Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12551 del 17/06/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 12551 Anno 2015
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 30049-2010 proposto da:
AUTOSYMBOL DI PARIS GIANFRANCO SAS in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA

VIA A.

GRAMSCI 34, presso lo

studio dell’avvocato VINCENZO IOFFREDI, rappresentato
e difeso dall’avvocato FRANCESCO MANCINI giusta
delega a margine;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE

ENTRATE in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 17/06/2015

STATO, che Io rappresenta e difende;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 50/2010 della COMM.TRIB.REG.
di L’AQUILA, depositata il 28/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

OLIVIERI;
udito per il controricorrente l’Avvocato ZERMAN che
si riporta, l’Avvocatura dello Stato precisa che si
tratta di accertamento integrativo basato sul
processo verbale del 23/02/2007;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per l’annullamento e rinvio alla CT Provinciale per
violazione litisconsorzio necessario.

udienza del 04/05/2015 dal Consigliere Dott. STEFANO

Svolgimento del processo
Con sentenza 28.4.2010 n. 50 la Commissione tributaria della regione Abruzzo in
parziale riforma dell’appellata pronuncia della CTP di L’Aquila n. 241/2008 , ha

e 20.181,00 la maggiore IVA dovuta per l’anno 2003 da Autosymbol

s.a.s di Paris Gianfranco (società “cessata” in data 28.12.2005 sent. CTR, fatto ovvero in data

28.12.2008 –cfr. intestazione ricorso ), confermando per il resto la decisione di annullamento

dell’avviso di accertamento e contestuale atto irrogativo di sanzioni pecuniarie n.
877020200690 emesso dall’Ufficio di Avezzano dell’Agenzia delle Entrate in seguito al
PVC redatto dalla Guardia di Finanza in data 23.2.2007 n. 60.
I Giudici di appello, rilevavano che l’avviso opposto reiterava pretese fiscali concernenti il medesimo anno d’imposta- già formulate nei confronti della stessa società
con precedente avviso, anch’esso opposto in altro giudizio, in ordine al quale il Giudice
tributario si era già pronunciato annullando parzialmente l’atto impositivo, e dunque il
presente giudizio doveva essere circoscritto soltanto ai nuovi fatti portati a conoscenza
della contribuente con il successivo avviso, concernenti l’utilizzo di cinque fatture
passive emesse dalla società ERREBI s.r.l. per operazioni soggettivamente inesistenti, e
conseguentemente alle sole contestazioni relative 1-ad “omessa integrazione di fatture
per IVA non contabilizzata”; 2-ad “indebita detrazione IVA” (per ammontare
corrispondente alla imposta non contabilizmta in fattura); 3-ad indebita deduzione dal
reddito d’impresa di costi per l’importo indicato nelle predette fatture.
I Giudici di merito, pertanto, escluso che il provvedimento di archiviazione n.
1890/2007 emesso in data 11.12.2007 dal GIP del Tribunale Ordinario di Avezzano nel
procedimento penale in cui era indagato l’amministratore della società potesse spiegare
efficacia di giudicato vincolante nel presente giudizio:

1
RG n. 3004912010
ric. Autosymbol s.a.s c/Ag.Entrate

Co est.
Stefano Iivieri

rideterminato in

,

– ritenevano illegittimo l’avviso opposto nella parte in cui duplicava l’imposta dovuta
(pretendendo una maggiore IVA, ma illogicamente negando una corrispondente
detrazione)
– riconoscevano il diritto della società alla deduzione dal reddito dei costi (relativi agli
importi delle fatture), essendo reali tanto gli acquisti , quanto i relativi pagamenti

accertavano la interposizione fittizia della società “cartiera” ERREBI s.r.l. (essendo

acquisto di autoveicoli direttamente tra la acquirente Autosymbol s.a.s. e la fornitrice ATPI
autosimboles, residente in altro Stato membro), determinando la maggiore IVA dovuta

– ritenevano inapplicabili le sanzioni pecuniarie e non dovuti gli interessi di mora, in
base alla sentenza 12.1.2006 della Corte di Giustizia in causa C-354/03 secondo cui non
poteva essere negato il diritto alla detrazione IVA al cessionario “innocente” per il solo
fatto che il suo acquisto si collocava in una catena di operazioni realizzate da terzi in
frode al Fisco.
La sentenza di appello, non notificata, è stata ritualmente impugnata dalla società di
persone con tre mezzi che ha dedotto vizio di motivazione e vizi di violazione di norme
di diritto.
Resiste con controricorso la Agenzia delle Entrate.
Motivi della decisione
Deve essere rilevata di ufficio la nullità insanabile dell’intero giudizio, avente ad
oggetto l’Oaccertamento del maggiore reddito d’impresa prodotto dalla società di
persone nell’anno 2003, in quanto “ab origine” svoltosi in violazione del contraddittorio
con i singoli soci, litisconsorti necessari.
Premesso che il vizio concernente il difetto di contraddittorio, attenendo ai
presupposti del processo, è rilevabile “ex officio” dal Giudice anche in sede di giudizio

2
RG n. 30049/2010
ric. Autosymbol s.a.s c/Ag.Entrate

Cons. ‘st.
Stefano ‘ ieri

quest’ultima risultata priva di organizzazione aziendale, ed essendosi concluse le operazioni di

di legittimità, rimanendo sottratta la relativa eccezione alla disponibilità delle parti,
osserva il Collegio quanto segue.
L’unitarietà dell’accertamento posto alla base della rettifica delle dichiarazioni dei
redditi, rispettivamente, delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5
d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione
indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario
proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società
riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino
questioni personali

, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso

procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di
essi: siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o
dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione
dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di
litisconsorzio necessario originario.
Il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone, pertanto,
l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di
riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di

tutti i litisconsorzi necessari deve ritenersi affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni
stato e grado del procedimento, anche di ufficio (cfr. Corte eass. Sez. U, Sentenza n. 14815
del 04/06/2008; id. Sez. 5, Sentenza n. 23096 del 14/12/2012 ; id. Sez. 5, Sentenza n. 1047 del
17/01/2013).

