Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12554 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. II, 12/05/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 12/05/2021), n.12554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21791/2019 proposto da:

T.S.P., rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO

NOVELLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. cronol. 7174/2019 del TRIBUNALE di

ANCONA, depositato il 30/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

T.S.P. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Ancona avverso la decisione della locale Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che aveva rigettato la sua istanza di protezione in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essersi dovuto allontanare dal suo Paese in conseguenza di contrasti con la comunità mussulmana sunnita del suo villaggio che osteggiava i (OMISSIS) – credo da lui seguito – e così cominciarono a danneggiare l’attività economica della sua famiglia tagliando gli alberi necessari a ricavare il legname da lavorare nella falegnameria di famiglia.

Il Tribunale di Ancona ebbe a rigettare l’opposizione, ritenendo il racconto reso dal richiedente asilo non credibile; osservando come non concorreva situazione socio-politica di violenza generalizzata nel Bangladesh e ritenendo che, nemmeno con riguardo alla protezione umanitaria, il ricorrente aveva dedotto elementi fattuali che consentivano d’individuare condizioni di vulnerabilità ovvero significativo inserimento sociale in Italia.

Avverso detto decreto il T. ha proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente votato, ha depositato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dal T. appare inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. SU n. 7155/17 -.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione delle disposizioni della Convenzione di Ginevra e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, poichè il Collegio dorico non ha esaminato adeguatamente le sue dichiarazioni; non ha nemmeno attivato il suo potere officioso istruttorio per colmare le eventuali lacune del suo narrato ed, infine, non ha ben valutata la situazione socio-politica esistente attualmente nel suo Paese d’origine.

La censura appare generica eppertanto inammissibile posto che si compendia nella mera riproposizione del proprio narrato circa le ragioni dell’espatrio senza svolgere specifica critica alla statuizione del Tribunale se non l’osservazione astratta che non è stato apprezzato il suo sforzo per avvalorarle ovvero non s’è ritenuto d’attivare la facoltà istruttoria per acquisire elementi utili al riguardo.

In effetti il Collegio dorico ha puntualmente illustrate le ragioni fondanti la sua conclusione che il narrato reso dal richiedente asilo – persecuzione posta in esser nei suoi riguardi quale credente (OMISSIS) dalla maggioranza sunnita della sua comunità – non era credibile.

Ragioni fondate anche sugli esiti di acquisizioni istruttorie officiose, ossia le informazioni circa i contrasti tra fedi religiose in Bangladesh, specie mettendo in rilievo come non risultavano documentati dissidi tra wahabiti e sunniti poichè anche i primi seguono sempre la fede sunnita, sebbene con modalità più rigorose, e come il racconto delle attività di persecuzione era rimasto estremamente sul generico senza alcuna precisazione di fatti accaduti e persone interessate.

Quanto poi alla situazione socio-politica del Bangladesh, la critica svolta in questa censura si limita ad enfatizzare dato ben tenuto presente dal Tribunale, ossia l’esistenza nel Paese di violenza a sfondo politico, che alcun rilievo assume in relazione alla posizione personale del ricorrente, il quale non ha esternato ragioni politiche alla base della sua decisione d’espatriare.

Con la seconda ragione di doglianza il ricorrente deduce violazione della norma D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, in quanto il Tribunale anconetano non ha rilevato come anche la persecuzione posta in esser da gruppi di privati assume rilevanza ai fini della protezione sussidiaria quando lo Stato non interviene a protezione di propri cittadini e come il Bangladesh sia Paese in preda a violenza diffusa, come anche desumibile dal rapporto di Amnesty International 2018.

La censura svolta risulta generica poichè si limita a contrapporre alla puntuale statuizione adottata al riguardo dal Tribunale propria tesi alternativa fondata sulla valutazione delle medesime informazioni utilizzate dai Giudici marchigiani, così sollecitando questa Suprema Corte ad un apprezzamento circa il merito della questione.

