Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12548 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/05/2010, (ud. 23/04/2010, dep. 21/05/2010), n.12548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.E., quale amministratore di sostegno di M.I.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 24-D, presso lo

studio dell’avvocato PULIATTI PLACIDO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DELUIGI ANGELA, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente pro tempore e legale rappresentante, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, PULLI CLEMENTINA, PREDEN SERGIO, VALENTE NICOLA, giusta

procura speciale in calce al ricorso notificato;

– resistente –

contro

MINISTERO INTERNO, MINISTERO ECONOMIA FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7089/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

26/10/07, depositata il 20/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. D’AGOSTINO Giancarlo;

udito l’Avvocato De Luigi Angela, difensore della ricorrente che si

riporta ai motivi;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 24.4.1998 M.I. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Velletri i Ministeri dell’Economia e dell’Interno e l’Inps e chiedeva accertarsi il suo diritto all’indennita’ di accompagnamento dalla domanda amministrativa (17.5.1988). Il Tribunale, disposta una CTU, condannava l’Inps al pagamento della prestazione richiesta a decorrere dal 1 gennaio 1992. A seguito di impugnazione dell’interessata, la Corte di appello di Roma, disposto il rinnovo della CTU, con sentenza depositata il 20.8.2008, dichiarava il diritto dell’appellante all’indennita’ di accompagnamento a decorrere dal 17.5.1988.

Avverso detta sentenza G.E., n.q. di amministratore di sostegno di M.I., ha proposto ricorso per Cassazione con un motivo con il quale, denunciando violazione dell’art. 1224 c.c. e dell’art. 429 c.p.c., ha lamentato che il giudice di appello ha respinto la domanda con la quale l’appellante aveva chiesto la condanna dell’Inps alla rivalutazione monetari sui ratei arretrati.

L’Inps ha depositato procura. Il Ministero dell’Economia ed il Ministero dell’Interno, non si sono costituiti.

La domanda e’ parzialmente fondata sulla scorta della giurisprudenza di legittimita’ secondo cui l’inadempimento di ciascun rateo della prestazione assistenziale determina il diritto al relativo risarcimento di mora sulla base della legislazione vigente al momento della sua maturazione, per cui, nel caso in cui l’inadempimento si verifichi con riguardo ai ratei maturati dopo il 1 gennaio 1992, deve applicarsi la norma di cui alla L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6 (divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione) mentre detta disciplina non si applica ai ratei maturati prima del suddetto termine la cui mora si protragga oltre il 31.12.1991 (vedi tra le tante Cass. n. 7833/2003).

Il ricorso pertanto deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata ad altro giudice, che si designa nella stessa Corte di Appello di Roma in diversa composizione, che si atterra’ al principio di diritto sopra enunciato e provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

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