Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12553 del 18/05/2017
Cassazione civile, sez. lav., 18/05/2017, (ud. 31/01/2017, dep.18/05/2017), n. 12553
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14083-2011 proposto da:
M.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato
DOMENICO CONCETTI, che lo rappresenta e difende giusta delega in
atti;
– ricorrente –
contro
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUIGI LAPECCERELLA
e RAFFAELA FABBI, che lo rappresentano e difendono giusta delega in
calce alla copia notificata del ricorso;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 489/2010 della CORTE D’APPELLO di
CALTANISSETTA, depositata il 17/01/2011 r.g.n. 382/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
31/01/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato DOMENICO CONCETTI;
udito l’Avvocato EMILIA FAVATA per delega verbale Avvocato RAFFAELA
FABBI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Caltanissetta ha accolto il gravame dell’Inail ed ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa città che, in accoglimento del ricorso proposto da M.C., aveva dichiarato il diritto dell’assicurato a percepire una rendita nella misura del 12% per l’infortunio subito il (OMISSIS).
2. La Corte territoriale in esito ad un nuovo accertamento medico legale ha ritenuto che la patologia da cui il M. era affetto (condromalacia del condilo femorale laterale, ulcera condrale rotulea e condromalacia del piatto tibiale destro) non erano causalmente collegabili alla distorsionè del ginocchio riportata in conseguenza dell’infortunio e che la stessa era a questo preesistente. All’infortunio invece era connessa la distrazione del legamento crociato anteriore che comportava una percentuale di invalidità calcolabile nella misura del 6% che non dà diritto alla rendita azionata.
3. Per la cassazione della sentenza ricorre il M. che articola due motivi ulteriormente illustrati con memoria. L’Inail ha depositato procura.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 437 cod. proc. civ. e del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 66, n. 2 come sostituito dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, comma 2. Il ricorrente reclama il diritto al riconoscimento dell’indennizzo in misura capitale quale implicita domanda della rendita azionata e denuncia l’erroneità della sentenza che ha limitato la sua indagine alla sola prestazione di cui al citato D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 2, lett. a) e b).
5. Con il secondo motivo di ricorso, poi, è denunciata l’insufficiente motivazione in relazione ad un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per avere il giudice di appello omesso di considerare che erano risultati accertati i presupposti per il conseguimento dell’indennizzo in capitale la cui domanda era compresa nella più ampia richiesta di riconoscimento della rendita.
6. Le censure sotto diversi profili censurano la sentenza che, pur accertata l’esistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell’indennizzo in misura capitale D.Lgs. n. 38 del 2000, ex art. 13, comma 2, lett. a), si è limitata a verificare solo l’insussistenza delle condizioni per il riconoscimento della rendita.
7. Ed infatti nel caso in esame il Tribunale di Caltanissetta, a seguito di una consulenza tecnica che aveva accertato nei confronti del sig. M. una inabilità permanente pari al 12%, ha condannato l’INAIL al pagamento dell’indennizzo in capitale. Su impugnazione dell’Istituto, la Corte d’appello di Caltanissetta, in riforma di tale sentenza, ha rigettato la domanda, affermando che per la costituzione della rendita era necessario che fosse accertata una inabilità pari o superiore al 16%. Non ha considerato la Corte che già in primo grado era stato riconosciuto l’indennizzo in capitale nella misura del 12% e che le censure dell’Istituto investivano solo l’esistenza dei postumi invalidanti dell’infortunio sul rilievo, dell’esistenza di lesioni extralavorative concorrenti ma non era affatto posta la questione della avvenuta proposizione della domanda di indennizzo.
8. Ciò posto va comunque rammentato che, come questa Corte ha avuto occasione di affermare, la domanda di liquidazione dell’ indennizzo in capitale per le menomazioni dell’integrità psico- fisica pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%, è implicita nella domanda di riconoscimento del diritto alla rendita per inabilità causata da menomazioni pari o superiori al 16%, di cui costituisce un minus. (cfr. Cass. 29/11/2013 n. 26834, 15/10/2013 n. 23367 e 27/01/2011 n. 2058).
9. Ne consegue che la Corte di appello, avendo accertato comunque l’esistenza di postumi, seppur quantificati nella misura minima prevista dalla legge del 6%, avrebbe dovuto contenere in tal senso il riconoscimento dell’indennizzo in capitale la cui domanda era già stata ritenuta proposta, sia pure implicitamente, dal primo giudice.
10. In conclusione il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata che ha rigettato la domanda della ricorrente va quindi cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il riconoscimento, a favore della ricorrente, dell’indennizzo in capitale di cui al D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 in misura pari al grado di menomazione (6%) accertato e conseguentemente condanna l’INAIL al pagamento dei relativi importi con gli accessori dovuti per legge.
Quanto alle spese, valutato l’esito complessivo della lite ed il solo parziale accoglimento della domanda azionata si reputa equo compensare tra le parti le spese dei gradi di merito mentre quelle del giudizio di legittimità devono essere poste a carico dell’Istituto soccombente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
PQM
La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara che M.C. ha diritto all’indennizzo in capitale di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, comma 2, lett. a) nella misura del 6% e condanna l’INAIL al pagamento dei relativi importi con gli accessori dovuti per legge.
Condanna l’INAIL al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre accessori dovuti per legge; Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017