Il Collegio dorico ha puntualmente esaminato la situazione socio-politica del Bangladesh sulla scorta delle informazioni acquisite da rapporti redatti da Organismi internazionali all’uopo preposti e specificatamente indicati nel decreto, ponendo in evidenza le criticità e motivi d’instabilità della situazione, soprattutto in dipendenza degli scontri tra attivisti dei partiti opposti – dato enfatizzato nel rapporto Amnesty citato in ricorso -, ma il Tribunale ha anche evidenziato come detta situazione non poteva definirsi siccome connotata da violenza diffusa secondo l’accezione data a tale concetto dalla Corte Europea.

Inoltre la motivata statuizione di esclusione della credibilità del narrato, reso dal ricorrente a giustificazione del suo espatrio, si riflette sull’inesistenza della dedotta azione di persecuzione posta in essere dai privati con conseguente esclusione delle fattispecie D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) b), siccome evidenziato dal Collegio dorico – Cass. sez. 1 n. 10286/20 -.

Con il terzo mezzo d’impugnazione il ricorrente lamenta violazione della norma D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3, poichè il Tribunale anconetano non ebbe ad effettuare alcuna istruttoria, specie con relazione alla situazione socio-politica del Bangladesh.

La censura prescinde all’evidenza dalla motivazione esposta nel decreto, poichè il Collegio dorico – come dianzi ricordato – dà puntuale indicazione delle fonti utilizzate per assumere le informazioni poste alla base della sua statuizione che in Bangladesh non concorre attualmente situazione socio-politica connotata la violenza diffusa, sicchè all’evidenza vi fu acquisizione istruttoria.

Con il quarto mezzo d’impugnazione il T. lamenta violazione delle norme D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 32 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, poichè erroneamente il Tribunale ha rigettato la sua domanda di applicazione della protezione umanitaria pur concorrendone le ragioni alla luce dell’insegnamento di legittimità al riguardo.

In particolare il T. rileva come il Tribunale non abbia eseguito scrutinio specifico della concorrenza in capo suo delle condizioni di vulnerabilità in relazione alla sua condizione personale, siccome dettagliata in causa, nonchè abbia omesso di valutare i dati afferenti il suo inserimento sociale e l’inumana condizione cui andrebbe incontro in caso di rimpatrio, stante la situazione economica, politica e sociale del suo Paese.

Detta argomentazione critica non si confronta con la puntuale motivazione resa dal Collegio dorico al riguardo, in quanto nel decreto impugnato viene puntualmente messo in rilievo come non concorrano condizioni di vulnerabilità poichè non allegati fatti diversi rispetto a quelli riferiti nel narrato, ritenuto non credibile, e come la documentazione afferente il lavoro svolto sia stata esaminata e ritenuta inadeguata a lumeggiare con serietà inserimento sociale in Italia.

Inoltre il Collegio dorico ha posto in evidenza come T. ebbe a prioritariamente presentare domanda di protezione internazionale in (OMISSIS) che fu rigettata, sicchè era – comunque – suo onere rappresentare elementi diversi rispetto a quelli portati a giustificazione della prima domanda ritenuta infondata.

L’argomentazione critica svolta non opera specifico confronto con detta puntale ed articolata motivazione, poichè il ricorrente si limita a contestare la valutazione operata dal Collegio marchigiano in punto valutazione della documentazione afferente il lavoro svolto; ad affermare che la vulnerabilità può esser fondata anche sulle medesime circostanze addotte a sostegno delle – disattese – altre forme di protezione, nonchè a lumeggiare nuovamente la difficile situazione del Bangladesh, senza un puntuale confronto con le motivazioni afferenti detti specifici argomenti rese dal Tribunale.

Infine il ricorrente oblia del tutto il pur approfondito cenno operato dal Tribunale alla questione afferente la sua omologa domanda proposta in (OMISSIS) e rigettata dai Giudici di quel Paese.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione degli Interni costituita liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al Ministero degli Interni le spese di questa lite di legittimità, liquidate in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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