Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12550 del 17/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 17/06/2016, (ud. 01/04/2016, dep. 17/06/2016), n.12550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13145-2010 proposto da:

GRUPPOMEGA SPA in persona dell’Amm.re Unico e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE

78, presso lo studio dell’avvocato ROCCO FALATICO, rappresentato e

difeso dagli avvocati LUCIA STURIALE, SALVATORE OCCHIPINTI giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI

SIRACUSA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 104/2009 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SIRACUSA, depositata il 29/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito per il controricorrente l’Avvocato FIORENTINO che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’inammissibilità per sopravvenuta

carenza di interesse.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Gruppomega ha beneficiato di un’agevolazione fiscale sia ai fini Irpef che Ilor, per investimenti effettuati nel 1993.

Successivamente però l’Agenzia delle Entrate ha negato l’agevolazione ai fini Ilor, ammettendola solo ai fini Irpeg.

La società ha impugnato il diniego, ottenendone l’annullamento in primo grado. Su appello dell’Agenzia la Commissione Regionale ha invece ritenuto legittima la pretesa dell’Agenzia.

Avverso tale sentenza, la società ha proposto ricorso per Cassazione.

Nelle more, tuttavia, l’Agenzia, preso atto della decisione di secondo grado che aveva ritenuto legittimo il diniego di agevolazione quanto all’Ilor, ha emesso avviso di accertamento, che la società ha impugnato di conseguenza. La CTR ha rigettato la domanda.

Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione la società e resiste con controricorso l’Agenzia.

Nelle more, il ricorso proposto nella causa pregiudicante, vale a dire il ricorso per Cassazione avverso la decisione della CTR che riteneva legittimo il diniego dell’agevolazione, è stato da questa Corte rigettato con sentenza n. 23006 del 2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nelle more del giudizio di legittimità, la società ha utilmente presentato domanda di definizione della lite fiscale ai sensi del D.L. n. 98 del 2011 (convertito in L. n. 111 del 2011), a seguito della quale l’Agenzia, preso atto del pagamento relativo, ha emesso provvedimento di sgravio del carico fiscale.

La società chiede dunque che il giudizio venga estinto o venga dichiarata cessata la materia del contendere.

Lo sgravio fiscale determina la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, per sopravvenuto difetto di interesse. Ciò in quanto l’interesse ad agire e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione, perchè è in relazione quest’ultimo – e alla domanda originariamente formulata –

che l’interesse va valutato (Cass. n. 21951 del 2013; Cass. n. 2934 del 2015).

Trattandosi di una definizione della lite introdotta dalla legge, di cui la ricorrente ha usufruito, può farsi luogo a compensazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 1 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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