Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12549 del 17/06/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 12549 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FEDERICO GUIDO

SENTENZA

sul ricorso 26031 – 2009 proposto da:
EDIL DUE SP SRL in persona dell’Amministratore Unico
e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo
studio dell’avvocato FABRIZIO CIPOLLARO, che lo
rappresenta e difende giusta delega a Margine;
– ricorrente –

2015

contro

1047

GERIT EQUITALIA;
– intimato non chè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona

del Direttore pro

Data pubblicazione: 17/06/2015

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

resistente con atto di costituzione

avverso la sentenza n. 257/2008 della COMM.TRIB.REG.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/03/2015 dal Consigliere Dott. GUIDO
FEDERICO;
udito per il ricorrente l’Avvocato CIPOLLARO che si
riporta agli scritti difensivi e ne chiede
raccoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato MARCHINI che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

di ROMA, depositata il 21/10/2008;

L
,

,

Svolgimento del processo
La Edil Due SP srl ha impugnato la cartella di pagamento emessa a suo carico per il pagamento di
maggiori imposte Iva, Irpeg ed kap, relative all’anno 2001.
La CTR della Campania, confermando la sentenza di primo grado, ha escluso che la mancata

impugnata, emessa prima dell’1.6.2008.
La CTR, in particolare, affermava che il legislatore , con la L.31/08 di conversione del Dl 248/07,
all’art. 36 comma 4 ter, aveva disposto che la nullità della cartella derivante dalla mancata
sottoscrizione del responsabile del procedimento non aveva effetto retroattivo, sanzionando le sole
cartelle successive al 1.6.2008.
La contribuénte propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.
L’Agenzia delle Entrate si è co’stituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.
La contribuente ha altresì depositato memoria ex art. 378 cpc.
Motivi della decisione
Con l’ unico motivo di ricorso la contribuente denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. i
L.212/00 e 21 octies comma 1 L.24111990 in relazione all’art. 360 n.3) cpc, lamentando che la CTR
abbia ritenuto legittima la cartella esattoriale nonostante la mancata indicazione del responsabile del
procedimento, obbligo tassativo e dunque inderogabile, imposto dalla legge al fine di assicurare la
trasparenza dell’attività amministrativa e la piena informazione del cittadino, in conformità
all’art.97 Cost.
La ricorrente deduce inoltre che la L.31/08, nel comminare la nullità per le cartelle emesse
successivamente all’1.6.2008, ha innovato la preesitente disciplina, che prevedeva la sanzione di
annulabilità dell’atto.
Secondo la prospettazione della ricorrente, dunque, alla cartella in esame sarebbe applicabile la
sanzione dell’annullabilità, ai sensi dell’art. 21 octies comma 1 L.241/1990, come riconosciuto dalla
1

indicazione del responsabile del procedimento abbia determinato l’annullamento della cartella

,
.-

_.

‘ Corte costituzionale, con l’ordinanza 377 del 2007, che ha affermato l’applicabilità ai procedimenti
tributari della legge generale sul procedimento aministrativo.
La censura è destituita di fondamento.
E’ pacifico che al caso di specie non può applicarsi l’art. 36 comma 4 ter L.31/2008, che ha
sanzionato con la nullità l’omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a
ruolo, solo in relazione alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a
decorrere dall’1.6.2008.
L’art. 7 L.212/00, inoltre, pur qualificando come tassativo l’obbligo di indicazione del responsabile
del procedimento per gli atti dell’Amministrazione finanziaria e dei concessionari, non precisa in
alcun modo la sanzione derivante dalla sua violazione, come rilevato dalla Corte costituzionale con
la sentenza n.58/2009 ( e come ribadito dalla successive ordinanze nn. 221 e 291 del 2009).
Occorre dunque far riferimento, come del resto invocato in via principale dalla stessa ricorrente, ai
,

principi generali in materia di annullabilità degli atti amministrativi , ed in particolare alla
disposizione dell’ari 21 octies L.241/1990 ( introdotto con l’art. 14 comma 1 L. 15/2005).
Orbene, come già affermato da questa Corte, con arresto cui intende darsi senz’altro continuità non
ravvisando ragioni per discosatersene, sulla base dei principi generali in materia di annullamento
dell’atto amministrativo deve escludersi che il denunziato vizio possa comportare la caducazione
della cartella esattoriale (Cass. 4516/2012).
L’art. 21-octies L.241/1990, infatti, dopo aver ribadito al comma 1 che il provvedimento
amministrativo è annullabile se adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da
incompetenza, dispone al comma 2 che “non è annulabile il provvedimento adottato in violazione
di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del

provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da
quello in concreto adottato.”
Tale disposizione, che limita la generale previsione di cui al comma 1, deve rienersi applicabile al
caso di specie, avente ad oggetto la cartella esattoriale.
2

;

Ai sensi dell’art. 25 Dpr 600/73, infatti, la cartella esattoriale ha contenuto certamente vincolato.
Essa costituisce, infatti, il documento di riscossione degli importi contenuti nei “ruoli”, da
predisporre secondo il modello approvato dal Ministero delle finanze, e deve contenere
l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal “ruolo” e l’avvertimento che, in mancanza , si
procederà ad esecuzione forzata.
Del pari contenuto vincolato hanno le altre voci, di carattere accessorio, della cartella di pagamento,
quali interessi e compensi del concessionario, determinati sulla base della legge sulla riscossione.
Va altresì escluso che l’annullabilità della cartella discenda dalla disposizione dell’art. 7 L.212/00,
che, come già evidenziato, costituisce norma priva di sanzione.
La Corte costituzionale, nella già menzionata sentenza n.58/2009, ha in particolare escluso che la
portata innovativa dell’art. 36 comma 4-ter legge cit. violi gli artt. 3, 23, 24, 97 e 111 Cost.,
escludendo che anteriormente a tale disposizione la nullità per violazione dell’art. 7 comma 2
potesse farsi discendere dai principi di cui all’art. 97 Cost. o quelli del diritto tributario o dell’azione
amministrativa.
Deve dunque ribadirsi, dando continuità a quanto già affermato da questa Corte (Cass.
n.4516/2012), che l’invalidità della cartella per violazione delle disposizioni dell’art. 7 L.212/00, e
segnatamente per la mancata indicazione del responsabile del procedimento, può unicamente farsi
valere per le cartelle successive alla data del 1.6.2008, ai sensi dell’art. 36 comma 4-ter L.31/1998.
Per le cartelle anteriormente emesse, quale quella in esame, la violazione di detto obbligo non
comporta, invece, alcuna invalidità, non potendo tale sanzione farsi discendere dai principi generali
dell’ordinamento tributario , né dell’azione amministrativa in generale.
Il ricorso va dunque respinto e, considerato che il menzionato indirizzo interpretativo di questa
Corte si è affermato in data’ successiva alla proposizione del ricorso , appaiono sussistenti i
presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
3

e

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Cos i deciso in Roma il 12.3.2015

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