Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12555 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. II, 12/05/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 12/05/2021), n.12555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24266/2019 proposto da:

I.J., rappresentato e difeso dall’avvocato LARA PETRACCI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il provvedimento n. cronol. 8422/2019 del TRIBUNALE di

ANCONA, depositato il 25/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

I.J. – cittadino della (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Ancona avverso la decisione della locale Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’aver deciso d’espatriare poichè, privato da uno zio dell’eredità paterna, aveva chiesto prestiti ad altri zii per poter continuare gli studi, ma, essendo impossibilitato a restituire il denaro, era stato minacciato dai congiunti creditori.

Il Tribunale marchigiano ebbe a rigettare il ricorso ritenendo la vicenda personale narrata dal ricorrente non credibile e, comunque, lumeggiante una questione di natura privata; ritenne non sussistente nella zona della Nigeria di sua provenienza una situazione socio-politica caratterizzata da violenza diffusa e non concorrente condizione di vulnerabilità o elementi lumeggianti apprezzabile integrazione ai fini della protezione umanitaria.

Il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale dorico articolato su quattro motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dall’ I. appare inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. su n. 7155/17 -,

Con la prima ragione di doglianza il ricorrente lamenta vizio di motivazione per illogicità ovvero contraddittorietà od ancora perchè questa apparente, in quanto il Collegio anconetano ebbe a malamente apprezzare i particolari del suo narrato ai fini della credibilità.

Va, in limine, rilevato come non risulta più previsto, tra le figure tipiche, disciplinate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, il vizio di motivazione, poichè attualmente assume rilevanza o l’omesso esame di un fatto decisivo ovvero a nullità per l’assenza di motivazione ovvero motivazione apparente.

Dunque la denunzia relativa all’illogicità o contraddittorietà della motivazione del decreto impugnato esula dall’attuale novero dei vizi denunziabili avanti la Corte di legittimità.

Circa la denunzia di motivazione apparente, la stessa in effetti si compendia nella critica della valutazione operata da parte del Collegio dorico, circa la credibilità del narrato reso dal ricorrente a giustificazione del suo espatrio, e nell’apodittica denunzia di mancata estrinsecazione del percorso logico-giuridico seguito per la decisione, così plasticamente dimostrando l’assoluta inesistenza del vizio denunziato, posto che la motivazione esiste ma semplicemente non è condivisa.

Con il secondo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione di norma di diritto che indica in modo specifico nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, posto che il Tribunale nell’affermare la non credibilità del suo narrato non ha provveduto alla richiesta cooperazione istruttoria per colmare le eventuali lacune od incertezze e nemmeno ebbe ad assumere aggiornate informazioni circa la situazione socio politica del suo Paese, siccome imposto dalla disciplina in materia con la norma dedotta siccome violata.

Anche detta censura appare inammissibile per la sua assoluta genericità posto che l’argomento critico elaborato si compendia nell’apodittica contestazione della statuizione adottata dal Collegio dorico e nell’illustrazione, meramente dogmatica, dell’istituto afferente la valutazione della credibilità del narrato reso dal richiedente asilo, senza anche l’elaborazione di specifica contestazione alla puntuale motivazione pur esposta sul punto dal Tribunale.

Difatti i Giudici marchigiani hanno partitamente esaminato le dichiarazioni rese dall’ I. e puntualmente indicato le contraddizioni ed incongruenze logico-fattuali palesate e, riguardo a detta dettagliata statuizione, alcuna specifica contestazione risulta mossa nel ricorso.

In ordine alla situazione socio-politica della zona della Nigeria, in cui il ricorrente viveva, il Tribunale ha puntualmente indicato le fonti – rapporti redatti da Organizzazioni internazionali all’uopo preposte – dalle quali ha tratto le informazioni utilizzate per addivenire alla conclusione che, attualmente, non sussiste situazione connotata da violenza diffusa secondo l’accezione data a tale concetto dalla Corte Europea.

Con il terzo mezzo d’impugnazione l’ I. lamenta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4, 7,14,16 e 17, nonchè D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10 e 35 bis, poichè il Tribunale di Ancona non ebbe a valutare l’attuale situazione socio-politica della Nigeria in forza di fonti affidabili ed aggiornati ed, inoltre, le minacce dei parenti creditori erano da ritenersi inquadrabili nell’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) b).

La doglianza si fonda su argomento critico meramente astratto e privo di un effettivo confronto con la motivazione pur illustrata dal Tribunale al riguardo, mediante bensì contestazione delle fonti informative utilizzate dal Collegio dorico, ma senza – Cass. sez. 1 n. 26728/19 – anche indicare rapporti utili ed aggiornati non esaminati dal Collegio dorico a sostegno della censura mossa.

Anche con relazione al pericolo specifico rappresentato dalle minacce dei parenti creditori la contestazione mossa alla statuizione assunta su punto dal primo Giudice rimane sul piano della mera apodittica contestazione senza anche a proposizione di un confronto critico con la stessa.

Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso l’ I. deduce violazione del disposto D.P.R. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, art. 19, art. 35, comma 3 e art. 36, D.Lgs. n. 51 del 2008, artt. 8,10 e 35 bis, art. 32 Cost. e art. 35 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, poichè il Tribunale marchigiano non ha riconosciuto il suo diritto a godere della protezione umanitaria pur concorrendone le ragioni in relazione alla situazione socio-politica ed economica della Nigeria – per altro condizioni richiamate dal Tribunale – e delineando dogmaticamente le caratteristiche proprie dell’istituto della protezione umanitaria.

Anche detta censura s’appalesa inammissibile poichè generica in quanto l’argomento critico si limita a richiamare le norme di legge che disciplinano l’istituto, nonchè ad apoditticamente concludere che, in ragione della situazione interna della Nigeria e della sua condizione economica, concorrevano ragioni per il riconoscimento della protezione chiesta.

Viceversa il Tribunale marchigiano ha puntualmente esaminato la specifica condizione personale dell’ I. valutando la concorrenza di condizioni di vulnerabilità sia oggettive che soggettive, escludendole in ragione dell’esame della situazione socio-politica della zona della Nigeria, in cui il richiedente asilo viveva, e della non credibilità del suo narrato in assenza di altri elementi lumeggianti diverse condizioni di fragilità.

Infine il Collegio dorico ha pure messe in rilevo come il ricorrente aveva allegato dati fattuali afferenti la sua attività lavorativa – saltuaria e con salario estremamente ridotto – che non consentivano di ritenere seriamente esistente un suo radicamento in Italia e, su tale base, ha operato anche la prescritta comparazione circa le sue condizioni di vita in caso di rimpatrio.

Nell’argomento critico svolto alcuna specifica critica vien messa ad alcuna delle citate statuizioni adottate dal Tribunale, limitandosi, come detto, il ricorrente a nuovamente enfatizzare la situazione interna della Nigeria – fatto puntualmente esaminato con esito opposto alla opzione valutativa offerta dal ricorrente.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione poichè rimasta intimata. Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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