Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1255 del 21/01/2020
Cassazione civile sez. VI, 21/01/2020, (ud. 27/09/2019, dep. 21/01/2020), n.1255
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30822-2018 proposto da:
G.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato LOMBARDO ODOVILIO giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1011/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 24/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VELLA
PAOLA.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. il cittadino gambiano Y.G. ha invocato la protezione sussidiaria o umanitaria riferendo di aver abbandonato il proprio Paese dopo essere fuggito dal carcere – ove era stato imprigionato per un anno e mezzo, venendo asseritamente nutrito da una donna che le guardie facevano entrare liberamente – a seguito di un incidente nel quale avevano perso la vita sette delle venticinque persone che trasportava nell’esercizio del suo lavoro di autista per conto terzi, per non essersi riuscito a fermare all’ordine di accostare al margine della strada intimatogli da militari che scortavano il Presidente del Cambia;
2. sia il tribunale di Venezia che la Corte d’appello di Venezia hanno ritenuto il racconto inverosimile e non inquadrabile in alcuna ipotesi di protezione internazionale, anche perchè nelle due audizioni il richiedente non aveva fatto alcun cenno alla situazione generale del suo Paese come fonte di effettivo pericolo per la sua incolumità, mentre dal rapporto UN del 30/06/2017 non risultava che nella sua zona di provenienza (Doubogonda) vi fosse una situazione di violenza generalizzata o di conflitto armato interno o internazionale; infine, nessun elemento era stato allegato a support della invocata protezione umanitaria;
3. avverso la decisione il ricorrente ha proposto un motivo di ricorso per cassazione; il Ministero intimato non ha svolto difese;
4. a seguito di deposito della proposta ex art. 380-bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
5. il motivo – rubricato testualmente “art. 360 c.p.c., n. 3 violazione e falsa applicazione della legge in quanto la Corte ha effettuato un’errata interpretazione della legge relativa alla protezione internazionale sostanzialmente escludendo che non siano valutabili come motivo di rilascio della protezione sussidiaria e umanitaria anche situazioni personali derivanti dalla condizione personale del ricorrente relative al diritto alla sopravvivenza messo in pericolo per qualsiasi motivo nel paese di origine violando altresì il dovere di istruttoria di ufficio prescritto ex lege nel caso di specie” è del tutto inammissibile, poichè veicola censure prive di specificità e si riduce sostanzialmente ad una acritica trascrizione di brani della giurisprudenza di legittimità e di merito; esso manca inoltre dell’esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 3 (cfr. ex multis Cass. 17036/2018, 10072/18);
6. l’assenza di difese degli intimati esclude la pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020