Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12552 del 17/06/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 12552 Anno 2015
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 30052-2010 proposto da:
AUTOSYMBOL DI PARIS GIANFRANCO SAS in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA A. GRAMSCI 34, presso lo
studio dell’avvocato VINCENZO IOFFREDI, rappresentato
e difeso dall’avvocato FRANCESCO MANCINI giusta
delega a margine;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 17/06/2015

STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 51/2010 della COMM.TRIB.REG.
di L’AQUILA, depositata il 28/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

OLIVIERI;
udito per il controricorrente l’Avvocato ZERMAN che
si riporta, l’Avvocatura dello Stato precisa che si
tratta di accertamento integrativo basato sul
processo verbale del 23/02/2007;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per l’annullamento e rinvio alla CT Provinciale per
violazione litisconsorzio necessario.

udienza del 04/05/2015 dal Consigliere Dott. STEFANO

t

Svolgimento del processo

Con sentenza 28.4.2010 n. 51 la Commissione tributaria della regione Abruzzo in
parziale riforma dell’appellata pronuncia della CTP di L’Aquila n. 222/2008, ha
rideterminato in E 9.633,00 la maggiore IVA dovuta per l’anno 2004 da Autosymbol
dell’avviso di accertamento e contestuale atto irrogativo di sanzioni pecuniarie n.
877020200733 emesso dall’Ufficio di Avezzano dell’Agenzia delle Entrate in seguito al
PVC redatto dalla Guardia di Finanza in data 23.2.2007 n. 60.
I Giudici di appello, rilevavano che l’avviso opposto reiterava pretese fiscali concernenti il medesimo anno d’imposta- già formulate nei confronti della stessa società
con precedente avviso, anch’esso opposto in altro giudizio, in ordine al quale il Giudice
tributario si era già pronunciato annullando parzialmente l’atto impositivo, e dunque il
presente giudizio doveva essere circoscritto soltanto ai nuovi fatti portati a conoscenza
della contribuente con il successivo avviso, concernenti l’utilizzo di tre fatture passive
emesse dalla società ERREBI s.r.l. per operazioni soggettivamente inesistenti, e
conseguentemente alle sole contestazioni relative 1-ad “omessa integrazione di fatture
per IVA non contabilizzata”; 2-ad “indebita detrazione IVA” (per ammontare
corrispondente alla imposta non contabilizzata in fattura); 3-ad indebita deduzione dal
reddito d’impresa di costi per l’importo indicato nelle predette fatture.
I Giudici di merito, pertanto, escluso che il provvedimento di archiviazione n.
1890/2007 emesso in data 11.12.2007 dal GIP del Tribunale Ordinario di Avezzano nel
procedimento penale in cui era indagato l’amministratore della società potesse spiegare
efficacia di giudicato vincolante nel presente giudizio:
– ritenevano illegittimo l’avviso opposto nella parte in cui duplicava l’imposta dovuta
(pretendendo una maggiore IVA, ma illogicamente negando una corrispondente
detrazione)
I
RG n. 30052/2010
ric. Autosymbol s.a.s c/Ag.Entrate

C
est.
Stefano livieri

s.a.s di Paris Gianfranco, confermando per il resto la decisione di annullamento

- riconoscevano il diritto della società alla deduzione dal reddito dei costi (relativi agli
importi delle fatture), essendo reali tanto gli acquisti, quanto i relativi pagamenti
– accertavano la interposizione fittizia della società “cartiera” ERREBT s.r.l. (essendo
quest’ultima risultata priva di organizzazione aziendale, ed essendosi concluse le operazioni di
acquisto di autoveicoli direttamente tra la acquirente Autosymbol s.a.s. e la fornitrice ATPI
autosimboles, residente in altro Stato membro), determinando la maggiore IVA dovuta

base alla sentenza 12.1.2006 della Corte di Giustizia in causa C-354/03 secondo cui non
poteva essere negato il diritto alla detrazione IVA al cessionario “innocente” per il solo
fatto che il suo acquisto si collocava in una catena di operazioni realizzate da terzi in
frode al Fisco.

La sentenza di appello, non notificata, è stata ritualmente impugnata dalla società di
persone con tre mezzi che ha dedotto vizio di motivazione e vizi di violazione di norme
di diritto.
Resiste con controricorso la Agenzia delle Entrate.

Motivi della decisione

Deve essere rilevata di ufficio la nullità insanabile dell’intero giudizio, avente ad
oggetto l’accertamento ai fmi IVA ed IRAP del maggiore reddito d’impresa prodotto
dalla società di persone nell’anno 2004, in quanto “ab origine” svoltosi in violazione del
contraddittorio con tutti i singoli soci, che rivestono la qualità di litisconsorti necessari.
Premesso che il vizio concernente il difetto di contraddittorio, attenendo ai
presupposti del processo, è rilevabile ex officio dal Giudice anche in sede di giudizio di
legittimità, rimanendo sottratta la relativa eccezione di nullità alla disponibilità delle
parti, osserva il Collegio quanto segue.

