Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12549 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. II, 12/05/2021, (ud. 22/09/2020, dep. 12/05/2021), n.12549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22016/2019 proposto da:

S.D., domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 239, presso

lo studio dell’avvocato VALENTINA VALERI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIACOMO CAINARCA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 7/6/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il decreto impugnato il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso presentato D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, da S.D., cittadino della (OMISSIS), volto al riconoscimento della protezione internazionale nella forma dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ovvero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie o del diritto di asilo, confermando, pertanto, il provvedimento di diniego della commissione territoriale.

Il tribunale ha, inoltre, ricordato la vicenda personale del ricorrente, secondo il racconto svolto da quest’ultimo; il richiedente ha infatti narrato: i) di essere nato e cresciuto a (OMISSIS), di appartenere al gruppo etnico (OMISSIS) e di professare la religione musulmana; ii) di essere rimasto orfano prima della madre nel (OMISSIS) e poi del padre nel (OMISSIS) e che a causa delle difficoltà economiche seguite alla morte del padre non aveva potuto terminare il proprio ciclo di studi; iii) che recatosi dalla seconda moglie del padre a reclamare la sua quota di eredità paterna, un fratello di quest’ultima lo aveva denunciato, sul presupposto che avesse inteso fare del male alla matrigna; iv) che aveva quindi lasciato il paese recandosi prima in Nigeria e poi in Libia, temendo di avere delle ripercussioni negative dalla denuncia presentata.

Il tribunale ha dunque ritenuto che: a) il narrato del ricorrente, anche a voler essere reputato attendibile, non denotava la ricorrenza dei presupposti per i riconoscimento dello status di rifugiato; b) il ricorrente non aveva lasciato il proprio paese d’origine per ragioni di natura persecutoria, atteso che anche a voler ritenere che la denuncia fosse provenuta da un soggetto appartenente alla polizia locale, lo stesso ricorrente non era privo di tutela, essendo stato affidato alla famiglia paterna, la quale lo avrebbe potuto difendere anche da false accuse; c) non ricorrevano i presupposti applicativi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, considerata l’assenza di una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata nel Paese di origine (come attestato dalle fonti di conoscenza internazionale richiamate a pag. 8 e ss.); d) non poteva essere accolta la domanda di protezione umanitaria, in quanto il ricorrente aveva evidenziato delle vicissitudini familiari che però non assumevano rilievo ai fini in esame; e) che anche la documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa e formativa in Italia durante il periodo di accoglienza non era indicativa di un effettivo radicamento in Italia, atteso che la sola attività lavorativa svolta non confermava l’effettivo inserimento sociale in Italia.

Il decreto in esame è stato impugnato da S.D. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese in questa fase.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, in relazione alla mancata audizione del ricorrente.

Il motivo di ricorso è infondato.

Sul punto giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di indisponibilità della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, salvo che il richiedente non abbia dichiarato di non volersi avvalere del supporto contenente la registrazione del colloquio (Sez. 6-1, Ordinanza n. 14148 del 23/05/2019). Ne consegue che la mancanza di videoregistrazione determina l’obbligo della fissazione della udienza di comparizione delle parti e non già quello dell’audizione del richiedente.

Peraltro non sussiste l’obbligo di audizione del richiedente ove non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (come appunto riscontrabile nella vicenda in esame), ovvero il giudice non ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente, ovvero ove quest’ultimo non precisi gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i chiarimenti.

La lettura del motivi si risolve nell’apodittica affermazione che dovesse essere necessariamente disposta l’audizione del ricorrente, senza però peritarsi di chiarire quali puntuali ragioni avrebbe potuto addurre al fine di contestare la puntuale valutazione del giudice di merito che ha altresì escluso che i fatti addotti potessero rientrare nell’ambito di applicazione della protezione sussidiaria ovvero umanitaria.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 10 Cost., comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5.

Si evidenzia che ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria il Tribunale non ha puntualmente analizzato la situazione personale del ricorrente, anche in relazione alla richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione al diniego della richiesta protezione sussidiaria.

Tali motivi di ricorso sono inammissibili.

Risulta utile ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6. Ne consegue che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all’esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione (cfr., tra le altre, Sez. 6-1, Ordinanza n. 10686 del 26/06/2012; Sez. 6-1, Ordinanza n. 16362 del 04/08/2016).

Ciò posto, non è dunque prospettabile l’invocata tutela umanitaria sotto l’egida formale del vizio di violazione del parametro normativo costituzionale sopra ricordato.

Nel resto, la doglianza si compone di censure generiche che, peraltro, non intercettano la ratio decidendi sottesa al diniego della invocata protezione umanitaria, e cioè la non sussistenza di una condizione di effettiva integrazione del contesto sociale italiano.

In tal senso il giudice di merito ha adeguatamente sottolineato come il ricorrente avesse fruito solo di due contratti di lavoro a tempo determinato, percependo un reddito inferiore a quello previsto per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, senza peraltro allegare alcuna circostanza particolare tale da denotare un effettivo inserimento sociale, personale o familiare in Italia. Il terzo motivo – articolato in relazione al diniego della reclamata protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c – è inammissibile perchè volto a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione delle fonti informative per accreditare, in questo giudizio di legittimità, un diverso apprezzamento della situazione di pericolosità interna della Guinea Conakry, giudizio quest’ultimo inibito alla corte di legittimità ed invece rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici del merito, la cui motivazione è stata articolata – sul punto qui in discussione – in modo adeguato e scevro da criticità argomentative, avendo specificato che nel paese di provenienza del ricorrente non si assiste ad un conflitto armato generalizzato, tale da integrare il pericolo di danno protetto dalla norma sopra ricordata.

Ne consegue il rigetto del ricorso, senza doversi però provvedere per le spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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