Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12555 del 17/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 17/06/2016, (ud. 08/04/2016, dep. 17/06/2016), n.12555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16012-2011 proposto da:

Z.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE

BARONIO 69, presso lo studio dell’avvocato CHIARA COSTAGLIOLA, che

lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO CONTROLLI DI

ISERNIA in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 138/2010 della COMM.TRIB.REG. di CAMPOBASSO,

depositata il 10/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/04/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato TRIVELLINI per delega

dell’Avvocato COSTAGLIOLA che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PALASCIANO che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Isernia notificò a Z. M. e separatamente alla società Immobiliare Mediterranea 2006 srl un avviso di rettifica e liquidazione di imposta di Registro Ipotecaria e Catastale in relazione alla compravendita di un appezzamento di terreno sito in (OMISSIS), perchè mancanti i presupposti di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3.

Infatti, secondo l’Ufficio, l’agevolazione sopra indicata non spettava al contribuente perchè l’area oggetto della compravendita, acquistata dai fratelli germani Z.A. e Z. M. risultava inserita nel Piano Regolatore Generale del comune di Ardea ma non in un piano urbanistico particolareggiato, approvato dal Consiglio Comunale.

Il contribuente impugnò l’avviso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Isernia la quale respinse il ricorso.

Successivamente Z.M. appellò la sentenza di primo grado davanti alla Commissione Tributaria Regionale del Molise la quale respinse il ricorso in appello avverso la sentenza di primo grado, motivando sul presupposto che la norma agevolativa non consentiva deroghe ed imponeva necessariamente l’inserimento del bene immobile trasferito in area soggetta a piano urbanistico particolareggiato regolarmente approvato ai sensi della normativa statale o regionale.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione Z.M. con tre motivi e l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente Z.M. denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 14 ed art. 102 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nr. 3 e 4 per nullità dell’intero giudizio perchè svolto in violazione del litisconsorzio necessario esistente, secondo la prospettazione del ricorrente, tra tutte le parti del contratto di compravendita.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto, secondo la Commissione Tributaria Regionale, l’agevolazione spetta solo se l’immobile è inserito in un piano urbanistico particolareggiato sebbene nella fattispecie il piano regolatore generale del Comune fosse corredato da norme tecniche di attuazione precise e puntuali tali da consentire l’edificabilità dell’area anche in assenza di un piano urbanistico particolareggiato, da ritenersi superfluo qualora il piano regolatore generale sia sufficientemente preciso e circostanziato. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia omessa illogica e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, costituito dall’erronea premessa che non risulta dagli atti l’edificazione nel quinquennio dell’area ricompresa in un piano già dettagliato e particolareggiato. Il primo motivo di ricorso è infondato e deve essere respinto. Infatti (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15958 del 28/07/2015)”In tema di contenzioso tributario, la solidarietà passiva tra i debitori di cui al D.P.R. n. 347 del 1990, art. 2, comma 2, non costituisce presupposto del litisconsorzio necessario, che non trova, pertanto, applicazione alle posizioni di venditore e compratore nelle controversie relative alle imposte ipotecarie e catastali pretese dell’Amministrazione finanziaria sull’atto di trasferimento di un immobile” (v. anche Cass. 24098/2014).

Il ricorso è fondato e deve essere accolto per il secondo e terzo motivo nei termini che seguono.

Infatti questa Corte ha più volte chiarito che Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26046 del 05/12/2011 “In tema di imposta di registro, la disposizione di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3, – che prevede che sono soggetti a tale imposta nella misura dell’1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, i trasferimenti di beni immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, “comunque denominati”, a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento – non intende dare rilievo al riscontro formale dell’insistenza dell’immobile in area soggetta a piano particolareggiato, quanto piuttosto al fatto che esso si trovi in un’area in cui, come in quelle soggette a piano particolareggiato, sia possibile edificare. Essa deve, pertanto, ritenersi applicabile tutte le volte in cui l’immobile si trovi in un’area soggetta ad uno strumento urbanistico che consenta, ai fini dell’edificabilità, gli stessi risultati del piano particolareggiato, non rilevando che si tratti di uno strumento di programmazione secondaria e non di uno strumento attuativo, essendo possibile che il piano regolatore generale esaurisca tutte le prescrizioni e non vi sia necessità di un piano particolareggiato, con la conseguenza che, in tal caso, il piano regolatore generale, ai fini in esame, funge anche da piano particolareggiato”.

Ciò premesso, sulla base delle considerazioni che precedono deve essere accolto il ricorso in quanto i giudici di secondo grado nulla hanno affermato e motivato in ordine alla necessità di un piano particolareggiato ed all’esistenza di norme equipollenti contenute nel PRG dettagliate ed articolate, tali da consentire l’edificazione.

La sentenza deve quindi essere cassata con rinvio ai giudici di secondo grado, anche per le spese del giudizio di legittimità, che dovranno attenersi alla massima sopra riportata e verificare l’esistenza di prescrizioni specifiche del PRG e del piano di recupero al fine di valutarne l’equiparabilità al piano particolareggiato.

PQM

Respinge il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Molise anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 8 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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