Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12551 del 18/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 18/05/2017, (ud. 12/01/2017, dep.18/05/2017),  n. 12551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 557-2015 proposto da:

CATERPILLAR HYDRAULICS ITALIA S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato

NICOLA PETRACCA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PIERGIOVANNI MANDRUZZATO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.L.;

– intimato –

nonchè da:

B.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 7, presso lo studio dell’avvocato SIMONA SABBATINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO DI STASI, giusta delega

in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CATERPILLAR HYDRAULICS ITALIA S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato

NICOLA PETRACCA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PIERGIOVANNI MANDRUZZATO, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 439/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 02/07/2014 R.G.N. 206/2014; udita la relazione della

causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2017 dal Consigliere

Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato PIERGIOVANNI MANDRUZZATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e dell’incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza del 2.7.2014 la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza del Tribunale di Ancona, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato a B.L. dal datore di lavoro SRL Caterpillar Hydraulics Italia con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e condannava al risarcimento del danno dal recesso alla reintegra. La Corte territoriale accoglieva il decimo motivo di appello del B. ed osservava che questi era stato assunto come soggetto invalido avviato al lavoro attraverso il collocamento per disabili e che quindi si applicava la L. n. 68 del 1999, art. 10. Emergeva che il recesso era stato determinato da un aggravamento della situazione di salute con l’impossibilità di adibire il B. ad un posto di lavoro compatibile con la nuova situazione ma osservava che un giudizio di tale natura poteva essere emesso solo dalla Commissione medica integrata ex L. n. 104 del 1992, anche attuando i possibili adattamenti nell’organizzazione del lavoro mentre tale impossibilità era stata dichiarata, nel caso di specie, dal datore di lavoro ed erano, inoltre, emerse numerose posizioni compatibili con l’aggravamento delle condizioni di salute del lavoratore come avevano dichiarato numerosi testi.

Circa, invece, le altre domande relative al chiesto risarcimento del danno alla salute escluse dal Tribunale alla stregua dell’accertamento del CTU la Corte territoriale rilevava che non sussistevano ragioni per dichiarare nulla la CTU in quanto non era intervenuto alcun elemento tale da comportare una ragione di astensione obbligatoria del CTU (e neppure era stata sollevata istanza di ricusazione) ed eventuali vizi negli avvisi ai consulenti tecnici di parte risultavano sanati dalla mancata deduzione della nullità relativa alla prima difesa utile ex art. 157 c.p.c., comma 2. In ogni caso tali pretese nullità non erano tali da escludere quanto obiettivamente emerso nella consulenza. Non era emersa alcuna condotta colpevole da parte della datrice di lavoro nell’aver causato la malattia del B. o nell’averla aggravata nelle mansioni svolte nel corso del tempo. Il peggioramento delle condizioni di salute era da ascrivere al normale decorso di una patologia degenerativa come quella della discopatia lombare.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso principale la società con 4 motivi corredati da memoria; resiste controparte con controricorso che ha proposto anche ricorso incidentale con 4 motivi, cui resiste a sua volta controparte con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si allega l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ovvero sulla circostanza della non assunzione del sig. B. quale avviato obbligatorio ai sensi della L. n. 68 del 1999 ex art. 360 c.p.c., n. 5.

2. Il motivo benchè fondato su allegazioni precise come la riproduzione della lettera di assunzione e la riproduzione della memoria di costituzione in primo grado non è idoneo, per quanto si dirà anche più avanti, all’accoglimento del ricorso posto che a fondamento della decisione impugnata sono state poste due diverse ma concorrenti rationes decidendi e cioè il fatto che il giudizio sull’aggravamento delle condizioni di salute dell’invalido al punto da rendere impossibile la sua prestazione lavorativa non fosse stato adottato dalla Commissione di cui alla L. n. 68 del 1999, art. 10, comma 3 (cfr. pp. 7, 8 e 9 della sentenza impugnata) e che comunque esistevano in azienda numerose posizioni lavorative affidabili al B. elencate dettagliatamente alle pagine 10 e 11 della sentenza impugnata compatibili con le sue condizioni di salute alla luce della CTU espletata e delle dichiarazioni dei testi. Il motivo aggredisce il primo motivo ma non il secondo che in sè è sufficiente all’accoglimento della domanda posto che l’azienda ha ritenuto l’impossibilità di adibire il B., nel frattempo dichiarato invalido, a mansioni compatibili con il suo stato di salute, mentre questa impossibilità non sussisteva.

3. Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione della L. n. 68 del 1999, art. 10 ex art. 360 c.p.c., n. 3. Il B. era diventato invalido in corso di rapporto di lavoro e le sue condizioni, poi, erano ulteriormente peggiorate. La norma del 1999 non si applicava anche a questo caso.

