Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12552 del 09/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 09/06/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 09/06/2011), n.12552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ROSE

EMANUELE, TADRIS PATRIZIA, FABIANI GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 742/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 07/05/2007 R.G.N. 816/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato TRIOLO VINCENZO per delega TADRIS PATRIZIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 742/07, del 7 maggio 2007, accoglieva l’appello proposta da C.T., nei confronti dell’INPS, avverso la sentenza del Tribunale di Rossano n. 507/2004, e in riforma della suddetta pronuncia condannava l’INPS alla erogazione in favore della suddetta ricorrente dell’indennità di malattia per il periodo dal 17 marzo 1999 al 21 marzo 1999, con maggiorazione per interessi legali dal 121^ giorno dalla maturazione del diritto al soddisfo.

Il Tribunale di Rossano, aveva riconosciuto il diritto della C. a percepire l’indennità di malattia dal 12 aprile al 21 aprile 1999, e aveva rigettato la domanda con riferimento al periodo dal 17 marzo al 27 marzo 1999, per carenza di prova dell’invio del certificato medico di malattia all’INPS. Il Giudice di secondo grado riteneva ammissibile, ai sensi dell’art. 437 c.p.c., in mancanza di contestazione da parte dell’INPS, la produzione in detto grado di giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale la C. aveva provveduto alla trasmissione del certificato all’INPS in data 18 marzo 1999, vale a dire il giorno dopo l’inizio del periodo di malattia, da ciò facendo discendere l’accoglimento dell’appello.

Ricorre l’INPS prospettando un motivo di ricorso.

La C. non si è costituita nel presente giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c., n. 5, e dell’art. 437 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

1.1. Ad avviso del ricorrente, in particolare, nella fattispecie in esame, poichè non sussisteva giustificazione relativa al tempo di formazione della suddetta documentazione e, comunque, vietando l’art. 437 c.p.c. prove nuove in appello, la Corte d’Appello avrebbe dovuto ritenere inammissibile la produzione solo nel giudizio di appello del documento in questione (avviso di ricevimento della raccomandata con la quale la C. aveva provveduto alla trasmissione del certificato all’INPS) poichè il certificato medico ben poteva ed avrebbe dovuto essere prodotto in allegato al ricorso introduttivo ai sensi dell’art. 414 c.p.c., n. 5.

1.2. L’INPS ha formulato il seguente quesito di diritto: se ai sensi dell’art. 414 c.p.c., n. 5, e dell’art. 437 c.p.c., comma 2, l’omessa indicazione del certificato medico attestante la malattia per il periodo dal 17 al 27 marzo 1999, unitamente all’avviso di ricevimento della relativa raccomandata inviata all’Istituto, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, e l’omesso deposito dei suddetti documenti contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla loro produzione, nell’ipotesi – non ricorrendo nella fattispecie – che la produzione di tali atti non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dell’evolversi della vicenda processuale.

2. Il motivo non è fondato.

Occorre ricordare come le Sezioni Unite della Corte, chiamate a pronunciarsi sulla questione della produzione di documenti nel processo del lavoro, hanno formulato il seguente principio di diritto: “nel rito del lavoro, in base al combinato disposto dell’art. 416 c.p.c., comma 3, che stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intenda avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare – onere probatorio gravante anche sull’attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte cost. con la sentenza n. 13 del 1977 – e art. 437 c.p.c., comma 2, che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova – fra i quali devono annoverarsi anche i documenti – l’omessa indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto determinano la decadenza, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall’evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso e dalla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo); e la irreversibilità della estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello. Tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento – ispirato alla ricerca della verità materiale, cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri di ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437 c.p.c., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse”. (Cass., S.U., 20 aprile 2005 n. 8202, Cass. n. 24459 del 2006).

La Corte di Appello di Catania ha fatto corretta applicazione del suddetto principio. Ed infatti, la medesima, ha affermato di dover verificare anche di ufficio la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto all’indennità e, quindi, la sussistenza del certificato medico e della sua trasmissione all’ente previdenziale, tenuto conto, per altro, che la mancata trasmissione del certificato importa preclusione all’erogazione dell’indennità. E’ palese, dunque, che la Corte, ha ritenuto l’indispensabilità della documentazione in questione ed ha fatto applicazione dell’art. 437 c.p.c., non essendoci, altresì, contestazioni sulla documentazione in sè, da parte dell’INPS. Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA