Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12551 del 21/05/2010
Cassazione civile sez. lav., 21/05/2010, (ud. 23/04/2010, dep. 21/05/2010), n.12551
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 18980/2009 proposto da:
I.E., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i
termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
PROVINCIA DI MILANO, in persona del Presidente pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA VITE 7, presso lo studio
dell’avvocato D’AMELIO Piero, che la rappresenta e difende, giusta
mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3475/2006 del TRIBUNALE di MILANO, depositata
il 14/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
23/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
I.E. ha proposto ricorso ex art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1, per richiedere la cassazione della sentenza n. 3475 del 2006 emessa dal giudice del lavoro di Milano, con la quale il giudice adito, nella causa promossa dal ricorrente contro la Provincia di Milano per il suo asserito non corretto inserimento nella speciale graduatoria degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
La provincia di Milano ha resistito con controricorso.
Osserva il Collegio che il ricorso è improcedibile a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 1, poichè il ricorrente non ha provveduto a depositare nella cancelleria della Corte l’atto di impugnazione nel termine fissato dalla norma predetta, come certificato dal cancelliere in data 24.8.2009.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro trenta per esborsi ed in Euro millecinquecento per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010