Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12553 del 17/06/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 12553 Anno 2015
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA
sul ricorso 30053-2010 proposto da:

AUTOSYMBOL DI PARIS GIANFRANCO SAS in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA A. GRAMSCI 34, presso lo
studio dell’avvocato VINCENZO IOFFREDI, rappresentato
e
2015

difeso dall’avvocato

FRANCESCO MANCINI giusta

delega a margine;
– ricorrente –

1721

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 17/06/2015

STATO, che lo rappresenta e difende;

controricorrente

sul, ricorso 15826-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
GRANIERI DANIELE Socio della Soc. AUTOSYMBOL SAS di
PARIS GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA A. GRAMSCI 34, presso lo studio dell’avvocato
VINCENZO IOFFREDI, rappresentato e difeso
dall’avvocato FRANCESCO MANCINI giusta delega a
margine;
controricorrente

avverso le sentenze n. 52/2010 e n. 58/2010 della
COMM.TRIB.REG. di L’AQUILA, depositate il 28/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/05/2015 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il n. r.g. 30053/10 controricorrente
l’Avvocato ZERMAN che si riporta, l’Avvocatura
precisa che si tratta di accertamento integrativo
basato sul processo verbale del 23/02/2007;
udito per il n. r.g. 15826/11 ricorrente l’Avvocato

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

. • ZERMAN che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per l’annullamento e rinvio alla CT Provinciale per

violazione litisconsorzio necessario.

1

..

Svolgimento del processo

Con sentenza 28.4.2010 n. 58 la Commissione tributaria della regione Abruzzo in
rideterminato in E 3.133,00 la maggiore IVA dovuta per l’anno 2005 da Autosymbol
s.a.s di Paris Gianfranco, confermando per il resto la decisione di annullamento
dell’avviso di accertamento e contestuale atto irrogativo di sanzioni pecuniarie n.
877020200752 emesso dall’Ufficio di Avezzano dell’Agenzia delle Entrate in seguito al
PVC redatto dalla Guardia di Finanza in data 23.2.2007 n. 60.
I Giudici di appello, rilevavano che l’avviso opposto reiterava pretese fiscali concernenti il medesimo anno d’imposta- già formulate nei confronti della stessa società
con precedente avviso, anch’ esso opposto in altro giudizio, in ordine al quale il Giudice
tributario si era già pronunciato annullando parzialmente l’atto impositivo, e dunque il
presente giudizio doveva essere circoscritto soltanto ai nuovi fatti portati a conoscenza
della contribuente con il successivo avviso, concernenti l’utilizzo di una fattura passiva
emessa dalla società ERREBI s.r.l. per operazione soggettivamente inesistente, e
conseguentemente alle sole contestazioni relative 1-ad “omessa integrazione di fattura
per IVA non contabilizzata”; 2-ad “indebita detrazione IVA”

(per ammontare

corrispondente alla imposta non contabilizzata in fattura); 3-ad indebita deduzione dal
reddito d’impresa di costi per l’importo indicato nella predetta fattura.
I Giudici di merito, pertanto, escluso che il provvedimento di archiviazione n.
1890/2007 emesso in data 11.12.2007 dal GIP del Tribunale Ordinario di Avezzano nel
procedimento penale in cui era indagato l’amministratore della società potesse spiegare
efficacia di giudicato vincolante nel presente giudizio:

RG n.30053/2010 + 15826/2011
ric.Autosymbol c/ Ag.Entrate
ric.Ag.Entrate c/ Granieri Daniele

Co
Stefano OIvieri

parziale riforma dell’appellata pronuncia della CTP di L’Aquila n. 221/2008, ha

2
.
– ritenevano illegittimo l’avviso opposto nella parte in cui duplicava l’imposta dovuta
(pretendendo una maggiore IVA, ma illogicamente negando una corrispondente
detrazione)
– riconoscevano il diritto della società alla deduzione dal reddito dei costi (relativi
all’importo della fattura), essendo reale tanto l’acquisto, quanto il relativo pagamento del
corrispettivo

accertavano la interposizione fittizia della società “cartiera” ERREBI s.r.l. (essendo

quest’ultima risultata priva di organizzazione aziendale, ed essendosi concluse le operazioni di
acquisto di autoveicoli direttamente tra la acquirente Autosymbol s.a.s. e la fornitrice EUROCAR
MARKET s.a., residente in altro Stato membro), determinando la maggiore IVA dovuta

– ritenevano inapplicabili le sanzioni pecuniarie e non dovuti gli interessi di mora, in
base alla sentenza 12.1.2006 della Corte di Giustizia in causa C-354/03 secondo cui non
poteva essere negato il diritto alla detrazione IVA al cessionario “innocente” per il solo
fatto che il suo acquisto si collocava in una catena di operazioni realizzate da terzi in
frode al Fisco.
La sentenza di appello, non notificata, è stata ritualmente impugnata dalla società di
persone con tre mezzi che ha dedotto vizio di motivazione e vizi di violazione di norme
di diritto.
Resiste con controricorso la Agenzia delle Entrate.
In relazione all’accertamento per l’anno 2005 effettuato nei confronti della società di
persone, l’Ufficio di Avezzano della Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti del
socio Granieri Daniele avviso di accertamento n. 877010200769 del maggior reddito di
partecipazione, attribuito per trasparenza, ai fini IRPEF per l’anno 2005. Il ricorso
proposto dal contribuente veniva accolto dalla CTP di L’Aquila con sentenza n.
217/2008 confermata in grado di appello con decisione della Commissione tributaria
della regione Abruzzo in data 28.4.2010 n. 52.

RG n.30053/2010+ 15826/2011
rie.Autosymbol c/ Ag.Entrate
ric.Ag.Entrate e/ Granieri Daniele

Stefa

est.
livieri

:

3

r

I Giudici di appello, rilevato che l’avviso di accertamento emesso nei confronti della
società di persone, avente ad oggetto il maggior reddito d’impresa per l’anno 2005 (in
relazione a costi ritenuti dall’Ufficio indeducibili), era stato annullato con sentenza della CTP

di L’Aquila n. 221/2008 (e non n. 217, come erroneamente riportato nella sentenza impugnata),
confermata, sul punto della decucibilità dei costi, dalla decisione della CTR 23.3.2010
(recte con decisione n. 58, assunta alla udienza 23.3.2010 e depositata in data 28.4.2010),

imponibile poteva essere imputato per trasparenza al socio ai fini IRPEF.
La sentenza, non notificata, è stata tempestivamente impugnata per cassazione dalla
Agenzia delle Entrate, con due mezzi, per vizi di nullità processuale.
Resiste con controricorso il socio Granieri.
Entrambi i ricorsi per cassazione sono stati chiamati per la discussione alla odierna
udienza.
Motivi della decisione
Deve essere rilevata di ufficio la nullità insanabile di entrambi i giudizi, aventi ad
oggetto, rispettivamente, l’accertamento del maggiore reddito d’impresa prodotto dalla
società di persone nell’anno 2005, e l’accertamento del maggiore reddito di
partecipazione attribuito pro quota al socio accomandante ai sensi dell’art. 5 TUIR, in
quanto “ab origine” svoltisi in violazione del contraddittorio con tutti i singoli soci, che
rivestono la qualità di litisconsorti necessari.
Premesso che il vizio concernente il difetto di contraddittorio, attenendo ai
presupposti del processo, è rilevabile ex officio dal Giudice anche in sede di giudizio di
legittimità, rimanendo sottratta la relativa eccezione alla disponibilità delle parti
(destituito di pregio è pertanto il rilievo formulata dalla difesa del Granieri, secondo cui la
RG n.30053/2010 + 15826/2011
ric.AutosymboI c/ Ag.Entrate
ric,Ag.Entrate c/ Granieri Daniele

C
Stefano

vieri

rigettavano l’appello proposto dall’Ufficio finanziario in quanto alcun maggiore

4
..
rilevabilità del vizio predetto rimarrebbe preclusa dalla omessa tempestiva eccezione formulata
dall’Ufficio finanziario nei gradi di merito), e rilevato che difetta del tutto non solo di prova

ma finanche di sufficiente allegazione l’affermazione della difesa del Granieri secondo
cui, oltre ai giudizi celebrati nei confronti della società di persone e del socio
accomandate, si sarebbe svolto contestualmente anche un altro giudizio di merito, avente
ad oggetto la debenza IRPEF per l’anno 2005, in cui era parte il socio accomandatario
formulando i medesimi motivi di doglianza dedotti dalla società e dal Granieri con i
rispettivi ricorsi, Osserva il Collegio quanto segue.
L’unitarietà dell’accertamento posto alla base della rettifica delle dichiarazioni dei
redditi, rispettivamente, delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5
d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione
dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed
indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario
proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società
riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino
questioni personali

, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso

procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di
essi: siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o
dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione
dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di
litisconsorzio necessario originario.
Il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone, pertanto,
l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di
riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di

tutti i litisconsorzi necessari deve ritenersi affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni
stato e grado del procedimento, anche di ufficio (cfr.

RG n.30053/2010+ 15826/2011
ric.Autosymbol c/ Ag.Entrate
ric.Ag.Entrate e/ Granieri Daniele

Corte cass. Sez. U, Sentenza

ti.

14815

Gjest.
Stefano wieri

Paris Gianfranco, il quale aveva proposto opposizione all’avviso notificatogli

5
_
del 04106/2008; id. Sez. 5, Sentenza n. 23096 del 14/12/2012 ; id. Sez. 5, Sentenza n. 1047 del
17/01/2013).

Tanto premesso si rende necessario disporre la riunione ex art. 274 c.p.c. delle
cause, iscritte al registro della Cancelleria di questa Corte rispettivamente al n.
30049/2010 (società) ed al n. 15943/2011 (socio) separatamente pendenti nei confronti
della società in accomandita semplice e del socio accomandante Granieri, tenuto conto
maggior reddito delle persone fisiche dei soci, in virtù del principio di “trasparenza” del
reddito delle società di persone stabilito dall’art. 5 comma 1 TU n. 917/1986, con la
conseguenza che la verifica giudiziale del rapporto tributario societario e dei rapporti
tributari dei singoli deve procedere unitariamente, in quanto identico è il fatto costitutivo
(produzione del reddito d’impresa) delle pretese tributarie avanzate dalla PA nei
confronti di tutte le parti.
La disposta riunione, se pure opportuna, non consente tuttavia di realizzare la
necessaria “reductio ad unum” volta a ripristinare ex post il contraddittorio
originariamente violato.
La inutilità dell’attività processuale svolta nei giudizi condotti separatamente nei
gradi di merito, per vizio di omessa integrazione del contraddittorio, può infatti essere
evitata, alla stregua del principio enunciato da questa Corte secondo cui, laddove
pendano avanti il Giudice di legittimità cause decise separatamente nel merito e relative,
rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla automatica
imputazione dei relativi redditi di partecipazione a ciascun socio, non deve essere in ogni
caso dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati “ab origine” senza la
partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio
del contraddittorio, potendo invece limitarsi la Corte a disporre la riunione delle cause
qualora la integrità del contraddittorio risulti egualmente osservata, ipotesi che si verifica
quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte
processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e
delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: (1) identità oggettiva
RG n.30053/2010 + 15826/2011
ric.Autosymbol c/ Ag.Entrate
ric.Ag.Entrate c/ Granieri Daniele

Con st.
Stefano
vieri

che l’accertamento del maggior reddito d’impresa della società si riflette direttamente sul

,•

6

:

quanto a “causa petendi” dei ricorsi; (2) simultanea proposizione degli stessi avverso il
sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica
delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; (3)
simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito;
(4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, infatti, la
ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), evitando che, con la

(altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di
merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire
l’osservanza di formalità superflue, perchè non giustificate dalla necessità di
salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio (cfr. Corte cass. Sez. 5,
Sentenza n. 3830 del 18/02/2010; id. Sez. 5, Sentenza n. 22122 del 29/10/2010; id. Sez. 6 – 5,
Ordinanza n. 2014 del 29/01/2014).

Tale “sanatoria” , tuttavia, non è realizzabile nel caso di specie in cui, dagli atti
processuali, risulta la esistenza di almeno un altro socio (accomandatario), Paris
Gianfranco, in relazione al quale non è dato verificare se ed in quale stato e grado penda
eventuale analogo giudizio avente ad oggetto l’avviso o gli avvisi di accertamento
notificatigli relativi a reddito di partecipazione attribuitogli per trasparenza per l’anno di
imposta 2005.
Nè appare opportuno scindere, nell’ambito del giudizio in cui è stata parte la società
di persone, l’accertamento concernente il maggiore reddito d’impresa ai fini IRAP (in
quanto trattasi di imposta sui reddito —cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 10145 del 20/06/2012direttamente incidente sulla determinazione del reddito di partecipazione dei soci e la liquidazione
dell’IRPEF), dalla, distinta pretesa avente ad oggetto il recupero dell’IVA

per indetraibilità

della imposta liquidata nelle fatture passive formulata, evidentemente, soltanto nei confronti

della sola società di persone (soggetto passivo): la identità del fenomeno fattuale da cui
RG n.30053/2010 4- 15826/2011
ric.Autosymbol c/ Ag.Entrate
ric.Ag.Entrate c/ Gran ieri Daniele

Con. t.
Stefano dLeri

durata del processo (derivante dall’art. 111, secondo comma, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della

7
originano le riprese fiscale operate ai fini IRAP ed IVA (effettuazione di operazioni
soggettivamente inesistenti) rende opportuno che anche il rapporto concernente l’IVA

venga attratto nella trattazione unitaria delle cause in quanto, se non ricorre, in tale caso,
la “necessità” di un “simultaneus processus” nei confronti dei soci e, quindi, un
litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal
combinato disposto di cui agli arti. 40, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
contestualmente proceduto, con unico atto, ad accertamenti IRAP ed IVA a carico di una
società di persone, fondati su elementi in parte comuni, seppur non coincidenti, il profilo
dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, ove non suscettibile di
autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo
necessario di “simultaneus processus”, attesa l’inscindibilità delle due situazioni (cfr.
Corte cass. Sez. 5, Ordinanza n. 12236 del 19/05/2010).

Va dunque disposta la riunione delle cause iscritte al RG n. 30053/2010 (società) e n.
15826/2011 (socio accomandante Granieri), e dichiarata la nullità dei giudizi, con
rimessione delle cause avanti la Commissione tributaria provinciale di L’Aquila,
affinché proceda alla rinnovazione dei giudizi, previa integrazione del contraddittorio nei
confronti del socio accomandatario Paris Gianfranco, e di altri eventuali soci,
litisconsorti necessari. 11 Giudice di merito provvederà alla liquidazione delle spese
anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte :
– dispone la riunione dei giudizi iscritti presso la Cancelleria della Corte al RG n.
30052/2010 ed al n. 15826/2011;
– dichiara la nullità di entrambi i giudizi e rinvia le cause avanti la Commissione
tributaria provinciale di L’Aquila, affinché proceda alla rinnovazione dei giudizi, previa
RG n.3005312010 + 15826/2011
ric.Autosymbol c/ Ag.Entrate
ric.Ag.Entrate c/ Granieri Daniele

Con. st.
Stefano
eri

600 e 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, tuttavia, qualora l’Agenzia fiscale abbia

8
integrazione del contraddittorio nei confronti del socio accomandatario Paris Gianfranco,
e di altri eventuali soci, litisconsorti necessari.

Così deciso nella camera di consiglio 4.5.2015

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