Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12547 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. II, 12/05/2021, (ud. 13/07/2020, dep. 12/05/2021), n.12547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23907/2019 proposto da:

S.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato FRANCO BERETTI,

ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in REGGIO EMILIA,

VIA MALTA 7;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso l’ordinanza emessa il 17/06/2019 e comunicata il 19/06/2019,

nel procedimento iscritto al R.G. n. 2018/4827, del TRIBUNALE di

BOLOGNA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/07/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso qualificato ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 28.03.2018, S.A., cittadino indiano, nato il 20.4.1987, proponeva opposizione avanti al Tribunale di Bologna, avverso il provvedimento della competente Commissione Territoriale, notificatogli il 26.2.2018, di diniego della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, chiedendo il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in subordine, il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il ricorrente – indicati vari spostamenti in Grecia, in Italia ed in Germania (ove aveva richiesto la protezione internazionale) – dichiarava che, senza attendere l’esito di tale procedimento e pure essendo stato sentito, aveva deciso di tornare in Italia dove, del pari, aveva domandato la protezione internazionale; che a base della sua decisione di partire dall’India stava il suo attivismo per il Khalistan, organizzazione sikh per l’indipendenza del Punjab, sin dal 2006; che nella organizzazione egli si occupava di propaganda e distribuzione di volantini; che nel (OMISSIS) il fratello era stato arrestato perchè accusato di terrorismo; che a seguito della fuga del fratello, la polizia lo aveva condotto in caserma per avere notizie e lo aveva picchiato; nel (OMISSIS) era stato anche denunciato, come successivamente saputo dai genitori, senza tuttavia essere a conoscenza delle acccuse.

Con ordinanza del 17.06.2019, comunicata il 19.06.2019, il Tribunale rigettava il ricorso.

Avverso tale ordinanza il richiedente propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al D.Lgs. n. 27 del 2008, art. 32, comma 3, previgenti, nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3”; si lamenta che la Corte d’Appello non abbia indagato le particolari condizioni di vulnerabilità oggettive e soggettive in cui versa il ricorrente.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

1.2. – Questa Corte ha premesso che la protezione umanitaria costituisce una misura atipica e residuale, nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (cfr. Cass. n. 23604 del 2017; conf. Cass. n. 252 del 2019).

A tale fine, peraltro, non è sufficiente l’allegazione di un’esistenza migliore nel Paese di accoglienza, sotto il profilo dell’integrazione sociale, personale o lavorativa, dovendo il riconoscimento di tale diritto allo straniero fondarsi su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, allo scopo di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. n. 12537 del 2020; cfr. Cass. n. 4455 del 2018).

Poste tali premesse, nella specie non sussiste il denunciato omesso esame di domanda, posto che la Corte distrettuale ha esplicitamente scrutinato, e respinto, con motivazione congrua, la domanda dell’odierno ricorrente volta al riconoscimento della protezione umanitaria. La sentenza impugnata ha qualificato, in primo luogo, come inattendibile il racconto del richiedente protezione internazionale segnalando le lacune e le contraddizioni del racconto reso dallo stesso.

Peraltro, in materia di protezione internazionale il positivo superamento del vaglio di credibilità soggettiva del richiedente protezione condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è preliminare all’esercizio da parte del giudice del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che il richiedente non è in grado di provare, in deroga al principio dispositivo (cfr. Cass. n. 15794 del 2019; Cass. n. 11267 del 2019; Cass. n. 16925 del 2018). E la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, che è censurabile in cassazione nei limiti di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, novellato n. 5; doglianza che non solo non è stata dedotta, ma che, ovviamente, non potrebbe consistere nella prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di questione attinente al merito (cfr. Cass. n. 3340 del 2019).

1.3. – Quanto all’accezione oggettiva della condizione di vulnerabilità del richiedente protezione umanitaria, il ricorso non si confronta con la sentenza impugnata nella parte in cui i giudici di appello escludono per la zona di provenienza del richiedente, l’India, la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata e diffusa idonea ad esporre la popolazione civile ad un grave pericolo per la vita o l’incolumità fisica per il solo fatto di soggiornarvi.

La Corte territoriale ha inoltre negato la sussistenza di specifici elementi tali da far ritenere l’appellante un soggetto in situazione di vulnerabilità, non essendo state dimostrate gravi condizioni di salute del richiedente ed escludendo la rilevanza di ulteriori situazioni di vulnerabilità, parimenti neppure dedotte. I Giudici di merito hanno quindi correttamente concluso, avuto riguardo alle ragioni di natura essenzialmente economiche che avevano spinto l’appellante a lasciare il proprio Paese, per l’infondatezza della sua richiesta di protezione umanitaria.

Invero, “il parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente presente nel Paese d’origine idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili” (Cass. n. 4455 del 2018). Ne consegue che ciò che si demanda al giudice è “una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all’esito di tale giudizio comparativo, risulti un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)”. Presupposto che la Corte distrettuale ha esplicitamente escluso nella fattispecie.

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia: credibilità del ricorrente”.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

2.2. – Anche a prescindere dall’obsoleto richiamo ai vizi di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, va rilevato che questa Corte (Cass. sez. un. 8053 del 2014) ha affermato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella novellata formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle pronunce impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 17.6.2019) consente di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Ma, nei motivi in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non v’è specifica adeguata indicazione.

Laddove, poi, si presenta altrettanto inammissibile l’evocazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento non già ad un “fatto storico”, come sopra inteso, bensì a questioni o argomentazioni giuridiche (Cass. n. 22507 del 2015; cfr. Cass. n. 21152 del 2014; ciò in quanto nel paradigma ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è inquadrabile il vizio di omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. n. 26305 del 2018).

Le proposte censure appalesano piuttosto lo scopo del ricorrente di contestare globalmente le motivazioni poste a sostegno della decisione impugnata, risolvendosi, in buona sostanza, nella richiesta di una inammissibile generale (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, in senso antagonista rispetto a quella compiuta dal giudice di appello (Cass. n. 1885 del 2018); così, inammissibilmente, rimettendo al giudice di legittimità il compito di isolare le singole doglianze teoricamente proponibili, onde ricondurle a uno dei mezzi di impugnazione enunciati dal citato art. 360 c.p.c., per poi ricercare quali disposizioni possano essere utilizzabili allo scopo; in sostanza, dunque, cercando di attribuire al giudice di legittimità il compito di dar forma e contenuto giuridici alle generiche censure del ricorrente, per poi decidere su di esse (Cass. n. 22355 del 2019; Cass. n. 2051 del 2019).

3. – Con il terzo motivo, il ricorrente censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al riconoscimento della protezione speciale ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, commi 1 e 1.1, come richiamato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, ovvero del diritto di asilo in relazione dell’art. 10 Cost., comma 3”. Secondo il richiedente, con l’abrogazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, torna per l’effetto ad espandersi l’applicabilità dell’art. 10 Cost., comma 3 e conseguentemente il margine di residuale diretta attuazione dell’asilo costituzionale a tutela della garanzia dei diritti fondamentali dell’uomo.

3.1. – Il motivo è inammissibile.

3.3. – Il ricorrente eccepisce che l’istituto della protezione umanitaria è stato abolito con il D.l. 24 settembre 2018 e che la specifica richiesta di protezione umanitaria oggetto di giudizio non rientra nei casi speciali (coloro che si distingueranno per atti di particolare valore civile, per le vittime di violanza domestica o grave sfruttamento lavorativo, per le persone che necessitano di cure mediche, per le persone che provengono da un paese che si trova in una situazione temporanea di contingente ed eccezionale calamità) per i quali la nuova normativa prevede il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Orbene, la novella di cui al detto D.L. n. non è applicabile ratione temporis alla fattispecie in cui le domande oggetto del presente giudizio (tra cui in particolare quella di protezione umanitaria) sono state proposte (il 28.3.2018) prima della sua entrata in vigore (in data 5.10.2018), non contemplando alcuna disciplina transitoria.

In ordine a siffatta problematica, questa Corte ha chiarito che “In tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto D.L.” (Cass., sez. un., n. 29459 del 2019). E, dal canto suo, la Corte di merito ne ha fatta corretta applicazione (ordinanza impugnata, pag. 2).

Laddove, poi, alla inapplicabilità della novella ratione temporis si correla la affermazione secondo cui la violazione di norme costituzionali (art. 10 Cost.) non può essere prospettata direttamente col motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (Cass. n. 3708 del 2014; conf. Cass. n. 15322 del 2020).

4. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Nulla per le spese nei riguardi del Ministero dell’Interno, che non ha svolto attività difensiva. Va emessa la dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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