Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12554 del 22/05/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 12554 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: MANCINO ROSSANA

SENTENZA
sul ricorso 11275-2012 proposto da:
I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, in proprio e quale
mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di
Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F.
2018
637

05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
CESARE BECCARIA 29 presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO
giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 22/05/2018

- ricorrente contro

DEWALT INDUSTRIAL TOOLS S.P.A., già TRATRY – OFFICINA
MECCANICA S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata

studio dell’avvocato LUISA GOBBI, rappresentata e
difesa dall’avvocato SERGIO NICCHI giusta delega in
atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 67/2011 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositata il 28/04/2011 R.G.N. 226/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/02/2018 dal Consigliere Dott. ROSSANA
MANCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. STEFANO VISCONA’ che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA.

in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103, presso lo

Rg1127512012
INPS DEWALT INDUTRIAL TOOLS s.p.a.
Udiena del 13 _febbraio 2018

FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 28 aprile 2011, ha accolto
il gravame proposto dalla s.p.a. DEWALT INDUTRIAL TOOLS (già Tatry

riconosciuto il diritto della predetta società agli sgravi contributivi per
l’assunzione, a tempo indeterminato, di lavoratori iscritti nelle liste di
mobilità (ex art.25, comma 9, legge n.223 del 1981), pur trattandosi dei
medesimi lavoratori, riassunti a distanza di tempo, in quanto iscritti alle
liste di mobilità, per i quali la società aveva già beneficiato degli sgravi per
l’assunzione, a tempo determinato, di lavoratori iscritti nelle liste di
mobilità (ex art.8, comma 2 legge n.223 cit.).
2. Per la Corte di merito si trattava di sgravi autonomi gli uni dagli altri e la
sequenza temporale, con l’avvicendamento dei rapporti lavorativi a
termine e l’assunzione, a tempo indeterminato, dalle liste di mobilità, dei
medesimi lavoratori, andava sussunta nelle due distinte previsioni
normative conseguendone il diritto al cumulo dei benefici previsti dalle
citate disposizioni.
3. A tanto la Corte perveniva con i seguenti argomenti: le improvvise
contingenze del mercato, alla scadenza dei rapporti a tempo determinato,
ben potevano fondare l’esigenza di uno stabile incremento del numero degli
occupati, favorendo il reimpiego del personale in mobilità; la società
avrebbe comunque fruito di trenta mesi complessivi di sgravio contributivo
se, conclusi i rapporti a termine, avesse assunto, a tempo indeterminato,
altro personale in mobilità, in luogo di quei lavoratori reiscritti alle liste di
disoccupazione alla cessazione del rapporto lavorativo a termine; non vi
erano ragioni ostative alla fruizione, in tempi successivi, dei due benefici,
in difetto, peraltro, di prova di un concerto fraudolento fra la società e i
dipendenti reiscritti alla mobilità al termine del primo rapporto lavorativo.
4. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS, con un unico motivo, cui resiste la
s.p.a. DEWALT INDUTRIAL TOOLS, con controricorso.
1
Rg 11275/2012

Rossana Mancino estensore

Officina Meccanica s.r.I.) e, in riforma della sentenza impugnata, ha

RAGIONI DELLA DECISIONE
5. Con unico motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli
artt.8, comma 2 e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.223, l’INPS
reputa erronea e contraria alla ratio legis l’opzione interpretativa, seguita
dalla Corte di merito, nel senso della cumulabilità di due benefici premiali,
per l’assunzione dalle liste di mobilità, di lavoratori a tempo determinato

I.n.223 del 1981), con un’inammissibile interpretazione estensiva della
disciplina derogatoria delle obbligazioni contributive.
6. Il ricorso è fondato.
7. La fonte normativa che regola gli sgravi contributivi, della cui cumulabilità
si controverte, è costituita dalla legge n.223 del 1991 che ha introdotto,
nell’ordinamento, due distinte previsioni e misure per favorire l’assunzione
di lavoratori disoccupati ed iscritti alle liste di mobilità, con gli articolo 8,
comma 2, e 25, comma 9.
8. L’articolo 8, comma 2 recita: «i lavoratori in mobilità possono essere
assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici
mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella
prevista per gli apprendisti della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto
contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio
contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto
dal comma 4».
9. L’art. 25, comma 9 dispone: «per ciascun lavoratore iscritto nella lista di
mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico
del datore di lavoro, è per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli
apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni».
10. La prima delle richiamate disposizioni contempla l’assunzione, con
contratto a tempo determinato, di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e
l’eventuale conversione del contratto a termine in contratto a tempo
indeterminato nello svolgimento del rapporto lavorativo; la seconda

