Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12548 del 17/06/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 12548 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FEDERICO GUIDO

SENTENZA

sul ricorso 25890-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2015
1046

TLC TECHNOLOGY LEATHER AND CHEMICALS DI PIERRO
ANTONIO SAS in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALLE
SCRIVIA 8 INT.12

– SCALA B, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA COLAMARCO, rappresentato e

Data pubblicazione: 17/06/2015

difeso dagli avvocati CONCETTA GAMBINO, FABRIZIO
GRANATA giusta delega a margine;
controrícorrente

avverso la sentenza n. 200/2008 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/03/2015 dal Consigliere Dott. GUIDO
FEDERICO;
udito per il ricorrente l’Avvocato MARCHINI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

02/10/2008;

Svolgimento del processo

O.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza
della CTR della Campania con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, veniva annullato
l’ avviso di accertamento a carico della TLC Technology Leather and Chemical sas, di Pierro
Antonio.

l’illegittimità dell’accertamento in quanto i maggiori ricavi della contribuente risultavano
determinati, ai sensi dell’art. 39 Dpr 600/73, sulla base della media aritmetica semplice, e cioè in
forza di una presunzione semplice priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti
dall’art. 2729 c.c.
Il contribuente ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Il primo motivo di ricorso, col quale si deduce violazione dell’art. 14 D.Lgs. n. 546 del 1992 per
difetto di integrità del contraddittorio, è fondato.
Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato (v. per tutte S.U. n. 14815 del 2008) che l’unitarietà
dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di
persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la
conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso
tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda
inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni
personali, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la
controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi.
Ne consegue che il ricorso proposto, come nella specie, soltanto dalla società impone l’integrazione
del contraddittorio nei confronti dei soci, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di
riunione ai sensi del successivo art 29) ed il processo celebrato senza la partecipazione di tutti i
1

La CTR della Campania, in particolare, all’esito della disposta C’TU contabile, affermava

litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento,
anche di ufficio.
Va quindi affermata la nullità della sentenza impugnata e dell’intero processo per violazione del
principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., con conseguente assorbimento dei restanti motivi di
ricorso.

integrazione del contraddittorio non avrebbe determinato alcuna lesione del diritto di difesa delle
parti.
Ha però del tutto omesso di indicare i riferimenti ( avuto riguardo, quanto meno, alle generalità di
tutti i soci ed alle vicende processuali delle eventuali impugnazioni da costoro proposte) che
consentano di ritenere sussistenti i presupposti per l’applicazione del principio di diritto espresso da
questa Corte nella sentenza n.383012010 (e seguito da numerose altre pronunce), secondo il quale in
presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del
reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a
ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione
di tutti i litisconsorti necessari in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la
riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla consapevole772 di ciascuna parte
processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle
difese processuali svolte dalle stesse risulta caratteriz72ta da:
1) identità oggettiva, quanto a “causa petendi ” dei ricorsi introduttivi;
2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di
accertamento, costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni delle dichiarazioni
sia della società che di tutti i soci e, quindi, identità di difese;
3) trattazione sostanzialmente unitaria dei processi innanzi ad entrambi i giudici di merito;
4) procedimento decisionale unitario ed identità sostanziale delle decisioni adottate da tali
giudici.
2

La contribuente, nel controricorso, ha genericamente dedotto che nel caso di specie la mancata

Orbene nessuno di tali elementi è stato dedotto dalla contribuente, né risultano dall’esame del
ricorso e del controricorso.

A

In assenza di essi non può dunque ritenersi che le esigenze di tutela dell’integrità del contraddittorio
siano state, sul piano sostanziale, rispettate.

c.p.c., comma 3.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese dell’intero processo, considerato che
l’orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte sopra richiamato si è affermato successivamente
alla proposizione del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso.
Dichiara assorbito l’altro.
Cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale di Avellino.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Roma 12.3.2015
L’Estensor
Do

uid Federico

Il Presidente
dott. Aurei’ Cappabianca

La sentenza dev’essere pertanto cassata con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 383

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