Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1255 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. I, 21/01/2021, (ud. 13/11/2020, dep. 21/01/2021), n.1255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3296/2019 proposto da:

H.A.M., elettivamente domiciliato in Roma, Viale

Angelico n. 38, presso lo studio dell’avvocato Maiorana Roberto, che

lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

-intimato –

avverso la sentenza n. 7879/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/11/2020 dal Cons. Dott. GORJAN SERGIO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

H.A.M. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre avanti il Tribunale di Roma ricorso avverso la decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma sez. Frosinone, che aveva rigettato la sua istanza di ottenimento della protezione in relazione a tutti gli istituti previsti.

Il richiedente asilo ebbe – in sede amministrativa – a rappresentare d’aver abbandonato il suo Paese per l’esigenza economica di assicurare adeguato reddito alla sua famiglia, sicchè s’era dapprima recato in Algeria, quindi in Libia, dove ebbe un incidente con postumi a cagione delle male cure resegli, per aggiungere – in sede giudiziaria – anche le minacce di morte rivoltegli da un fratellastro convivente nella casa del comune padre defunto.

Il Tribunale capitolino ebbe a rigettare la domanda del richiedente in relazione a tutti gli istituti previsti dalla normativa in tema di protezione internazionale ritenendo di natura privata la ragione dell’espatrio; non sussistente in Gambia una situazione socio-politica connotata da violenza diffusa e non concorrenti condizioni atte a sostenere l’accoglimento dell’istanza di concessione della protezione umanitaria.

Il H. propose gravame avanti la Corte d’Appello di Roma, che respinse l’impugnazione osservando come le ragioni dell’espatrio erano fondate su fatti di mera rilevanza privatistica che non potevano rientrare nell’ambito della protezione internazionale non configurando persecuzione; come attualmente in Gambia non era riscontrabile una situazione socio-politica connotata da violenza diffusa secondo l’accezione data a tale concetto dalla Corte Europea; come l’istanza di godimento della protezione umanitaria era generica senza la prospettazione di condizioni personali di vulnerabilità ovvero di impedimento all’espulsione.

Il H. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte capitolina articolato su quattro motivi, illustrato anche con memoria difensiva.

Il Ministero degli Interni, benchè ritualmente vocato, è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal H. risulta inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. SU n. 7155/17.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce vizio di violazione di legge ed omesso esame di fatto decisivo ossia l’effettiva situazione socio-politica esistente in Gambia, nonchè omessa consultazione delle fonti utili al riguardo e contraddittorietà tra quanto evincibile da dette fonti e le conclusioni espresse nella sentenza impugnata.

La censura mossa s’appalesa inammissibile poichè generica, in quanto il ricorrente non si confronta in effetti con la motivazione esposta dalla Corte romana, la quale si fonda proprio sulla espressa indicazione delle fonti – rapporti di Enti internazionali afferenti alla situazione esistente al 2018 – dalle quali ha tratto le informazioni utilizzate nell’elaborare la sua conclusone che attualmente il Gambia non sia interessato da situazione socio-politica connotata da violenza diffusa nell’accezione data a tale concetto dalla Corte Europea.

L’argomento critico si limita a contrapporre informazioni tratte da rapporti afferenti a periodo precedente dalle quali, comunque, viene illustrata una situazione antecedente alle ultime elezioni democratiche, con cambio del Presidente, e dichiaratamente afferente a violenze ed angherie perpetrate nei riguardi di persone che s’interessavano di politica, attività mai evocata dal richiedente asilo.

Deve, infine, rilevarsi l’intrinseca contraddittorietà logica tra la denunzia di omesso esame delle fonti e quella di aver tratto da dette fonti valutazioni errate. Con la seconda ragione di doglianza il H. lamenta violazione di legge per sua omessa audizione ed errato od omesso esame delle sue dichiarazioni ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria.

