Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12552 del 18/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 18/05/2017, (ud. 31/01/2017, dep.18/05/2017),  n. 12552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12719-2011 proposto da:

M.V., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ANASTASIO II n. 367 presso lo studio del Dott. FRANCESCO

COLELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE COLELLA,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUIGI LA PECCERELLA

e RAFFAELA FABBI, che lo rappresentano e difendono giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2459/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 11/05/2010 r.g.n. 4096/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/01/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato EMILIA FAVATA per delega verbale Avvocato RAFFAELA

FABBI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Bari ha accolto il gravame proposto dall’INAIL e, in riforma della sentenza del Tribunale di Bari, ha rigettato la domanda di M.V. con la quale era stato chiesto che venisse accertato che il decesso di A.M., coniuge della stessa, era causalmente collegabile alla malattia professionale da cui era affetto con conseguente condanna dell’Istituto ad erogare in favore dell’erede la rendita spettante ai superstiti.

2. La Corte territoriale, in esito ad un nuovo accertamento medico legale, ha escluso la diagnosi di mesotelioma peritoneale ed ha ritenuto che l’ A. era affetto piuttosto da un carcinoma primitivo del pancreas o delle vie biliari con carcinosi peritoneale secondaria (e non di un mesotelioma peritoneale che si sviluppa direttamente e primariamente nel peritoneo). Escludeva pertanto l’esistenza di un elevato grado di probabilità della sussistenza di un nesso causale tra l’asbestosi da cui era affetto ed il decesso.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre M.V. che articola un solo motivo cui resiste con controricorso l’Inail.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Sostiene la ricorrente che la Corte sarebbe incorsa nel denunciato vizio avendo del tutto trascurato di prendere in esame le obiezioni svolte nelle note critiche alla consulenza disposta in appello sorrette dai rilievi formulati dal consulente di parte alle conclusioni dell’esperto nominato dall’ufficio.

5. La censura è fondata e deve essere accolta alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr tra le altre Cass. 16/08/2016 n.17105 e 26/8/2013 n. 19572) che nel rammentare che lo svolgimento di una prima consulenza non preclude l’affidamento di un’ulteriore indagine a professionista qualificato nella materia al fine di fornire al giudice un ulteriore mezzo volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, tuttavia ha chiarito altresì che ove il giudice intenda uniformasi alle risultanze della seconda consulenza tecnica di ufficio è necessario che non si limiti ad un’adesione acritica ad esse ma giustifichi la propria preferenza, specificando la ragione per la quale ritiene di discostarsi dalle conclusioni del primo consulente, salvo che queste abbiano formato oggetto di esame critico nell’ambito della nuova relazione peritale con considerazioni non specificamente contestate dalle parti (nello stesso senso anche Cass. 30.10.2009 n. 23063).

6. In sostanza l’eventuale accoglimento, da parte del giudice del gravame, della tesi del secondo consulente d’ufficio non necessita di una confutazione particolareggiata delle diverse risultanze e valutazioni della prima consulenza, essendo necessario soltanto che detto giudice non si limiti ad una acritica adesione al parere del secondo ausiliario, ma valuti le eventuali censure di parte, indicando le ragioni per cui ritiene di dover disattendere le conclusioni del primo consulente (cfr. Cass. n. 17105 del 2016 cit. ed anche 25/02/2011 n. 4657 e 03/03/2011 n. 5148).

7. Orbene nel caso in esame la Corte territoriale non ha affatto preso in esame le osservazioni critiche formulate dall’appellate alla consulenza medica di secondo grado e si è limitata a far proprie le argomentazioni svolte da quel consulente senza in alcun modo chiarire il perchè tale ricostruzione fosse maggiormente affidabile. Inoltre, la Corte di merito non dà conto delle articolate osservazioni critiche alla consulenza ritualmente depositate nel processo (e riprodotte nel ricorso per cassazione in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso ed allo stesso allegate) in esito alle quali era chiesta la riconvocazione a chiarimenti del consulente d’ufficio o il rinnovo della perizia.

8. in conclusione il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata e rinviata alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, che nel riesaminare il merito si atterrà al seguente principio “il giudice che intenda uniformasi alle risultanze della seconda consulenza tecnica di ufficio non può limitarsi ad un’adesione acritica ad esse ed è tenuto a giustificare la propria preferenza, specificando la ragione per la quale ritiene di discostarsi dalle conclusioni del primo consulente, ed a dare conto delle ragioni di dissenso dalle osservazioni critiche alla consulenza ritualmente depositate dal consulente di parte”.

9.La regolazione delle spese del giudizio di legittimità è del pari rimessa al dice del rinvio.

PQM

 

La Corte,accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

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