appello proposto dall’odierno controricorrente e a dichiarare inammissibile, siccome nuova, la domanda che è stata spiegata nel presente giudizio, sicchè non è ipotizzabile che la statuizione concernente la sussistenza del rapporto lavorativo, che costituiva mero antecedente logico-giuridico della domanda spiegata in giudizio, potesse passare in giudicato in assenza di una specifica domanda di accertamento negativo proposta dalla parte datrice di lavoro, ex artt. 34 e 416 c.p.c..

Vero è piuttosto che, quando – così come appare nella specie – la domanda di costituzione della rendita vitalizia L. n. 1338 del 1962, ex art. 13, costituisce sostanzialmente un criterio di quantificazione del danno patito ex art. 2116 c.c., diventa irrilevante l’indagine in ordine alla sussistenza delle particolari condizioni richieste dall’art. 13 cit. ai fini della sua normale operatività (cfr. in tal senso Cass. n. 9168 del 2003). Ed è per ciò che il motivo di ricorso, argomentato da parte ricorrente per avere la Corte di merito indebitamente equiparato la sussistenza di un diritto all’assunzione e l’effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, si rivela comunque infondato.

Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2909, 2697, 2116 e 1223 c.c., art. 112 c.p.c. e L. n. 1338 del 1962, art. 13, commi 4 e 5, per non avere la Corte territoriale ritenuto l’infondatezza della domanda risarcitoria, siccome priva di supporto probatorio in ordine al danno subito.

Lo censura è inammissibile, giacchè, al fine di poter utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia sì sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, dal momento che il potere – dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali è condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente agli oneri prescritti dall’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, in tema di specificità del ricorso per cassazione, che non può essere assolto mediante il rinvio per relationem agli atti della fase di merito (così da ult. Cass. n. 15367 del 2014).

Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, per ciascuno degli intimati.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

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