4. Il motivo benchè fondato su solida documentazione non è sufficiente all’accoglimento del ricorso per le ragioni prima esposte in relazione al primo motivo.

5. Con il terzo motivo si allega l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ovvero sulla definitiva impossibilità di inserimento dl sig. B. all’interno dell’azienda. Non sussistevano posizioni lavorative da affidare al lavoratore compatibili con le sue condizioni di salute.

6. Il motivo va dichiarato inammissibile in quanto il “fatto” di cui si discute e cioè l’accertamento di plurime posizioni lavorative compatibili con le condizioni di salute del B. è stato esaminato dalla Corte di appello che ha indicato dettagliatamente anche le proprie fonti di convincimento: il motivo non è coerente con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e con la sua interpretazione da parte di questa Corte sin dalla sentenza n. 8053/2014 a Sezioni unite che ha chiarito che il “fatto” il cui omesso esame può essere denunciato ex art. 360, n. 5 è quello globalmente ed unitariamente inteso e non già singole deposizioni testimoniali o specifici aspetti della vicenda presa in esame.

7. Con l’ultimo motivo si allega la violazione della L. n. 88 del 1999, art. 10. L’art. 10 richiede solo la valutazione di possibili modifiche ai processi produttivi certamente non obbliga a procedere a tali modifiche.

8. Il motivo deve essere considerato assorbito dal rigetto del terzo motivo posto che anche il suo accoglimento, per quanto sin qui detto, non porterebbe all’accoglimento del ricorso.

9. Con il primo motivo del ricorso incidentale si allega la violazione dell’art. 157 c.p.c., comma 2 e dell’art. 196 c.p.c., nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti consistente nella tempestiva contestazione a pag. 4 delle note autorizzate della produzione delle fotografie allegate al CTU alla relazione e del sopraluogo.

10. Il motivo è inammissibile in quanto non si chiarisce in alcun modo la decisività probatoria della produzione allegata come non autorizzata: va osservato peraltro come la decisione favorevole al B. sia in parte fondata proprio sugli accertamenti del CTU.

11. Con il secondo motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 196 c.p.c.; nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti consistente nella tempestiva richiesta di rinnovazione della CTU.

12. Il motivo appare inammissibile posto che la Corte di appello ha spiegato con congrua e logica motivazione che non sussistevano ragioni per dichiarare nulla la consulenza effettuata (per il dovere del consulente di astenersi) in relazione alla denuncia di minacce da parte del consulente (che comunque non si era costituito parte civile) e senza che fosse stata mai proposta istanza di ricusazione. A ben guardare pertanto la richiesta di rinnovazione della CTU è stata esaminata se sorretta da tali ragioni (e nel motivo non vi è una contestazione specificamente giuridica della motivazione adottata dalla Corte di appello) mentre non vengono indicate ragioni di ordine medico-legali per la chiesta rinnovazione.

13. Con il terzo motivo si allega la violazione dell’art. 2087 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. relativamente alla mancata pronuncia da parte della Corte di appello sulle censure dedotte nell’atto di appello ai punti 1.C e 2.H, nonchè l’omesso esame circa i fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti consistente nella deduzione e nella prova della condotta colposa della Caterpillar che ha continuato ad adibire il sig. B. a mansioni delle quali era stata accertata la non compatibilità con il suo stato di salute e nella connotazione essenzialmente degenerativa delle patologie diagnosticate.

14. Il motivo è inammissibile in quanto non coerente con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in quanto il “fatto” e cioè l’accertamento di un aggravamento delle condizioni fisiche del B. è stato esaminato dalla Corte di appello che ha indicato dettagliatamente anche le proprie fonti di convincimento: il motivo non è coerente con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e con la sua interpretazione da parte di questa Corte sin dalla sentenza n. 8053/2014 a Sezioni unite che ha chiariti che il “fatto” il cui omesso esame può essere denunciato ex art. 360, n. 5 è quello globalmente ed unitariamente inteso e non già singole deposizioni testimoniali o specifici aspetti della vicenda presa in esame. Le censure mosse ex art. 2087 c.c. in realtà contestano inammissibilmente la motivazione della sentenza impugnata in quanto sviluppano deduzioni di merito.

15. Con il quarto motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 421 c.p.c.; nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti consistente nella risultanze del giudizio e nelle richieste istruttorie di accesso sul luogo di lavoro e di acquisizione del filmato realizzato a maggio del 2010 dall’ASL Jesi n. (OMISSIS).

16. Il motivo appare inammissibile in quanto non comprova in alcun modo la decisività dei mezzi istruttori indicati al motivo posto che l’accertamento di cui alla sentenza impugnata è congruamente e logicamente motivato.

17. Si devono quindi rigettare i ricorsi proposti: stante la reciproca soccombenza sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

18. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

 

Rigetta i ricorsi e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente in via principale e di quello in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

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