Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12553 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. II, 12/05/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 12/05/2021), n.12553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23926/2019 proposto da:

D.A., rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO NOVELLI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. cronol. 7982/2019 del TRIBUNALE di

ANCONA, depositato il 19/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

D.A. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre avanti il Tribunale di Ancona ricorso avverso la decisione della locale Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale, che aveva rigettato la sua istanza di ottenimento della protezione in relazione a tutti gli istituti previsti.

Il richiedente asilo ebbe a rappresentare d’aver abbandonato il suo Paese poichè s’era opposto alla volontà dei genitori di infibulare la sorella ancora bambina, che aveva cercato di nascondere, sicchè era stato minacciato e picchiato dai suoi ed escluso dalla casa familiare.

Il Tribunale anconetano ebbe a rigettare la domanda del richiedente asilo in relazione a tutti gli istituti previsti dalla normativa in tema di protezione internazionale ponendo in rilievo come il pericolo paventato non era attuale e come il richiedente asilo nemmeno si fosse rivolto alla Polizia per impedire la mutilazione della sorella; rilevando come la situazione socio-politica della Guinea non era connotata da violenza diffusa e nemmeno ricorrenti le condizioni per riconoscere la protezione umanitaria in difetto di condizione di vulnerabilità e prova d’inserimento sociale in Italia.

Il D. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale marchigiano articolato su quattro motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente vocato, s’è costituito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal D. risulta inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. SU n. 7155/17 -.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione del disposto D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, poichè il Collegio dorico non ha esaminato la sua domanda secondo i criteri dettati dalla norma, indicata siccome violata, al fine di apprezzare la veridicità del suo narrato, anche alla luce delle informazioni rese dalle Organizzazioni internazionali riguardo alla pratica della mutilazione genitale femminile, nonchè non ha valutato la grave situazione socio-politica della Guinea qualificata siccome pre insurrezionale.

La censura svolta appare generica posto che non si correla con la motivazione esposta dal Collegio dorico ad esito dell’esame partito della specifica situazione personale del richiedente asilo.

Difatti il Tribunale ha ritenuto, bensì, credibile il racconto reso circa le ragioni dell’espatrio, ritenendole afferenti alla sfera familiare – contrasto con i genitori circa l’infibulazione della sorella minore – ma ha escluso che il ricorrente era un perseguitato ovvero fosse esposto, in caso di rimpatrio, a pericolo specifico. Invero va precisato che la piaga della mutilazione genitale femminile è un fatto di natura sociale e come tale assume rilievo ai fini dell’applicazione della protezione internazionale, ma nella specie effettivamente il narrato reso dal D. lumeggia mero contrasto interno alla famiglia, che poteva essere risolto anche con l’intervento dell’Autorità pubblica, nemmeno richiesto dal ricorrente.

Inoltre il Collegio dorico mette in evidenza come il D. nemmeno ebbe a lumeggiare l’esistenza di un pericolo specifico attuale nei suoi riguardi posto che, una volta avvenuta la mutilazione, appare venuto meno anche il motivo di contrasto con i genitori.

Dunque la critica portata con la censura appare svincolata dalla motivazione effettivamente elaborata dal Tribunale, che ritenne credibile il richiedente asilo, ed irrilevante risulta la problematica della mutilazione genitale femminile, quale fenomeno sociale, poichè mera occasione del contrasto del ricorrente coi genitori e, non già, alla base dell’azione qualificabile di natura persecutoria rilevante ai fini della protezione internazionale.

Quanto alla situazione socio-politica della Guinea, in questo specifico motivo d’impugnazione, la questione appare meramente affermata senza anche la proposizione di un’argomentazione critica compiuta.

Con la seconda doglianza il ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per l’inadeguata valutazione e della situazione interna della Guinea e del pericolo rappresentato anche dalla persecuzione posta in esser da privati in presenza di incapacità o rifiuto di protezione da parte delle Pubbliche Autorità, come lumeggiato nella specie dalle informazioni desumibili da rapporti redatti da Amnesty International, dalle informazioni estratte dal sito (OMISSIS) e come riconosciuto da altri Tribunali.

La censura appare inammissibile poichè, non solo non si confronta specificatamente con la motivazione al riguardo esposta dal Collegio dorico, ma anche perchè prospetta mera tesi alternativa a quella illustrata dal Tribunale sollecitando così questa Suprema Corte ad inammissibile apprezzamento sul merito della questione.

Difatti il ricorrente si limita a ricordare come anche la persecuzione posta in esser da privati può assumere rilievo ai fini dell’applicazione degli istituti di protezione internazionale ed all’uopo cita informazioni circa la corruzione e violenza delle Forze di Polizia in Guinea, ma trascura di considerare l’irrilevanza di ciò in relazione alle specifiche ragioni poste dal richiedente asilo alla base della sua decisione di espatriare, posto che la valutazione, siccome prescritto dalla disciplina sulla protezione internazionale, deve essere specifica in relazione alla situazione personale e, non già, generica.

La critica portata nel ricorso si risolve nell’enfatizzazione delle criticità già rilevate dai Giudici di prime cure e nel richiamare arresti di merito afferenti ad altre specifiche posizioni di cittadini guineani, così sollecitando questa Corte di legittimità a formulare un inammissibile apprezzamento circa il merito della questione.

Difatti il Collegio anconetano ha puntualmente esaminato l’attuale situazione socio-politica esistente in Guinea sulla scorta di rapporti, redatti da Organismi internazionali all’uopo preposti e disponibili nel 2018, mettendo in risalto l’esistenza di alcune criticità, specie afferenti a violenza per motivi politico-sociali, ma ha motivatamente escluso la concorrenza di situazione connotata da violenza diffusa secondo l’accezione data a tale concetto dalla Corte Europea.

Con il terzo mezzo d’impugnazione il ricorrente lamenta violazione della norma D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3, in quanto il Collegio dorico non ha espletato alcuna assunzione di aggiornate informazioni sulla situazione socio-politica attuale della Guinea.

La critica svolta rimane al livello della mera formulazione apodittica, per altro puntualmente smentita dall’approfondito esame della situazione interna della Guinea presente nel decreto impugnato, siccome dianzi ricordato.

Con la quarta ragione di doglianza il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.P.R. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, poichè il Tribunale ha negato la chiesta protezione umanitaria senza un’effettiva valutazione della sua specifica situazione personale ed economica; dell’attuale situazione socio-politica, definibile di tipi pre insurrezionale secondo articolo di stampa, della suo Paese e delle sue condizioni di vulnerabilità, che ben possono essere le medesime poste alla base delle domande afferenti gli altri istituti di protezione negati.

Anche detta censura appare generica poichè fondata su asserzioni apodittiche prive di un effettivo confronto con la partita motivazione esposta dal Collegio dorico sul punto.

Difatti il primo Giudice ha puntualmente esaminato, ai fini della protezione umanitaria, le condizioni di vulnerabilità proposte dal ricorrente e rilevato come le condizioni socio-politiche ed economiche della Guinea non incidevano, in maniera significativa, sui diritti fondamentali del ricorrente; come non concorrevano condizioni specifiche di fragilità e l’interessato nemmeno aveva dedotto elementi utili a valutare il suo inserimento sociale in Italia e su tali basi ha proceduto alla prescritta comparazione.

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione costituita, liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il D. a rifondere all’Amministrazione degli Interni le spese di questo giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

 

 

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