Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1255 del 19/01/2018


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Cassazione civile, sez. III, 19/01/2018, (ud. 20/09/2017, dep.19/01/2018),  n. 1255

Fatto

RILEVATO CHE:

1. C.A. ha proposto ricorso per cassazione contro il Comune di Castel del Rio e la Unipolsai s.p.a. (già U.G.F. Assicurazioni s.p.a.) avverso la sentenza del 25 settembre 2014, con la quale il Tribunale di Bologna, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Imola del settembre del 2012, che l’aveva accolta, ha rigettato la domanda proposta da essa ricorrente nel gennaio del 2011, per ottenere dal Comune il risarcimento dei danni a suo dire sofferti a causa di una caduta occorsale il (OMISSIS), allorquando, mentre scendeva per le scale di accesso allo storico palazzo (OMISSIS), in cui è situato il “(OMISSIS)”, in quell’occasione aperto al pubblico, a causa – a suo dire – delle condizioni di degrado degli scalini perdeva l’equilibrio e rovinava a terra, subendo danni alla propria persona.

Nel giudizio davanti al Giudice di Pace il Comune, che contestava la propria responsabilità, chiamava in causa la UGF s.p.a. per esserne manlevata.

2. Al ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, hanno resistito con separati controricorsi entrambi gli intimati.

3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1 e non sono state depositate conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, mentre la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il Collegio rileva l’esistenza di una questione pregiudiziale di rito, inerente all’ammissibilità del ricorso.

Nella sua prima pagina il ricorso risulta proposto dal difensore Avvocato Giovanni Medri “giusta procura speciale in calce al presente atto”, ma tale procura non figura in calce al ricorso e nemmeno in altra sua sede.

Si rileva anzi che, con evidente contraddizione rispetto alla suddetta allegazione, nell’ultima pagina del ricorso, che precede quelle in cui sono indicate le richieste e le relate di notificazione, al n. 4 dell’elenco delle produzioni risulta indicata una “procura speciale per ricorso per cassazione”, così alludendosi all’esistenza di una procura rilasciata con atto non incorporato nel ricorso.

Il dato che così emerge è che una procura non risulta inserita nel ricorso nè in calce, nè a margine, nè nella forma equivalente all’apposizione in calce, indicata dal terzo inciso dell’art. 83 c.p.c., comma 3, cioè su un foglio separato congiunto materialmente al ricorso.

1.1. L’esame degli atti depositati con il ricorso in data 3 aprile 2015 evidenzia che, di seguito al ricorso in originale recante le relate delle notificazioni eseguite, nonchè alla copia autentica della sentenza impugnata ed all’istanza ai sensi dell’art. 369 c.p.c., u.c., venne prodotto un atto denominato “procura speciale” ed indicato come produzione numero 4, nel quale risulta conferita al suddetto difensore una procura dalla ricorrente con sottoscrizione autenticata dallo stesso difensore. La procura reca la data del 3 marzo 2015.

Si tratta, però, di procura conferita con una scrittura privata che non risulta materialmente congiunta al ricorso ed è da esso separata.

Come tale si tratta di una procura resa con una modalità che esorbita dalle forme consentite dall’art. 83 c.p.c., comma 3, il quale non prevede come forma possibile del conferimento della procura la scrittura privata autonoma rispetto agli atti processuali che indica, salvo per la previsione della memoria di costituzione di nuovo difensore in sostituzione del precedente.

Ne deriva che il ricorso, essendo stato proposto sulla base di una procura che in alcun modo risponde ad alcuno dei possibili modelli di conferimento, deve ritenersi inammissibile perchè non risulta rispettato il requisito dell’art. 365 c.p.c., cioè l’esistenza di una procura speciale, cioè riferibile alla proposizione del ricorso per cassazione.

1.2. Tale specialità, cioè il conferimento del ministero al difensore in relazione alla proposizione del ricorso, poteva realizzarsi soltanto con il conferimento tramite uno degli atti indicati dell’art. 83, comma 2, cioè tramite un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, per tale intendendosi l’autenticazione del notaio o di un pubblico ufficiale autorizzato all’autenticazione, ovvero con il conferimento nelle forme indicate dal comma 2 dello stesso articolo.

