Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12547 del 17/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2016, (ud. 10/03/2016, dep. 17/06/2016), n.12547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11414-2013 proposto da:

PUBLIAMBIENTE SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 58, presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIA MOLINO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GIUSEPPE STANCANELLI, ANTONIO

STANCANELLI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

APOLLO 11 SRL IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO, COMUNE DI

FUCECCHIO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 75/2012 della COMM.TRIB.REG. della Toscana,

depositata il 13/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato STANGANELLI ANTONIO che ha

chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana respingeva l’appello proposto dalla società Publiambiente s.p.a., avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze che aveva accolto il ricorso avanzato dalla società contribuente indicata in epigrafe, impegnata nella lavorazione della pelle. Il contenzioso traeva origine dalla impugnazione da parte della medesima società di una fattura con la quale Publiambiente spa, in qualità di concessionario per l’accertamento e la riscossione della Tariffa igiene ambientale – Tia – aveva richiesto il pagamento a saldo del dovuto per l’anno 2007 e per il secondo acconto del 2008.

In primo grado i giudici, ribadita l’impugnabilità davanti alle Commissioni tributarie delle fatture emesse per il pagamento della Tia, avevano accolto il ricorso della società contribuente, dichiarando la nullità della fattura impugnata e disponendo che la liquidazione dell’importo dovuto fosse effettuata sulla minore superficie di mq. 197,09, nella quale si producevano rifiuti solidi urbani.

Con atto di appello Publiambiente s.p.a., dopo aver reiterato l’eccezione, disattesa dai primi giudici, secondo la quale la fattura Tia non ha natura di atto impositivo ma al più costituisce un avviso bonario di pagamento non impugnabile davanti al giudice tributario, nel merito chiedeva il rigetto del ricorso della contribuente e la conferma della somma richiesta a titolo di Tia con la fattura impugnata.

La CTR rigettava l’appello, osservando che il quantitativo di rifiuti speciali prodotti risultava nettamente superiore a quello previsto dal regolamento del Comune di Fucecchio e che pertanto la superficie relativa non era tassabile neppure nella percentuale del 20% della parte variabile della tariffa.

Per la cassazione di detta sentenza ricorre la società concessionaria Publiambiente s.p.a., sulla base di nove motivi di ricorso, mentre le parti intimate non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e terzo motivo (rispettivamente, sub A.1. e sub A.3.), che possono essere trattati congiuntamente concernendo questioni strettamente connesse, la ricorrente denuncia il vizio di omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto i giudici d’appello avrebbero insufficientemente motivato, sull’eccezione d’inammissibilità dei ricorsi in primo grado proposti dalle società contribuenti, in quanto rivolti avverso le fatture emesse dalla società concessionaria, atti non contemplati dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 del, nonchè avrebbero parimenti insufficientemente motivato sull’eccezione d’inammissibilità dei ricorsi per carenza dei presupposti idonei ad adire il giudice tributario.

La complessiva censura è priva di fondamento, in quanto, come precisato da questa Corte, “Gli atti con cui il gestore del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani richiede al contribuente quanto da lui dovuto a titolo di tariffa di igiene ambientale (T.I.A.), anche quando assumono la forma di fattura commerciale, non attenendo al corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma ad un’entrata sicuramente pubblicistica, hanno natura di atti amministrativi impositivi e debbono perciò rispondere ai requisiti sostanziali previsti dalla legge per tali atti, come del resto ha statuito anche la Corte costituzionale in sede di conferma della legittimità dell’appartenenza delle relative controversie alla giurisdizione tributaria (sentenza 24 luglio 2009 n. 238)” (Cass. 11157/2013). I giudici di appello hanno correttamente statuito sul punto con idonea motivazione, richiamandosi esaustivamente alla giurisprudenza di questa Corte e al principio enunciato dalla Corte costituzionale con la sentenza sopra richiamata.

Con il secondo motivo di ricorso (sub la società concessionaria denuncia omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione sull’eccezione d’inammissibilità dei ricorsi delle contribuenti per violazione del giudicato in ordine ai rapporti tributari dedotti in giudizio. A tale proposito, Publiambiente s.p.a. ha indicato nel ricorso (pag. 27) alcune sentenze della Commissione tributaria regionale della Toscana, asseritamente passate in giudicato.

