Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1255 del 22/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1255 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 19363/08 proposto da:
Fraccaroli Carlo, elettivamente domiciliato in Roma,
Viale dei Parioli n. 43, presso lo Studio dell’Avv.
Francesco D’Ayala Valva, che lo rappresenta e difende,
anche disgiuntamente, con l’Avv. Gianni Marongiu,
giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente 32git
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

Roma,

Via

pro tempore,
dei

Portoghesi

Generale dello Stato,

legis;

elettivamente domiciliata in
n, 12,

pt-ésso

l’Avvouatur

che la rappresenta e difende ope

Data pubblicazione: 22/01/2014

- resistente con atto di costituzione avverso la sentenza n. 105/01/07 della Commissione
Tributaria Regionale della Liguria, depositata il 17
dicembre 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Ernestino Bruschetta;
udito

l’Avv.

Francesco

D’Ayala Valva,

per

il

ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.ssa Paola Mastroberardino, che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 105/01/07, depositata il 17
dicembre 2007, la Commissione Tributaria Regionale
della Liguria, respinto l’appello del contribuente
Fraccaroli Carlo, confermava la decisione n. 27/01/07
della Commissione Tributaria Provinciale di Imperia,
che aveva rigettato il ricorso del ridetto contribuente
avverso l’avviso n. 011V000122/02D, col quale avviso
veniva revocato il beneficio cosiddetto “prima casa”,
per non aver, il Fraccaroli, trasferito la residenza
entro un anno dall’acquisto dell’abitazione, appunto,
con la conseguente decadenza ex art. 1, Nota II-bis,
lett. a), della Tariffa, allegata al d.p.r. 26 aprile
1986, n. 131.

2

udienza del 20 novembre 2013, dal Consigliere Dott.

La CTR, rilevato che “il rogito avvenne in data
27.12.00”, mentre l’art. 33, coma 12, 1. 23 dicembre
2000, n. 388, che aveva allungato l’originario termine
di decadenza da un anno a mesi diciotto, “entrò in
vigore il 11.1.01”, cioè dopo il rogito, riteneva
inapplicabile il più ampio termine; la CTR, infine,

lavori di ristrutturazione non costituiva causa di
forza maggiore, fattispecie prevista come scriminante
la decadenza dal diritto all’agevolazione.
Contro la sentenza della CTR, il contribuente proponeva
ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate si costituiva al solo fine di
partecipare alla discussione.
Diritto
1.

Col primo motivo di ricorso, il contribuente

censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 3, c.p.c., deducendo, in rubrica, “Violazione o
falsa applicazione dell’art. l nota II-bis, lett. a)
tar., parte prima, all. d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131
nel testo novellato dall’art. 33, comma 12, 1. 23
dicembre 2000, n. 388”, perché, al momento dell’entrata
in vigore dell’art. 33, comma 12, 1. n. 388 cit., che
aveva allungato il termine di decadenza da un anno a
diciotto mesi, non essendo il termine annuale di
decadenza spirato, la CTR, non essendo ancora esaurita
la fattispecie, avrebbe dovuto ritenere applicabile il
più lungo termine per trasferire la residenza. Il
quesito era: “Vero che l’estensione (da 12 a 18 mesi)

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statuiva che il ritardo dovuto al prolungamento dei

del termine per il trasferimento della residenza
nel’immobile agevolato ex art. 1 nota II-bis, lett. a)
tar., parte prima, all. d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131,
estensione recata dalla novella di cui all’art. 33,
comma 12, l. 23 dicembre 2000, n. 388, in vigore dal 10
gennaio 2001, si applica al termine che sia ancora

iniziato a decorrere anteriormente”.
Il motivo è fondato alla luce della consolidata
giurisprudenza di questa Corte per cui, in assenza di
un regime transitorio, una norma che prolunghi la
durata di un termine decadenziale stabilito da una
precedente disposizione – e che entri in vigore quando
ancora il primo termine non sia decorso, cioè prima che
si sia verificata la decadenza dal diritto – esplica la
sua efficacia sul rapporto giuridico ancora pendente;
e, perciò, pur non essendo retroattiva, vale a
prolungare il termine precedente per la nuova durata da
essa stabilita (Cass. sez. trib. n. 924 del 2005; Cass.
sez. trib. n. 20978 del 2004; in tema, limitrofo, di
prescrizioni, conformi, Cass. sez. lav. n. 8236 del
1994; Cass. sez. lav. n. 4961 del 1980).
2. Assorbiti gli altri motivi.
3. Non essendo necessario accertare ulteriori fatti, la
controversia

può

esser

definita

nel

merito

coll’accoglimento del ricorso introduttivo della lite
fiscale.
4.

Sussistono

giusti

motivi

per

compensare

integralmente le spese del merito, le spese del

4

aperto a questa data del 1 ° gennaio 2001, anche se sia

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presente seguono invece la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara
assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza e,
decidendo nel merito, accoglie il ricorso del

compensa integralmente dei gradi di merito, condanna
l’Agenzia delle Entrate a rimborsare al contribuente le
spese del presente, che liquida in 2.000,00 a titolo
di compenso, oltre ad esborsi per

200,00.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 20 novembre 2013

contribuente avverso l’avviso n. 011V000122/02D;

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