Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12549 del 17/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 17/06/2016), n.12549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. GUIDO Federico – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10046-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.P. PARTE INSERITA A SEGUITO C/RICORSO, Z.G.

DECEDUTO A (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA

VIA FEDERICO CONFALONIERI 1 presso lo studio dell’avvocato Siviglia

Giuseppe Piero, rappresentati e difesi dall’avvocato SAMMARTINO

SALVATORE, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 25/2008 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,

depositata il 10/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PISANA CARLO MARIA, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso e deposita cartolina verde;

udito per il controricorrente l’Avvocato SAMMARTINO SALVATORE, che

ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO LUIGI, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di una indagine penale, eseguita su delega della Procura della Repubblica, la Guardia di Finanza redigeva processo verbale di constatazione a carico di Z.G., verbale che, su autorizzazione della stessa Procura, veniva inviato all’Agenzia delle Entrate.

Quest’ultima utilizzava dunque gli esiti della suddetta indagine per effettuare verifiche sui conti correnti, riscontrando movimentazioni non corrispondenti alla dichiarazione dei redditi, ed era dunque indotta a ritenere la realizzazione di ricavi non dichiarati, sui quali rideterminava le imposte.

Il contribuente contestava la legittimità dell’accertamento, assumendone la nullità. In particolare sosteneva che all’avviso di accertamento notificatogli non era allegata l’autorizzazione che il Procuratore della Repubblica aveva concesso per l’utilizzo ai fini fiscali dei dati raccolti in sede di indagine penale.

Il motivo trovava accoglimento sia in primo che in secondo grado.

Ricorre l’Agenzia proponendo due motivi di ricorso a contestazione del principio affermato dalla sentenza impugnata.

Resiste con controricorso il contribuente, che ha depositato anche memoria aggiuntiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo l’Agenzia denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 33 e 42.

La decisione impugnata ha ritenuto di dovere applicare alla fattispecie il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, il quale impone che all’avviso di accertamento debbano essere allegati gli atti non conosciuti prima dal contribuente, oppure che il loro contenuto sia trasfuso nell’avviso.

La norma, quando l’avviso è stato notificato al contribuente, era entrata in vigore da due anni, e dunque si applica a quell’atto.

Sulla base di tale norma, la decisione impugnata ha ritenuto la nullità dell’avviso di accertamento, proprio perchè non conteneva alcun riferimento alla autorizzazione in parola, che non era neanche allegata.

Per conto, l’Agenzia ritiene che gli artt. 33 e 42 non si riferiscono all’autorizzazione in questione. L’autorizzazione del Procuratore della Repubblica a che la polizia tributaria trasmetta gli esiti della indagine al Fisco, secondo la ricorrente, non è atto la cui mancata allegazione o la cui mancata conoscenza da parte del contribuente, possa comportare la nullità dell’avviso di accertamento. Nè l’art. 42 comporta tale conseguenza.

Il motivo è fondato.

Infatti, è principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, richiesta dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 63, comma 1, per la trasmissione, agli Uffici delle imposte, dei documenti, dati e notizie acquisiti dalla Guardia di finanza nell’ambito di un procedimento penale, è posta a tutela della riservatezza delle indagini penali, e non dei soggetti coinvolti nel procedimento medesimo, o di terzi. Ne discende che la sua mancanza, se può avere riflessi anche disciplinari a carico del trasgressore, non tocca l’efficacia probatoria dei dati trasmessi, nè implica l’invalidità dell’atto impositivo adottato sulla scorta degli stessi.

L’autorizzazione in parola è stata, infatti, introdotta per realizzare una maggiore tutela degli interessi protetti dal segreto istruttorio (C. Cost. 51/92), piuttosto che per filtrare ulteriormente l’acquisizione di elementi significativi a fini fiscali (Cass. 15049/2014; Cass. 11203/07; Cass. 27947/09; 27149/11).

A maggior ragione non può avere influenza sulla validità dell’atto di accertamento la mancata allegazione di tale autorizzazione all’atto impositivo. Autorizzazione che, risulta pacifico, c’è stata effettivamente, ma di cui si contesta solamente non essere stata allegata all’avviso di accertamento.

2. – Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7.

La decisione impugnata, infatti, ha ritenuto che, anche a cagione della omessa allegazione, la mancata conoscenza dell’autorizzazione violava l’art. 7 dello Statuto del contribuente.

Sostiene, per contro, l’Agenzia che la norma citata non può essere invocata nella fattispecie, in quanto la sua funzione è quella di rendere comprensibile al contribuente la pretesa tributaria, ed in quanto tale non richiede l’allegazione dell’autorizzazione in questione.

Il motivo è fondato.

Per quanto affermato prima, l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica che consente alla polizia tributaria di trasmettere al Fisco l’esito delle indagini penali, non è di per sè, un atto utile all’accertamento fiscale, ma serve solo a salvaguardare gli interessi protetti dal segreto istruttorio. Come tale non rientra tra gli atti che il contribuente deve conoscere a sua tutela (art. 7 dello Statuto).

Come affermato da questa Corte l’obbligo di allegazione all’atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, (cosiddetto Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto. (Cass. n. 13105 del 2012; Cass. 25371 del 2008).

Si comprende dunque come l’autorizzazione a trasmettere l’esito delle indagini sia del tutto estranea a tale finalità, poichè si tratta di atto non necessario a sostenere le ragioni della pretesa fiscale.

Si tratta invero di un atto che autorizza la trasmissione di notizie al Fisco, consentendogli di agire in accertamento.

3.- La decisione va dunque cassata, con affermazione del principio di diritto per cui l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, a che vengano trasmessi al Fisco atti di indagine penale non va allegata all’avviso di accertamento a pena di nullità, e, trattandosi di atto che non serve a rendere conoscibili le ragioni della pretesa tributaria, la sua mancata conoscenza da parte del contribuente non viola l’art. 7 dello Statuto del contribuente.

La cassazione con rinvio non è impedita dalla circostanza che l’Agenzia non ha impugnato il “capo” di sentenza nel quale si è ritenuto nullo l’avviso con l’argomento che il Fisco avrebbe utilizzato a carico del contribuente accertamenti fatti sui conti dei familiari.

Fermo restando dunque che tale aspetto dell’accertamento (illegittima attribuzione di reddito al contribuente sulla base di accertamenti fatti su conti dei familiari) è diventato definitivo, il relativo capo di sentenza non ha autonomia tale da reggere da solo la decisione. L’illegittimo utilizzo di accertamenti fatti ai familiari non è ratio da sola sufficiente a giustificare l’annullamento dell’avviso, nella economia della sentenza impugnata, che fa leva sulle complessive irregolarità denunciate dal contribuente.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA