Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12550 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 25/06/2020), n.12550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12922-2018 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPE TRISCHITTA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, EMANUELA CAPANNOLO, NICOLA VALENTE;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DEGLI INTERNI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 364/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 10/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 17/2017, ha rigettato il ricorso in riassunzione proposto da P.R. in sede di rinvio, conseguente all’ordinanza n. 20576 del 2016 con la quale la Corte di cassazione accoglieva il suo ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina che aveva confermato la sentenza del tribunale della stessa città con la quale era stata rigettata la domanda proposta dal P. ed intesa al riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento L. n. 18 del 1980, ex art. 1, già negatagli in via amministrativa. Rilevava la Cassazione che il giudice di appello aveva però omesso di esaminare il motivo di gravame volto al riconoscimento della pensione di inabilità L. 118 del 1971, ex art. 12, rigettata dal giudice di primo grado per insussistenza del requisito sanitario, statuendo soltanto sulla domanda di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e così incorrendo nella denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c.. Nel giudizio di rinvio la Corte rilevava quindi l’infondatezza anche domanda relativa alla pensione di inabilità in quanto il giudizio di rinvio è a cognizione limitata ed il P. non aveva prodotto nelle fasi precedenti alcun atto in ordine al prescritto requisito reddituale e solo con il deposito del ricorso in via di riassunzione pretendeva di produrre la certificazione reddituale rilasciata dall’agenzia delle Entrate.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione P.R. con un motivo al quale ha resistito l’INPS con controricorso. E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO

che:

1.- con l’unico motivo di ricorso viene dedotta violazione ed erronea applicazione della L. 30 marzo 1971 n. 118, art. 12, e successive modifiche, dell’art. 421 c.p.c. in relazione art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; violazione o falsa applicazione di norme di diritto o per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il ricorrente sostiene l’erroneità della sentenza emessa dalla Corte d’appello di Catania per non aver considerato che la documentazione reddituale era già stata prodotta in giudizio dinanzi al tribunale di Messina (si trovava nel fascicolo di primo grado allegato al presente procedimento) e certificava i redditi per gli anni che vanno dal 2005 al 2008 come si evince dalla riproduzione sottostante. Anche per tale motivo non vi era mai stata alcuna eccezione dell’Inps e non era mai stata rilevata d’ufficio la mancanza di attestazione del requisito economico; ciò che era stato prodotto in sede di ricorso per riassunzione non rappresentava quindi una produzione ex novo ma un aggiornamento del certificato già presente nel fascicolo di primo grado. E non risultava veritiero quanto sostenuto dalla sentenza ove si legge ” l’odierno ricorrente pretenderebbe di provare per la prima volta in questa sede di rinvio la sussistenza del requisito reddituale”.

2.- Il ricorso è fondato. Ed invero in sede di rinvio sono stati depositati documenti integrativi ed aggiornati dei documenti già presenti nel fascicolo di primo grado. Ed essi erano in ogni caso erano producibili, posto che questa Corte ha più volte precisato che (Sez. L -, Ordinanza n. 28134 del 05/11/2018) in materia di prestazioni di invalidità civile, il giudice ha il potere-dovere, ex art. 437 c.p.c., di acquisire d’ufficio la documentazione relativa al requisito reddituale ove siano stati allegati, nell’atto introduttivo, i fatti costitutivi del diritto in contestazione e vi siano significative “piste probatorie” emergenti dagli atti di causa, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado.(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva ritenuto di non dover acquisire d’ufficio la documentazione necessaria a valutare il requisito reddituale per l’anno 2010, benchè il ricorrente avesse depositato, nella fase di merito, la certificazione sostitutiva di atto notorio, quella dell’Agenzia delle entrate attestante l’impossibilità di certificare la situazione reddituale, per l’anno 2005, del ricorrente medesimo, nonchè altra ancora comprovante l’impossibilità di quest’ultimo di acquisire la certificazione reddituale).

3.- In materia di produzioni relative ai requisiti reddituali valgono infatti i seguenti principi, oramai indiscussi (v. da ultimo Cass. n. 22484/2016): il rito del lavoro, e in particolare la materia della previdenza e assistenza, è caratterizzato dall’esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale (da ultimo, Cass., 1 agosto 2013, n. 18410; Cass. 26 luglio 2012, n. 13353; Cass., 4 maggio 2012, n. 6753); a tal fine, gli artt. 421 e 437 c.p.c. attribuiscono al giudice il potere – dovere di provvedere di ufficio agli atti istruttori idonei a superare l’incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati nell’atto introduttivo e quindi oggetto del dibattito processuale; l’inciso “in qualsiasi momento”, contenuto nell’art. 421 c.p.c., comma 2, depone nel senso che il potere inquisitorio può essere esercitato prescindendo dalle preclusioni e dalle decadenze già verificatesi, ed il richiamo all’art. 420 c.p.c., comma 6 – nel delimitare l’esercizio di tale potere alla fase di discussione, in cui appunto opera il comma 6 – sta significare che esso deve effettuarsi nel contraddittorio delle parti, conferendo a quella contro cui viene esercitato il diritto di difesa; ulteriore conseguenza è che se la controparte è incorsa in preclusioni o decadenze può a sua volta prescinderne al fine di reagire all’esercizio del potere ufficioso; i poteri istruttori del giudice non sono segnati dai limiti previsti nel codice civile: tuttavia, essi incontrano un duplice limite, poichè, da una parte, devono essere esercitati nel rispetto del principio della domanda e dell’onere di allegazione in giudizio dei fatti costitutivi, impeditivi o estintivi del diritto controverso e, dall’altra, devono rispettare il divieto di utilizzazione del sapere privato da parte del giudice. In particolare nella medesima sentenza n. 22484/2016 cit. questa Corte ha precisato che l’art. 421 c.p.c. (e il 437 c.p.c. per il giudizio di appello) dispensa la parte dall’onere della formale richiesta della prova e dagli oneri relativi alle modalità di formulazione dell’oggetto della prova, ma richiede pur sempre che, dall’esposizione dei fatti compiuta dalle parti o dall’assunzione degli altri mezzi di prova, siano dedotti, sia pure implicitamente, quei fatti e quei mezzi di prova idonei a sorreggere le ragioni della parte e a decidere la controversia, e cioè che sussistano significative “piste probatorie” emergenti dagli atti di causa, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado (Cass., 5 febbraio 2007, n. 2379; Cass., 5 novembre 2012, n. 18924; Cass. Sez.Un. 17 giugno 2004, n. 11353; Cass. 6 luglio 2000, n. 9034): solo così, infatti, il giudice non si sostituisce alla parte, ma si limita a riempire le lacune probatorie di un accertamento che, pur se incompleto, presenta tuttavia notevoli gradi di fondatezza.

4.- Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto; la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Catania per un nuovo esame. La Corte provvederà sulle spese del giudizio di legittimità.

5.- Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione. La Corte provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA