Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12547 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/05/2010, (ud. 23/04/2010, dep. 21/05/2010), n.12547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO 24-D, presso lo studio dell’avvocato PULIATTI PLACIDO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DELUIGI ANGELA, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in, persona del

Presidente pro tempore e legale rappresentante, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, giusta delega in calce

al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 8553/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

14/12/07, depositata il 24/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. D’AGOSTINO Giancarlo;

udito l’Avvocato Angela Deluigi, difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Roma con sentenza del 28.4.2004, accoglieva la domanda di M.V. e condannava l’Inps al pagamento dell’indennita’ di accompagnamento dal 1 aprile 2003, anziche’ dalla data della domanda amministrativa (27.6.1986). A seguito di impugnazione dell’interessata, la Corte di Appello di Roma, disposto il rinnovo della CTU, dichiarava il diritto dell’appellante alla indennita’ di accompagnamento a decorrere dal 1 luglio 1986 e condannava l’Inps al pagamento della relativa prestazione oltre interessi legali.

Avverso detta sentenza la sig.ra M. ha proposto ricorso per Cassazione con un motivo con il quale, denunciando violazione dell’art. 1224 c.c. e dell’art. 429 c.p.c., comma 3, lamenta che il giudice di appello ha condannato l’Inps al pagamento dei soli interessi legali sui ratei corrisposti in ritardo, senza il cumulo con la rivalutazione sui ratei precedenti il 31.12.1991.

L’Inps ha depositato procura.

Il ricorso e’ manifestamente fondato avuto riguardo alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’inadempimento di ciascun rateo della prestazione assistenziale determina il diritto al relativo risarcimento di mora sulla base della legislazione vigente al momento della sua maturazione, per cui, nel caso in cui l’inadempimento si verifichi con riguardo ai ratei maturati dopo il 1 gennaio 1992, deve applicarsi la norma di cui alla L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6 (divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione) mentre detta disciplina non si applica ai ratei maturati prima del suddetto termine la cui mora si protragga oltre il 31.12.1991 (vedi tra le tante Cass. n. 7833/2003).

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa per un nuovo esame alla stessa Corte di Appello di Roma, che si atterra’ al principio di diritto sopra enunciato e provvedera’ altresi’ alla liquidazione delle spese di questo giudizio.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

 

 

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