Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12550 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. II, 12/05/2021, (ud. 22/09/2020, dep. 12/05/2021), n.12550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20144/2019 proposto da:

L.I., domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato LEONARDO BARDI,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1335 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Milano respingeva il ricorso proposto dal ricorrente avverso il diniego della richiesta di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale.

Avverso tale sentenza proponeva appello L.I. e la Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 1335 del 26 marzo 2019 rigettava il gravame reputando che l’appellante non potesse fruire di alcuna tutela. In particolare, i giudici di appello, hanno rilevato che: il Burkina Faso, dopo avere attraversato una fase di turbolenza politico istituzionale, con attacchi terroristici e ripetuti colpi di stato, stava oggi cooperando nella lotta al terrorismo, con un’economia in crescita; che il racconto del ricorrente, che aveva riferito di essere orfano di padre, ignorando se la madre fosse ancora viva, evidenziava unicamente un dissidio con lo zio (che pretendeva che sposasse una ragazza di religione musulmana) all’esito del quale aveva colpito il congiunto, dandosi alla fuga per il timore di eventuali ritorsioni, e non denotava un pericolo concreto di condanna a morte nel paese di origine ovvero di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti; che nemmeno ricorrevano i presupposti per la concessione della protezione umanitaria, in quanto, oltre a doversi escludere un concreto pericolo per la vita o la persona in patria, mancava ogni allegazione circa le circostanze di fatto che potevano giustificare l’accoglimento della domanda.

Avverso tale sentenza, L.I. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno che resiste con controricorso.

Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, nonchè, con il secondo motivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Si deduce che il ricorrente è analfabeta e privo di qualsiasi rapporto socio-familiare in Burkina Faso sicchè in caso di rimpatrio correrebbe il rischio di subire persecuzioni e danni gravi alla propria incolumità personale.

Il Paese di origine peraltro vive tuttora una condizione di grave instabilità politica e sociale, con rivolte ed attacchi terroristici specie nelle regioni settentrionali, come appunto testimoniati anche dai rapporti della Croce Rossa internazionale.

Ne deriva che potrebbe essere accordata quanto meno la protezione per ragioni umanitarie.

Ad avviso del Collegio il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto redatto in violazione della prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, essendo del tutto carente l’esposizione sommaria dei fatti di causa, impedendo in tale modo all’atto di poter raggiungere la sua finalità.

A tal fine va ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 16103/2016) il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena d’inammissibilità del ricorso per cassazione, è funzionale alla completa e regolare instaurazione del contraddittorio ed è soddisfatto laddove il contenuto dell’atto consenta di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti, sicchè impone alla parte ricorrente, sempre che la sentenza gravata non impinga proprio per questa ragione in un’apparenza di motivazione, di sopperire ad eventuali manchevolezze della stessa decisione nell’individuare il fatto sostanziale e soprattutto processuale (conf., ex multis, Cass. n. 24291/2016; Cass. S.U. n. 11653/2006).

Nella fattispecie il ricorrente, premette unicamente di avere impugnato dinanzi alla Corte d’Appello di Milano la decisione negativa emessa dal Tribunale di Milano, facendo richiamo alla condizione di pericolosità del proprio paese di origine e considerate l’assoluta indisponibilità di reti di protezione familiare e sociale.

Omette però colpevolmente di indicare le ragioni poste a fondamento dell’iniziale richiesta, nè specifica quale fosse stato il contenuto del provvedimento del Tribunale e quali fossero state le ragioni a fondamento dell’atto di appello.

Appare quindi evidente come la concreta formulazione del ricorso, priva di una soddisfacente indicazione delle domande avanzate e delle ragioni delle difese assunte dalle parti nel corso del giudizio, non soddisfi il precetto normativo sopra richiamato, e che da ciò derivi l’inammissibilità del gravame.

Nè infine appare pertinente il richiamo a pag. 6 del ricorso alla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Infatti, si sostiene che il giudice designato non ha proceduto ad una nuova audizione del ricorrente, ritenendo sufficiente la trascrizione delle dichiarazioni rese violando la norma che invece la impone.

La deduzione è inammissibile.

Va richiamato l’orientamento per cui (Cass. n. 15954/2020) se è pur vero che è nullo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, il provvedimento del giudice di merito che, in assenza della videoregistrazione del colloquio del richiedente innanzi alla Commissione territoriale, fissi l’udienza di comparizione escludendo, in via preventiva, la necessità di procedere all’audizione del cittadino straniero, tuttavia, in tal caso è onere di quest’ultimo procedere all’immediata contestazione della nullità, ex art. 157 c.p.c., comma 2, dovendosi, in difetto, ritenere integrata la sanatoria del vizio, sicchè avuto riguardo alla fattispecie, non emerge la prova nè risulta allegato che vi sia stata un’immediata contestazione da parte del ricorrente.

Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 8931/2020) nel procedimento, in grado di appello, relativo a una domanda di protezione internazionale, non è ravvisabile una violazione processuale, sanzionabile a pena di nullità, nell’omessa audizione personale del richiedente, poichè l’obbligo di sentire le parti, desumibile dal rinvio operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13, al precedente comma 10 (testo previgente al D.Lgs. n. 150 del 2011), non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice di valutarne la specifica rilevanza, ben potendo il giudice del gravame respingere la domanda di protezione internazionale, che risulti manifestamente infondata, sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo di causa e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa.

Infatti, è stato precisato che (Cass. n. 21584/2020) il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incogruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile.

Il ricorso risulta del tutto silente sul punto ed aspecifico, mancando qualsivoglia allegazione in merito alle circostanze sulle quali la parte intendeva fornire chiarimenti in sede di audizione.

Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al rimborso delle spese in favore del controricorrente, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore del Ministero delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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