Anche in relazione a tale censura l’argomento critico svolto prescinde dal confronto con la motivazione illustrata al riguardo il narrato reso dal Collegio romano, che rimane centrata sull’osservazione fondamentale – non sottoposta a specifica critica – che comunque la complessiva vicenda narrata dal richiedente asilo – sintesi tra quanto inizialmente riferito e successivamente aggiunto – palesava esclusivamente fatti di natura privata – esigenza economica di mantenimento della famiglia e minacce del fratello consanguineo -, ossia che non risultava dedotta situazione che poteva esser inquadrata nelle fattispecie D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) b).

A fronte di detta osservazione, il ricorrente richiama la condizione socio-politica del Gambia – sempre in forza di informazioni non più attuali già dianzi esaminate – e lamenta la sua mancata audizione per colmare le ritenute lacune del suo narrato, senza rilevare che la Cotte territoriale non ha ritenuto lo stesso – complessivamente inteso come dianzi precisato – non credibile bensì non lumeggiante persecuzione rientrante nelle ipotesi di protezione.

Quindi all’evidenza, in forza della decisione assunta, era facoltà discrezionale – non azionata – del Giudice procedere ex officio a nuova audizione in assenza di elementi nuovi ovvero nuovi campi d’indagine prospettati dal richiedente asilo, sicchè la censura mossa sul punto appare sottoporre a questa Corte di legittimità, in modo inammissibile, una questione di merito.

Con la terza doglianza il H. deduce violazione di legge in tema di mancato riconoscimento della protezione sussidiaria per omesso esame delle fonti informative, omessa applicazione dell’art. 10 Cost. e contrarietà tra le fonti citate ed il loro contenuto.

La censura si compendia nella riproposizione delle questioni già illustrate in relazione al primo mezzo d’impugnazione; in richiami ad arresti di questa Suprema Corte; in apodittica denunzia di omesso esame delle fonti più rappresentative e nel richiamo all’asilo costituzionale senza un effettivo confronto con la motivazione illustrata nella decisione impugnata.

Difatti il Collegio romano ha puntualmente osservato come la disciplina legislativa in tema di protezione internazionale esauriva la riserva di legge presente nel citato art. 10 Cost.; ha utilizzato rapporti redatti da fonti qualificate nel valutare la situazione socio-politica attuale del Gambia, tanto che lo steso ricorrente opera riferimento alle stesse fonti per la sua critica ma – come dianzi già sottolineato – fondata su rapporti afferenti a periodo antecedente rispetto all’attuale esaminato dalla Corte capitolina.

Con il quarto mezzo d’impugnazione il ricorrente rileva l’erronea applicazione della norma D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 e l’omessa applicazione dell’art. 10 Cost..

Con relazione al disposto costituzionale, del quale è lamentata l’omessa applicazione, la questione risulta invece – ut supra ricordato – appositamente esaminata dalla Corte, sicchè la censura elevata appare prescindere dalla motivazione presente nella decisione impugnata.

Con relazione alla dedotta violazione di legge, all’evidenza l’argomento critico svolto nel ricorso prescinde dal confronto con la motivazione addotta dalla Corte capitolina per rigettare la domanda tesa al godimento della protezione umanitaria.

Difatti il Collegio romano ha, anzitutto, posto in risalto la genericità del motivo di gravame nonchè l’assenza di dato probatorio documentale riguardo la concorrenza dei necessari seri motivi di carattere umanitario ovvero elementi atti a lumeggiare il concorrere di una condizione di vulnerabilità.

Quindi la Corte distrettuale ha posto in evidenza come il ricorrente non aveva dedotto dati fattuali utili ad individuare nè una sua condizione di vulnerabilità soggettiva nè oggettiva.

A fronte di detta compiuta motivazione, il H. si limita a richiamare astrattamente i criteri caratterizzanti l’istituto, anche in forza di arresti di questo Supremo Collegio e di alcuni Giudici di merito, senza alcuna argomentazione critica specifica correlata alla motivazione illustrata nella sentenza impugnata.

Consegue l’inammissibilità per genericità anche di detto ultimo motivo d’impugnazione.

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione poichè non costituita.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 13 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

 

 

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