Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12546 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/05/2010, (ud. 23/04/2010, dep. 21/05/2010), n.12546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16006/2009 proposto da:

F.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

CARSO 63, presso lo studio dell’avvocato GRENCI BRUNELLA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MACRI’ Domenico, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente pro tempore e legale rappresentante, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 681/2008 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 7/06/08, depositata l’11/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 23.3.2000 F.M.C. chiedeva al Pretore di Locri la condanna dell’Inps alla corresponsione dell’assegno ordinario di invalidità L. n. 222 del 1984, ex art. 12.

Il giudice adito, disposta una CTU, accoglieva la domanda a decorrere dal 1 febbraio 2001. Proponeva impugnazione l’Inps e la Corte di Appello di Reggio Calabria, disposto il rinnovo della CTU, con sentenza depositata l’11 luglio 2008, rigettava la domanda dell’assicurata aderendo alle conclusioni della CTU espletata in appello.

Avverso detta sentenza la Sig.ra F. ha proposto ricorso per cassazione con un motivo con il quale ha denunciato insufficiente e contraddittoria motivazione lamentando che il giudice di appello avrebbe aderito acriticamente alle conclusioni della CTU di secondo grado omettendo di prendere in considerazione la documentazione medica prodotta, la CTU di primo grado e la perizia di parte.

L’Inps si è costituito con controricorso con il quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione perchè tardivo, in quanto proposto con ricorso notificato il 3 luglio 2009, mentre la sentenza impugnata era stata notificata alla controparte il 6 febbraio 2009. Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il ricorso per cassazione è inammissibile perchè tardivo.

Dall’esame del fascicolo di parte resistente, cui questa Corte è abilitata per la natura processuale dell’eccezione, risulta che la sentenza di appello è stata notificata dall’Inps al difensore della controparte in data 6 febbraio 2009. Poichè il ricorso per cassazione risulta consegnato per la notifica il 3 luglio 2009, il ricorso medesimo è inammissibile perchè proposto oltre il termine breve di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c..

Nulla per le spese di questo giudizio, a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla legge n. 326 del 2003.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

 

 

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