L’apprezzamento della irrituale procura al di là della rilevata inosservanza delle forme e secondo il principio della idoneità a raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c., comma 3) evidenzia, d’altro canto, che, essendo incerta la data di conferimento della prodotta irrituale procura separata, atteso che l’autenticazione del difensore non può valere a renderla certa, per la segnalata irritualità, detta idoneità è insussistente, in quanto il principio di specialità di cui all’art. 365 c.p.c., si sostanzia nella necessità che la procura sua conferita prima della proposizione del ricorso mediante la sua notificazione. E’ palese che, in ragione della mancanza del requisito minimo della congiunzione materiale al ricorso della procura non v’è alcuna certezza che sia stata conferita prima della sua notificazione, esigendo quel requisito che l’unione necessariamente risultasse prima della richiesta di notificazione, che, invece, nella specie, segue il contenuto del ricorso.

Tanto si osserva a prescindere dalla mancanza dell’unione della procura de qua al ricorso seguito dalle relate di notificazione.

Unione che, del resto, concernendo appunto le relate, sarebbe stata irrilevante in quanto non si sarebbe trattato di unione al ricorso ma alle relate.

Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile.

2. Si deve aggiungere che non si potrebbe far luogo ad un ordine di rinnovazione della procura ai sensi del novellato (dalla L. n. 69 del 2009) art. 182 c.p.c., atteso che l’applicazione di detta norma (già ritenuta incompatibile con il processo di cassazione a proposito di una questione di carenza di potere rappresentativo di un minore: Cass. n. 20016 del 2916) non è compatibile con la disciplina del conferimento della procura per il giudizio di cassazione, che con il disposto dell’art. 365 c.p.c., considera l’esistenza della procura speciale e, dunque, di una procura speciale valida, come un requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione, siccome conferma anche dell’art. 366 c.p.c., n. 5, il quale, esigendo che il ricorso indici.; la procura, palesa che essa deve esistere prima del ricorso, così contraddicendo l’idea che possa formarsi dopo (salvo il caso di una sostituzione del difensore originario).

La previsione a pena di inammissibilità ricollegata alla proposizione del ricorso, d’altro canto, comportando che il relativo requisito debba sussistere al momento di detta proposizione, impedisce la configurabilità del potere di rinnovazione, che in generale concerne la categoria della nullità e non riguarda quella speciale della inammissibilità.

3. L’unico motivo di ricorso, con cui si denuncia “violazione o falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3)”, peraltro si sarebbe dovuto ritenere inammissibile, in quanto non contiene alcuna articolazione nè della violazione del paradigma della norma dell’art. 2051, nè di una sua falsa applicazione nemmeno sotto il profilo del c.d. vizio di sussunzione, ma muove, prima di evocare giurisprudenza di questa Corte sull’esegesi di essa, dall’espressa prospettazione che la ricostruzione degli elementi di fatto relativi al modo di essere delle scale su cui avvenne la caduta e concernenti le modalità di quest’ultima non sarebbero state quelle indicate dalla sentenza impugnata, ma altre.

Sicchè, la vera sostanza del motivo è quella di sollecitare non già un immediato scrutinio dell’applicazione dell’art. 2051 c.c., bensì un preliminare scrutinio della correttezza della ricostruzione della vicenda in fatto, per poi solo gradatamente fare emergere la violazione dell’art. 2051. Un simile scrutinio preliminare, che rappresenta la vera sostanza del motivo non è ascrivibile ad alcuno dei motivi di ricorso per cassazione indicata: nel paradigma dell’art. 360 c.p.c. e si colloca al di fuori dei limiti in cui la motivazione sulla ricostruzione del fatto è stata confinata dell’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5, secondo le Sezioni Unite della Corte (Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014).

Nè sussiste nell’articolazione del motivo la situazione ipotizzata da Cass. n. 11892 del 2016 nel paragrafo 4.5. della motivazione, essendo la ricostruzione del fatto prospettata dalla ricorrente enunciata solo come mera alternativa a quella della sentenza impugnata e dovendosi, inoltre, anche considerare che le risultanze istruttorie che vengono considerate per enunciarla difettano dell’indicazione specifica di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.

4. Il ricorso è, conclusivamente, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza a favore di entrambe le parti resistenti e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate a favore di ognuna delle parti resistenti in Euro mille, oltre Euro duecento per esborsi, le spese generali al 15% e gli accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 20 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2018

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