La doglianza è inammissibile, in quanto priva di autosufficienza.

Infatti le sentenze asseritamente passate in giudicato, pur se indicate, non sono state riportate nel loro contenuto, nè allegate ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche al fine di provarne il passaggio in giudicato (Cass. 26174/2014). La censura è anche infondata, in quanto non risulta provata la sussistenza dei medesimi presupposti di fatto tra la fattispecie oggetto del presente giudizio e quelle esaminate nelle sentenze indicate dalla ricorrente (Cass. 20257/2015; 6953/2015).

Con il quarto motivo (sub. A.4.) si denuncia nullità della sentenza per contrasto tra dispositivo e motivazione, in quanto la Commissione tributaria regionale, pur avendo nel dispositivo rigettato integralmente l’appello avverso la sentenza di primo grado, che aveva stabilito l’esenzione totale dalla tariffa, sia per la parte fissa che per quella variabile, nella motivazione ha affermato che “la parte fissa della tariffa è comunque da pagare”, stabilendo invece l’esclusione totale solo per la parte variabile.

La censura è priva di fondamento. Nel contesto della ratio decidendi della sentenza di appello volta a “confermare la decisione di 1^ grado” e avuto riguardo al dispositivo di totale rigetto dell’appello, l’espressione “la parte fissa è comunque da pagare” non è riferita a qualunque tipo di rifiuto, anche non assimilato o pericoloso, ma va collegata avversativamente (“mentre…”) al successivo passaggio motivazionale concernente la parte variabile, nel senso che la parte fissa, quando ricorrono i presupposti per l’applicazione della Tia, è dovuta senza limitazioni quantitative, la parte variabile, con riferimento ai rifiuti non assimilabili agli urbani, è dovuta a seconda del quantitativo di rifiuti smaltiti, in quanto, ad avviso dei giudici di appello, per vedersi riconosciuto l’esonero dal pagamento della tassa nella parete variabile il contribuente deve provare che la quantità smaltita non sia superiore al limite massimo di 8,20 Kg/mq. E’ da escludere pertanto che i giudici di appello abbiano inteso sostenere, come dedotto dalla ricorrente, che la parte fissa della tassa sia comunque dovuta per qualsiasi tipo di rifiuto, compresi quelli pericolosi o non assimilati, e che di conseguenza sussista l’insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione denunciato dalla società Publiambiente.

2. Con il quinto motivo (sub B.1.) la ricorrente denuncia il vizio di omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione sull’eccezione di non proponibilità della questione relativa alla qualità pericolosa dei rifiuti speciali o della loro non assimilabilità ai rifiuti urbani, introdotta dalle ricorrenti in primo grado solo con memoria illustrativa e sulla quale il giudice di appello non si è pronunciato.

La censura è inammissibile perchè la questione è deducibile non come vizio di motivazione ma come omessa pronuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (Cass., Ord., 329/ 2016; Cass. 13482/2014). In ogni caso il vizio di motivazione è stato inammissibilmente prospettato in violazione del principio di autosufficienza, in quanto a suo fondamento non sono state riportati, nè indicati nè allegati il ricorso introduttivo del giudizio e la successiva memoria illustrativa.

Con il sesto motivo (sub B.2.) si denunciano “plurime violazioni di legge” in ordine alla erronea esclusione dalla cosiddetta “parte variabile” della tariffa dei locali adibiti alla lavorazione artigianale (c.d. sale di lavorazione) e vizio di omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione sulla eccepita errata e/o omessa considerazione del D.Lgs. n. 22 del /1997, artt. 7, 10 e 49, D.P.R. n. 158 del 1999 e della normativa regolamentare adottata dal Comune di Fucecchio.

Anche tale motivo è in primo luogo inammissibile, perchè la doglianza mira a sollevare censure in ordine all’accertamento di fatto, compiuto dai giudici di appello, sulla natura non assimilabile ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti nei processi di lavorazione.

Il motivo è comunque privo di fondamento, anche se va integrata la motivazione in diritto posta a base della sentenza di appello.

In tema di TARSU questa Corte ha già avuto occasione di chiarire con riguardo al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3, –

secondo cui “nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali” – che soltanto dovesse incombere all’impresa contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza ed alla delimitazione delle aree che producendo di regola rifiuti speciali non concorrevano alla quantificazione della complessiva superficie imponibile (Cass. 15083/2004; 4766/2004). Ora, come ancora questa Corte ha già avuto modo di dire, detta regola deve ritenersi applicabile anche alla Tia.

E ciò sia a causa della riconosciuta natura di mera variante TARSU della stessa Tia, della quale quest’ultima mantiene infatti identica natura tributaria (Corte cost. n. 64/2010; 300/2009; 238/2009; Cass. S.U. 5078/2016; 23114/2015; 25929/2011; 14903/2010). E sia principalmente perchè il D.Lgs. n. 22 cit., art. 49, commi 2, 3 e 14, – laddove stabilisce che “i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani… sono coperti dai Comuni mediante l’istituzione di una tariffa” e che “la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale”, salva l’applicazione sulla stessa di un “coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi” – chiaramente dispone l’assoggettamento a Tia dei soli rifiuti urbani e assimilati e salvo il diritto ad una riduzione della stessa in caso di produzione di rifiuti assimilati “smaltiti in proprio”. Cosicchè l’impugnata sentenza, dopo aver accertato che nelle superfici destinate alla lavorazione e al magazzino venivano prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani, a termini del regolamento del Comune di Fucecchio, perchè smaltiti in misura superiore al quantitativo massimo di 8,20 Kg/Mq, ha correttamente statuito che per le ridette superfici doveva escludersi l’applicazione della tariffa d’igiene ambientale anche nella ridotta misura percentuale del 20% della parte variabile della tariffa.

Il settimo motivo (sub B.2.3.), con il quale si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 7 e 49 e omessa considerazione degli artt. 13, 14, 15, 16 e 17 della Delib.

C.C. n. 24 del 2003 e della deliberazione G.M. n. 40 del 2006, rimane assorbito alla luce delle considerazioni svolte in ordine al rigetto del sesto motivo.

L’ottavo motivo (sub B.2.4.), con il quale si denuncia vizio di motivazione “sull’eccepita, errata e/o omessa considerazione della Delib. C.C. n. 25 del 2003, con riferimento all’asserita esclusione da tariffa dei locali produttivi” e il nono motivo (sub B.2.5.), con il quale si prospetta vizio di motivazione “sull’eccepita violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 10 e del D.P.R. n. 158 del 1999. Insussistenza del c.d. “divieto di doppia imposizione”, possono essere esaminati congiuntamente, in quanto comportano la valutazione di una medesima questione, e vanno dichiarati inammissibili.

Infatti, le doglianze propongono vizi di motivazione in ordine a mere questioni di diritto, mentre il vizio di motivazione, denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche, giacchè –

ove il giudice del merito abbia correttamente deciso le questioni di diritto sottoposte al suo esame, sia pure senza fornire alcuna motivazione o fornendo una motivazione inadeguata, illogica o contraddittoria – la Corte di Cassazione, nell’esercizio del potere correttivo attribuitole dall’art. 384 c.p.c., comma 2, deve limitarsi a sostituire, integrare o emendare la motivazione della sentenza impugnata (Cass. S.U. 2008/28054).

Inoltre l’ottavo motivo fa riferimento a varie disposizioni di una delibera comunale, senza riportarne integralmente il contenuto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Si osserva al riguardo che, qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l’esame di un regolamento o di una delibera comunali, è necessario – in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso – che il testo di detti atti sia interamente trascritto o allegato, non operando, con riguardo alle norme giuridiche secondarie (rispetto alle quali va tenuto distinto il caso delle fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale), il principio iura novit curia, e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti comunali (così come di quelli provinciali) tra i doveri del giudice, che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall’attività svolta dalle parti (Cass. 2006/18661; 2009/1893; 2014/1391).

Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del complessivo ricorso, ma nulla deve disporsi in ordine alle spese, non avendo la parte intimata svolto difese.

Ricorrono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del cit. D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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