La inutilità dell’attività processuale svolta nei giudizi condotti separatamente nei
gradi di merito, per vizio di omessa integrazione del contraddittorio, può essere, tuttavia
evitata alla stregua del principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui
laddove pendano avanti il Giudice di legittimità cause decise separatamente nel merito e
relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla
3
RG n. 30049/2010
Tic. Autosymbol s.a.s c/Ag.Entrate

Cons.
Stefano O1i eri

dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed

automatica imputazione dei relativi redditi di partecipazione a ciascun socio, non deve
essere in ogni caso dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati “ab origine”
senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del
principio del contraddittorio, potendo invece limitarsi la Corte a disporre la riunione
delle cause qualora la integrità del contraddittorio risulti egualmente osservata, ipotesi
che si verifica quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di
alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: (1)
identità oggettiva quanto a “causa petendi” dei ricorsi; (2) simultanea proposizione degli
stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il
fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e,
quindi, identità di difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad
entrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali
giudici. In tal caso, infatti, la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto
fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111, secondo
comma, Cost. e dagli arti. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali), evitando che, con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il

conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie
processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perchè non giustificate
dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio (cfr.
Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 3830 del 18/02/2010; id. Sez. 5, Sentenza n. 22122 del 29/10/2010;
id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 2014 del 29/01/2014

Tale “sanatoria” non è tuttavia perseguibile nel caso di specie atteso che, la riunione
con il procedimento pendente avanti questa Corte (iscritto al RG n. 15943/2011 ed
anch’esso chiamato alla odierna udienza) in cui è parte il socio accomandante Granieri
Daniele, non consentirebbe comunque la “reductio ad unitatem” , emergendo dagli atti
processuali anche la esistenza di almeno un altro socio (accomandatario), Paris
Gianfranco, in relazione al quale non è dato desumere se sia stato svolto, ed in quale
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RG n. 30049/2010
ric. Autosymbol s.a.s c/Ag.Entrate

Cons. t.
Stefano 5flvieri

ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato

grado eventualmente penda, analogo giudizio avente ad oggetto l’avyiso o gli avvisi di
accertamento notificatigli.
Nè appare opportuno scindere, nell’ambito del giudizio in cui è stata parte la società
di persone, l’accertamento concernente il maggiore reddito d’impresa ai fini IRAP (in
ordine al quale sussiste il vincolo del litisconsorzio necessario, trattandosi di imposta diretta —cfr.
partecipazione dei soci e la liquidazione dell’IRPEF), dalla distinta pretesa avente ad oggetto il

recupero dell’IVA per indetraibilità della imposta liquidata nelle fatture passive- formulata,

evidentemente, soltanto nei confronti della sola società di persone (soggetto passivo): la
unicità fattuale del fenomeno che ha dato luogo ai recuperi fiscali di IVA ed IRAP
(effettuazione di operazioni soggettivamente inesistenti) rende opportuno che anche il rapporto

concernente l’IVA venga attratto nella trattazione unitaria delle cause in quanto, se non
ricorre, in tale caso, la “necessità” di un “simultaneus processus” nei confronti dei soci
e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello
previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 40, secondo comma, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 e 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, tuttavia, qualora
l’Agenzia fiscale abbia contestualmente proceduto, con unico atto, ad accertamenti IRAP
ed IVA a carico di una società di persone, fondati su elementi in parte comuni, seppur
non coincidenti, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA,
ove non suscettibile di autonoma defmizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non
si sottrae al vincolo necessario di “simultaneus processus”, attesa l’inscindibilità delle
due situazioni (cfr. Corte cass. Sez. 5, Ordinanza n. 12236 de/ 19/05/2010).
Va dunque dichiarata la nullità dell’intero giudizio, con rimessione della causa avanti
la Commissione tributaria provinciale di L’Aquila, affinché proceda ex novo all’esame
del ricorso introduttivo previa integrazione del contraddittorio nei confronti del socio
accomandatario Paris Gianfranco, e di altri eventuali soci, litisconsorti necessari, diversi
dal socio accomandante Granieri Danieli, rilevando al riguardo il Collegio che il
5
RG n. 3004912010
ric. Autosyrnbo1 s.a.s c/Ag.Entrate

Cons.
Stefano O ieri

Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 10145 del 20/06/2012— che si riflette direttamente sul reddito di

rapporto tributario concernente la maggiore IRPEF dovuta per l’anno 2003 dal socio
Granieri Danieli -oggetto del giudizio RG n. 15943/2011- è stato definito mediante
perfezionamento della procedura di condono fiscale di cui all’art. 39, comma 12, DL
6.7.2011 n. 98 conv. In legge 15.7.2011 n. 111 e conseguente estinzione del giudizio per
sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

La Corte :
– dichiara la nullità dell’intero giudizio svolto nei confronti di AUTOSYlVIBOL s.a.s.,
per violazione della integrità del contraddittorio, e rinvia la causa alla Commissione
tributaria della provincia di L’Aquila per la rinnovazione del procedimento, introdotto
con il ricorso proposto dalla società di persone, previa integrazione del contraddittorio
nei confronti del socio accomandatario Paris Gianfranco, e di altri eventuali soci,
litisconsorti necessari.
Così deciso nella camera di consiglio 4.5.2015

P. Q.M.

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