Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12550 del 18/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 18/05/2017, (ud. 26/05/2016, dep.18/05/2017),  n. 12550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2753-2014 proposto da:

V.D., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

LUIGI GUAZZOTTI, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

PAM PANORAMA S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO BERTOLONI 38, presso lo studio dell’avvocato SILVIA MARESCA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO PULSONI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7621/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/10/2013, R.G. N. 1636/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato GIOVANNI LUIGI GUAZZOTTI;

udito l’Avvocato SILVIA MARESCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte territoriale di Roma, con sentenza depositata il 14/10/2013, respingeva il gravame interposto da V.D. avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda proposta dal V., nei confronti della PAM Panorama S.p.A., diretta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatogli dalla società datrice di lavoro, la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno subito.

Per la cassazione della sentenza ricorre il V. affidandosi a due motivi illustrati da memoria depositata ai sensi dell’art. 378 codice di rito.

La PAM resiste con controricorso e deposita altresì memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., sotto il profilo della non conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità della valutazione operata dalla Corte di Appello in ordine alla proporzionalità tra il comportamento addebitato al lavoratore ed il recesso. In particolare, il V. lamenta che la sentenza oggetto di gravame abbia definito infondato e generico il motivo di appello articolato avverso la sentenza del primo giudice con riguardo al tema della proporzionalità della sanzione espulsiva irrogata, dato che, fin dal primo grado, esso ricorrente ha censurato specificamente il provvedimento disciplinare posto a base del licenziamento intimatogli, adducendo quale motivo proprio la sproporzione tra la sanzione ed il fatto contestato.

2. Con l’altro mezzo di impugnazione, formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’assenza dell’elemento psicologico, avuto riguardo all’episodio della materiale apprensione di beni aziendali.

Il V. rappresenta che, a partire dal ricorso di primo grado, si era sostenuto che la materiale apprensione da parte del lavoratore di beni aziendali senza pagamento degli stessi era avvenuta per mera dimenticanza e vuoto mnemonico, a causa della condizione patologica nella quale si trovava il medesimo, a causa del fatto che, qualche anno prima, aveva subito un delicato intervento chirurgico di craniotomia, in seguito al quale era affetto da frequenti amnesie. Al riguardo, il ricorrente lamenta che i giudici di merito sarebbero incorsi in una grave omissione di un punto decisivo della controversia che si sarebbe riverberata in una scorretta applicazione ed interpretazione dell’art. 2119 c.c., avendo gli stessi omesso di prendere in considerazione tutte le circostanze oggettive da cui era possibile desumere che l’attività materiale del V. fosse caratterizzata se non dalla totale assenza di dolo, quanto meno da un grado dello stesso molto attenuato.

2.2 Quest’ultimo motivo, da esaminare per primo data la sua evidente pregiudizialità, non può essere accolto.

Invero, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014; in linea con tale pronunzia, v. tra le molte, Cass. nn. 1758/2016, 6012/2016), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”. della motivazione); per l’altro verso, è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia; Cass., S.U., n. 19881/2014).

Orbene, poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata il 24/9/2013, nella fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un,fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ma nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica con precisione il fatto storico (Cass. n. 21152 del 2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare; nè, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza “così radicale da comportare” in linea con “quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”.

E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale del giudice di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229 del 2015) che, nella specie, è stato condotto dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue in ordine alla giusta causa sottesa all’intimazione del licenziamento di cui si tratta ed all’irrilevanza della prova sulla pretesa conoscenza da parte di alcuni colleghi di lavoro che il V. soffrisse di vuoti di memoria o dimenticanze, dal momento che, secondo la corretta ricostruzione operata dalla detta Corte in ordine ai fatti di cui si tratta, tutte le modalità della condotta del lavoratore conducono ad escludere che egli ne abbia sofferto al momento della sottrazione dei beni aziendali contestata.

Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, restando, all’evidenza, assorbito il primo motivo.

In considerazione della peculiarità della fattispecie, sussistono le condizioni di cui all’art. 92 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, per disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

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