Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12547 del 17/06/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 12547 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FEDERICO GUIDO

SENTENZA

sul ricorso 25852-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2015
1044

CACACE CORRADO;
– intimato avverso la sentenza n. 62/2008 della COMM.TRIB.REG.
di BARI, depositata il 21/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 17/06/2015

udienza del 12/03/2015 dal Consigliere Dott. GUIDO
FEDERICO;
udito per il ricorrente l’Avvocato MARCHINI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

raccoglimento del ricorso e in subordine nullità
della sentenza per violazione del litisconsorzio.

Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per

,9
Svolgimento del processo
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza

della CTR della Puglia con la quale, confermando la sentenza di primo grado, venivano annullati gli
avvisi di accertamento a carico del signor Corrado Cacace, il quale aveva rivestito la qualità di
socio accomandante della società Amanda sas di Succi Nicolò, fino al 20.5.2004.
La CTR della Puglia, in particolare, affermava l’illegittimità degli avvisi di accertamento in
conseguenza della mancata allegazione del processo verbale di constatazione, che di tali atti
formava parte integrante, onde il contribuente non era stato messo in condizione di conoscere gli
elementi da cui era scaturita la determinazione delle imposte dovute.
Evidenziava inoltre che al momento dell’accertamento il contribuente non rivestiva più la qualità di
socio e dunque solo dalla lettura del pvc, che era stato richiamato soltanto genericamente negli
avvisi di accertamento a suo carico, avrebbe potuto conoscere la motivazione degli stessi.
Il contribuente non ha resistito.
Motivi della decisione
Il primo motivo di ricorso, col quale si deduce violazione degli arti. 102 c.p.c. nonchè 62 comma I
D.Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 per difetto di integrità del contraddittorio,
è fondato.
Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato (v. per tutte S.U. n. 14815 del 2008) che l’unitarietà
dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di
persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la
conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso
tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda
inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni
personali, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la
controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi.
1

I

P

Ne consegue che il ricorso proposto, come nella specie, solo da uno dei soggetti interessati impone
l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, ai sensi dell’art. 14 digs. 546/92 (salva la
possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il processo celebrato senza la
partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e
grado del procedimento, anche di ufficio.

principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., con conseguente assorbimento dei restanti motivi di
ricorso.
La sentenza deve essere pertanto cassata con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 383
c.p.c., comma 3.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese dell’intero processo, considerato che
l’orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte sopra richiamato si è affermato successivamente
alla proposizione del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
Dichiara assorbiti gli altri motivi.
Cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale di Bari.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Roma 12.3.2015
L’Estensore
«do Federico

Il Presidente
dott. Aurelio Cappabianca

Va quindi affermata la nullità della sentenza impugnata e dell’intero processo per violazione del

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