Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12548 del 09/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 09/06/2011, (ud. 22/02/2011, dep. 09/06/2011), n.12548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. RAITA 10

– STUDIO AVV. TOMMASO BERARDI, presso lo studio dell’avvocato SIMONA

NAPOLITANO, rappresentato e difeso dall’avvocato COLUCCI MICHELE,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e FAVATA EMILIA,

che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1922/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 12/05/2009 r.g.n. 2288/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato COLUCCI MICHELE;

udito l’Avvocato RAFFAELA FABBI per delega EMILIA FAVATA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per: in via principale

inammissibilità e in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 5/5 – 12/5/09 la Corte d’Appello di Bari accolse l’appello proposto dall’inail avverso la sentenza del 2/2/05 del giudice del lavoro del Tribunale di Foggia, con la quale era stato condannato ad erogare a B.S. una rendita correlata ad un grado di inabilità del 30% conseguente a malattia professionale, e per l’effetto, accertata la fondatezza della eccepita prescrizione triennale di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, riformò la sentenza impugnata e rigettò la domanda, con compensazione integrale delle spese del doppio grado del giudizio.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso B.S., il quale affida l’impugnazione ad un unico motivo di censura. Resiste con controricorso l’Inail.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un solo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 111 e 112 (art. 360 c.p.c., n. 3) per omesso esame di due documenti costituenti prova dell’interruzione della prescrizione. Per l’esatta comprensione della questione è bene precisare che il giudice d’appello rilevò la prescrizione “de qua” considerando come “dies a quo” della sua decorrenza il primo giorno successivo ai 150 giorni trascorsi dalla domanda amministrativa del 17/5/94 per l’esaurimento del procedimento amministrativo, tanto più che la domanda si basava su un certificato medico del 4/5/94 riproducente la stessa patologia che aveva consentito al ricorrente di ottenere in prime cure la rendita, per cui era ragionevole presumere che già a quell’epoca il lavoratore fosse consapevole dell’origine professionale della malattia. Il medesimo giudicante osservò, poi, che il primo atto utile ai fini interagivi era rappresentato dal ricorso giudiziale del 22/7/99, data in cui la prescrizione triennale era ormai abbondantemente maturata.

Invece, la difesa dell’odierno ricorrente sostiene che la Corte d’appello ha omesso del tutto di considerare altri due atti interruttivi della prescrizione: il primo atto del 2/2/98 (elencato al n. 6 dell’indice degli atti del fascicolo di primo grado) sarebbe costituito, secondo tale assunto, da un sollecito del Patronato, denominato precontenzioso legale, mentre il secondo atto (elencato al n. 7 del predetto indice), sarebbe rappresentato da un provvedimento amministrativo del 23/11/98 di rigetto del suddetto atto di precontenzioso.

Osserva la Corte che, anzitutto, non può non rilevarsi che entrambi i predetti atti recano una data che è, comunque, successiva alla scadenza del triennio decorrente dal 18/10/94 (primo giorno successivo alla scadenza dei 150 giorni decorrenti dalla domanda amministrativa del 17/5/94 alla quale ha fatto riferimento il giudice d’appello), per cui la lamentata mancanza di disamina dei predetti atti finisce per essere del tutto inconferente, nell’economia del motivo, ai fini della loro supposta efficacia interruttiva.

In ogni caso, pur essendo il motivo in esame prospettato sotto forma di vizio di violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3), non può non osservarsi che manca il quesito di diritto prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366-bis c.p.c. Si è, infatti, statuito ( Cass. Sez. lav. N. 4556 del 25/2/2009) che l’art. 366-bis cod. proc. civ., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa disposizione.

Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a “dicta” giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo “iter” argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione”. Il ricorso va dichiarato, pertanto, inammissibile.

Nulla va disposto in ordine alle spese di questo giudizio a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla L. n. 326 del 2003, atteso che il ricorso introduttivo fu depositato il 22/7/1999.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA