Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12548 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. II, 12/05/2021, (ud. 22/09/2020, dep. 12/05/2021), n.12548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24225/2019 proposto da:

B.A., (alias B.A.), domiciliato in ROMA VIALE REGINA

MARGHERITA 239, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA VALERI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIACOMO CAINARCA, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), domiciliato in ROMA alla VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 27/6/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il decreto impugnato il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso presentato ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, da B.A., cittadino (OMISSIS), volto al riconoscimento della protezione internazionale nella forma dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ovvero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie o del diritto di asilo, confermando, pertanto, il provvedimento di diniego della commissione territoriale.

Il tribunale ha, inoltre, ricordato la vicenda personale del ricorrente, secondo il racconto svolto da quest’ultimo; il richiedente ha infatti narrato: i) di essere vissuto a (OMISSIS); ii) di essere rimasto orfano di entrambi i genitori in tenera età, venendo quindi cresciuto da una zia con la quale non aveva un buon rapporto; iii) che aveva dovuto lavorare sin da piccolo, senza poter frequentare la scuola e che recatosi a (OMISSIS) per lavorare, non avendo trovato una collocazione soddisfacente, era emigrato dapprima in Gambia e poi in Libia, da dove, dopo aver subito un periodo di sfruttamento e di segregazione ad opera di cittadini libici, era poi giunto in Italia a bordo di un gommone.

Il tribunale dopo aver proceduto ad audizione personale del ricorrente, tramite un GOP delegato, ha dunque ritenuto che: a) il narrato del ricorrente, anche a voler essere reputato attendibile, non denotava la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato; b) il ricorrente non aveva lasciato il proprio paese d’origine per ragioni di natura persecutoria; c) non ricorrevano i presupposti applicativi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, considerata l’assenza di una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata nel Paese di origine (come attestato dalle fonti di conoscenza internazionale richiamate a pag. 8 e ss.); d) non poteva essere accolta la domanda di protezione umanitaria, in quanto il ricorrente aveva evidenziato delle vicissitudini familiari che però non assumevano rilievo ai fini in esame; e) che anche la documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa e formativa in Italia durante il periodo di accoglienza non era indicativa di un effettivo radicamento in Italia, atteso che la retribuzione percepita non gli avrebbe garantito un’autonoma esistenza dignitosa in Italia, laddove gli attestati professionali conseguiti avrebbero di converso permesso un agevole reinserimento socio lavorativo nel suo Paese d’origine.

Il decreto in esame è stato impugnato da B.A. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’amministrazione intimata ha resistito ai soli fini dell’eventuale discussione orale.

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 10 Cost., comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5.

Si evidenzia che ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria il Tribunale ha fatto esclusivo riferimento alla retribuzione, tralasciando di valutare altri elementi che invece depongono a favore del ricorrente.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione al diniego della richiesta di protezione sussidiaria.

Il ricorso va rigettato.

Risulta utile ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6. Ne consegue che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all’esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione (cfr., tra le altre, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 10686 del 26/06/2012; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16362 del 04/08/2016).

Ciò posto, non è dunque prospettabile l’invocata tutela umanitaria sotto l’egida formale del vizio di violazione del parametro normativo costituzionale sopra ricordato.

Nel resto, la doglianza si compone di censure generiche che, peraltro, non intercettano la ratio decidendi sottesa al diniego dell’invocata protezione umanitaria, e cioè la non sussistenza di una condizione di effettiva integrazione del contesto sociale italiano.

Il giudice di merito ha proceduto alla valutazione comparativa sollecitata dalla norma ed ha evidenziato che, a fronte di un quadro complessivo del paese di provenienza che non evidenziava una situazione di generalizzata violazione dei diritti fondamentali, il ricorrente aveva sì perseguito una importante qualificazione professionale aggiungendo però che la stessa avrebbe potuto essere messa a frutto anche in caso di ritorno nel paese di origine (rilevando altresì che lo stesso allo stato era stato assunto in forza di un contratto stagionale per sole due ore giornaliere e con una retribuzione non idonea a garantirgli un’autonoma esistenza dignitosa in Italia).

Il secondo motivo – articolato in relazione al diniego della reclamata protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c – è inammissibile perchè volto a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione delle fonti informative per accreditare, in questo giudizio di legittimità, un diverso apprezzamento della situazione di pericolosità interna del Senegal, giudizio quest’ultimo inibito alla corte di legittimità ed invece rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici del merito, la cui motivazione è stata articolata – sul punto qui in discussione – in modo adeguato e scevro da criticità argomentative, avendo specificato che nel paese di provenienza del ricorrente non si assiste ad un conflitto armato generalizzato, tale da integrare il pericolo di danno protetto dalla norma sopra ricordata.

Ne consegue il rigetto del ricorso, senza doversi però provvedere per le spese, avendo il Ministero resistito solo ai fini di un’eventuale discussione orale, e dandosi atto, altresì, in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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