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Rg 11275/2012

Rossana Mancino estensore

(art.8, co. 2 I.n.223 del 1981), e a tempo indeterminato (art.25, co. 9

disciplina direttamente l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori
in mobilità.
11. Ad entrambe le previsioni è sottesa la ratio premiale, volta ad incentivare
le assunzioni di lavoratori in mobilità con contratto a tempo indeterminato,
attraverso la riduzione degli oneri contributivi, anche con la previsione di
una ipotesi speciale di assunzione a termine, connotata ex lege dal solo

iscrizione nelle liste di mobilità) e disciplinata esclusivamente dal
richiamato articolo 8, con l’ulteriore incentivo per agevolare la
prosecuzione, volontaria e pattizia, senza soluzione di continuità, del
rapporto di lavoro attraverso la trasformazione del rapporto a termine in
rapporto a tempo indeterminato (cfr., in tema, Cass. 5 dicembre 2007, n.
25315).
12. L’intervento premiale voluto dal legislatore è stato calibrato graduando il
beneficio all’entità dell’incremento occupazionale: con l’assunzione a
tempo determinato le agevolazioni contributive risultano meno consistenti
(dodici mesi) rispetto a quelle fruibili per le assunzioni a tempo
intedeterminato (diciotto mesi) con le quali si realizza un incremento
occupazionale più stabile; del pari ulteriori dodici mesi (così per complessivi
ventiquattro mesi) possono aggiungersi in caso di trasformazione in
rapporto a tempo indeterminato del rapporto a termine in corso di
svolgimento.
13. La trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo determinato a tempo
indeterminato, non può equipararsi, agli effetti della disciplina in esame,
ad un’assunzione immediata del lavoratore in mobilità, come assume la
società intimata trasfondendo l’ipotesi contemplata dall’articolo 8 in quella
prevista dall’articolo 25: solo con l’assunzione diretta a tempo
indeterminato del lavoratore disoccupato in mobilità si realizza, invero,
l’incremento occupazionale voluto dal legislatore attraverso la riduzione,
pur di ottenere tale risultato, ad una parte degli oneri contributivi.
14. Trattandosi di sgravi contributivi non va trascurato, nell’interpretazione
delle due disposizioni all’esame della Corte, il carattere eccezionale delle

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Rg 11275/2012

Rossana Mancino estensore

requisito soggettivo del lavoratore (lo stato di disoccupazione e la sua

norme derogatorie delle obbligazioni contributive, come tali non suscettibili
di interpretazione estensiva (art.14 disp.prel. cod.civ.).
15. L’interpretazione accolta dalla Corte perugina comporterebbe da un lato
l’elisione del dettato dell’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 8 – che
introduce un requisito temporale imprescindibile, e dunque costitutivo, per
la fruizione del doppio sgravio contributivo, vale a dire la trasformazione

il paradossale risultato per il quale il datore di lavoro fruirebbe di trenta
mesi di contribuzione agevolata (dodici per l’assunzione a termine e
diciotto per la successiva assunzione a tempo indeterminato) godendo di
un incentivo maggiore rispetto al datore di lavoro che, per l’assunzione fin
dall’origine, stabilmente, di lavoratori in mobilità beneficerebbe soltanto di
diciotto mesi.
16. L’obiezione della società, di fruire complessivamente di trenta mesi di
beneficio, che assuma o meno due diversi lavoratori, e di ravvisare nella
criticata e diversa opzione interpretativa un disvalore verso il lavoro a
tempo determinato, non trova alcun fondamento normativo
contrapponendosi, piuttosto, al chiaro dettato normativo che, come già
esposto, ha conservato, nell’ordinamento, un’ipotesi speciale di contratto
a termine connotata dal solo peculiare requisito soggettivo del lavoratore
(disoccupato ed iscritto alle liste di mobilità) prevedendone, e favorendone,
la conversione in contratto a tempo indeterminato prima della scadenza
del termine.
17. Infine va rimarcato che il legislatore del 1991 ha introdotto previsioni
espresse a favore del cumulo di benefici contributivi, come nell’ultimo
periodo del comma 2 dell’articolo 8 (riportato nel paragrafo 6 che precede)
in riferimento al contributo di ulteriori dodici mesi (per la conversione del
contratto a termine in corso di svolgimento) «in aggiunta» a quello previsto
per l’assunzione a tempo determinato, e non risulta eguale esplicita
previsione dalla quale trarre fondamento normativo al cumulo di sgravi
preteso dalla società.

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Rg 11275/2012

Rossana Mancino estensore

del contratto nel corso di svolgimento del contratto a termine – e dall’altro

18. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, per non essere necessari
ulteriori accertamenti in fatto, la Corte, decidendo nel merito, rigetta la
domanda e l’opposizione a decreto ingiuntivo.
19. L’esito alterno dei gradi di merito consiglia la compensazione delle spese
dei giudizi di merito; le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, rigetta la domanda e l’opposizione a decreto ingiuntivo; compensa
le spese dei giudizi di merito e condanna la parte intimata al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi,
euro 3.000 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese
generali e altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2018.
I,kC nsigliere

Il Presidente

ssana Mancino

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