2
RG n. 30052/2010
ric. Autosymbol s.a.s c/Ag.Entrate

– ritenevano inapplicabili le sanzioni pecuniarie e non dovuti gli interessi di mora, in

L’unitarietà dell’accertamento posto alla base della rettifica delle dichiarazioni dei
redditi, rispettivamente, delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5
d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione
dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed
indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario
proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società
questioni personali

, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso

procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di
essi: siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o
dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione
dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di
litisconsorzio necessario originario.
Il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone, pertanto,
l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di
riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di

tutti i litisconsorzi necessari deve ritenersi affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni
stato e grado del procedimento, anche di ufficio (cfr. Corte eass. Sez. U, Sentenza n. 14815
del 04/06/2008; id. Sez. 5, Sentenza n. 23096 del 14/12/2012 ; id. Sez. 5, Sentenza n. 1047 del
17/01/2013).

E’ ben vero che la inutilità dell’attività processuale svolta nei giudizi condotti
separatamente nei gradi di merito, per vizio di omessa integrazione del contraddittorio,
può essere, tuttavia, evitata alla stregua del principio costantemente affermato da questa
Corte, secondo cui laddove pendano avanti il Giudice di legittimità cause decise
separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una
società di persone ed alla automatica imputazione dei relativi redditi di partecipazione a
ciascun socio, non deve essere in ogni caso dichiarata la nullità per essere stati i giudizi
celebrati “al) origine” senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e
soci) in violazione del principio del contraddittorio, potendo invece limitarsi la Corte a
3
RG n. 30052/2010
ric. Autosymbol s.a.s c./Ag.Entrate

Cons.
Stefano Oilvieri

riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino

t

disporre la riunione delle cause qualora la integrità del contraddittorio risulti egualmente
osservata, ipotesi che si verifica quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena
consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto
impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia
caratterizzata da: (1) identità oggettiva quanto a “causa petendi” dei ricorsi; (2)
simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di
accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società
che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; (3) simultanea trattazione degli
afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale delle
decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, infatti, la ricomposizione dell’unicità della
causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante
dall’art. 111, secondo comma, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali),

evitando che, con la (altrimenti necessaria)

declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un
inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità
superflue, perchè non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del
principio del contraddittorio (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 3830 dei 18/02/2010; id. Sez.
5, Sentenza n. 22122 del 29/10/2010; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 2014 del 29/01/2014).

Tale “sanatoria” non è tuttavia perseguibile nel caso di specie in cui, neppure risulta
allegato dalle parti,nè emerge dalla sentenza di merito impugnata se, con riferimento al
medesimo anno 2004 ed ai medesimi rilievi fiscali, determinanti una maggiore IRPEF
dei singoli soci, siano stati celebrati contestuali giudizi aventi od aggetto opposizioni di
analogo contenuto decisa con identiche pronunce di merito.
Nè appare opportuno scindere, nell’ambito del giudizio in cui è stata parte la società di
persone, l’accertamento concernente il maggiore reddito d’impresa ai fini IRAP (in
quanto direttamente incidente sul reddito di partecipazione dei soci e sulla determinazione
dell’IRPEF), dalla distinta pretesa avente ad oggetto il recupero dell’IVA -per

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ric. Autosymbol s.a.s c/Ag.Entrate

Cb est.
Stefario livieri

t

indetraibilità della imposta liquidata nelle fatture passive- formulata, evidentemente,
soltanto nei confronti della sola società di persone (soggetto passivo): la identità del
fenomeno fattuale da cui sono originati i predetti rilievi fiscali (effettuazione di
operazioni soggettivamente inesistenti) rende opportuno che anche il rapporto
concernente l’IVA venga attratto nella trattazione unitaria delle cause in quanto, se non
ricorre, in tale caso, la “necessità” di un “simultaneus pracessus” nei confronti dei soci
previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 40, secondo comma, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 e 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, tuttavia, qualora
l’Agenzia fiscale abbia contestualmente proceduto, con unico atto, ad accertamenti IRAP
ed IVA a carico di una società di persone, fondati su elementi in parte comuni, seppur
non coincidenti, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA,
ove non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non
si sottrae al vincolo necessario di “simultaneus processus”, attesa l’inscindibilità delle
due situazioni (cfr. Corte cass. Sez. 5, Ordinanza n. 12236 del 19/05/2010).
Va dunque dichiarata la nullità dell’intero giudizio, con rimessione della causa avanti
la Commissione tributaria provinciale di L’Aquila, affinché proceda ex novo all’esame
dei ricorso introduttivo, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del socio
accomandatario Paris Gianfranco, del socio accomandante Granieri Daniele e di altri
eventuali soci, litisconsorti necessari.
Il Giudice di merito provvederà anche a liquidare le spese relative la giudizio di
legittimità

P.Q.M.
La Corte :
– dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia la causa avanti la Commissione tributaria
provinciale di L’Aquila, affinché proceda alla rinnovazione del giudizio, previa

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RG n. 30052/2010
ric. Autosymbol s.a.s e/Ag.Entrate

Con
t.
Stefano llvieri

e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello

integrazione del contraddittorio nei confronti del socio accomandatario Paris Gianfranco,
e di altri eventuali soci, litisconsorti necessari.

Così deciso nella camera di consiglio 4.5.2015

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